Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 07/07/2016 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI |
Art. 2. Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI |
Art. 3. Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici |
Art. 4. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e [...] |
Art. 5. Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212) |
Art. 6. Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU [...] |
Art. 7. Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale |
Art. 8. Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo |
Art. 9. Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori |
Art. 10. Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri |
Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147 |
Art. 12. Condizioni per l'accesso all'indennizzo |
Art. 13. Domanda di indennizzo |
Art. 13 bis. (Provvisionale). |
Art. 14. Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime |
Art. 15. Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44 |
Art. 16. Disposizioni finanziarie |
Art. 17. Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria |
Art. 18. Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia [...] |
Art. 19. Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU |
Art. 20. Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea |
Art. 21. Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU |
Art. 22. Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU |
Art. 23. Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 |
Art. 24. Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative [...] |
Art. 25. Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale |
Art. 26. Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura [...] |
Art. 27. Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919 |
Art. 28. Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di [...] |
Art. 29. Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU |
Art. 30. Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL |
Art. 31. Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI |
Art. 32. Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM |
Art. 33. Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286) |
Art. 34. Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 |
Art. 35. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di Stato |
Art. 36. Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonchè in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob |
Art. 37. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 23.5.36 - L. 7 luglio 2016, n. 122.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.
(G.U. 8 luglio 2016, n. 158)
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci
Art. 1. Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI
1. Alla
a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».
Art. 2. Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI
1. All'articolo 3 del
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla
Art. 3. Attuazione della rettifica della
1. All'allegato I, punto 7.4, del
2. All'allegato 1, punto 10, del
Art. 4. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
1. All'articolo 8 del
«2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
Capo II
Disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento
Art. 5. Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)
1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al
Art. 6. Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU
1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».
2. Il settimo comma dell'articolo 30 del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 22.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza
Sezione I
Art. 7. Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale
1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del
2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile.
Art. 8. Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo
1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.
Art. 9. Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori
1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al
2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia il 25 ottobre 1980, di cui alla
3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della
b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».
2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
3. Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al
4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
Sezione II
Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della
1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale nonchè per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali [2].
2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della
2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile [4].
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa [5].
Art. 12. Condizioni per l'accesso all'indennizzo
1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:
a) [che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato] [6];
b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza [7];
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 [8];
e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza [9].
1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis [10].
Art. 13. Domanda di indennizzo
1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza [11];
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale [13].
Art. 13 bis. (Provvisionale). [14]
1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.
2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.
3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:
a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.
5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della
6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:
a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato.
Art. 14. Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime
1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al
3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al
Art. 15. Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44
1. Alla
a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati intenzionali violenti»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia»;
c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
2. All'articolo 19, comma 1, della
«b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia».
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. Disposizioni finanziarie
1. All'articolo 1, comma 425, della
2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del
3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 96, della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 17. Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria
1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del
Art. 18. Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie [16]
[1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:
a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;
b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;
c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del
1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare [17].
2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della
4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla
6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della
7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.]
Capo V
Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato
Art. 19. Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU
1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al
a) all'articolo 8:
1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;
b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».
Art. 20. Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea
1. Alla
a) dopo l' articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della
b) all'articolo 3, dopo il somma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della
Art. 21. Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU
1. Al
a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
«1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»;
c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
Art. 22. Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU
1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al
Art. 23. Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del
1. All'articolo 1, comma 460, della
«b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Art. 24. Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;
b) all'articolo 158:
1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;
2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con le modalità definite ai sensi del comma 8.
11. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.
12. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al comma 11 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;
b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 del
c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.
13. Il decreto legislativo di cui al comma 11 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 11 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
14. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 11, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 12 e con la procedura di cui al comma 13.
15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della
Art. 25. Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.
2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonchè al Corpo della guardia di finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria a norma del
Art. 26. Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della
1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».
2. All'articolo 27-bis del
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La disposizione del comma l si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1 gennaio 2016.
Art. 27. Modifiche alla
1. Gli articoli 2 e 3 della
Art. 28. Attuazione della
1. Il
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del
3. Le disposizioni dell'articolo 6 del
4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del
5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del
6. Le disposizioni dell'articolo 10 del
Art. 29. Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU
1. All'articolo 1, comma 109, della
a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;
b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 25-ter del
«Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. Alla tabella A, parte III, allegata al
a) dopo il numero 20) è inserito il seguente:
«20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;
b) al numero 21), le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;
c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2017.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
Capo VI
Disposizioni in materia di occupazione
Art. 30. Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL
1. All'articolo 29 del
«3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».
Capo VII
Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente
Art. 31. Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI
1. All'articolo 12 della
«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».
Art. 32. Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM
1. Al
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;
c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».
Capo VIII
Disposizioni in materia di energia
Art. 33. Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)
1. Al
a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;
b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della
c) all'articolo 45, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;
2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009».
2. All'articolo 22 del
a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della
Capo IX
Altre disposizioni
Art. 34. Modifiche all'articolo 19 della
1. All'articolo 19 della
a) ai commi 1 e 4, le parole: «direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis»;
b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis».
Art. 35. Modifiche alla
1. All'articolo 45 della
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.
1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».
2. All'articolo 48 della
a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma l, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati»;
c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento».
3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Art. 36. Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonchè in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob
1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al
2. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, nonchè dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati all'organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.
Art. 37. Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 569, della
[2] Comma sostituito dall'art. 1, comma 593, della
[3] Comma inserito dall'art. 1, comma 593, della
[4] Comma inserito dall'art. 1, comma 593, della
[5] Comma così modificato dall'art. 1, comma 146, della
[6] Lettera abrogata dall'art. 6 della
[7] Lettera sostituita dall'art. 6 della
[8] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 593, della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 593, della
[10] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 593, della
[11] Lettera già modificata dall'art. 6 della
[12] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 593, della
[13] Comma già modificato dall'art. 6 della
[14] Articolo inserito dall'art. 17 della
[15] Comma così modificato dall'art. 6 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 32 del
[17] Comma inserito dall'art. 15 ter del