Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 21/05/2012 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto della legge) |
Art. 2. (Individuazione dell’infestazione parassitaria) |
Art. 3. (Adozione di misure preventive e contenitive) |
Art. 3 bis. (Azioni previste) |
Art. 3 ter. (Soggetti beneficiari) |
Art. 3 quater. (Osservatorio regionale per la castanicoltura) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 1/2012) |
Art. 6. (Disposizioni finali) |
§ 3.1.97 - L.R. 21 maggio 2012, n. 13.
Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012)
(B.U. 28 maggio 2012, n. 34)
Art. 1. (Oggetto della legge)
1. La Regione Campania, riconosciuto l'alto valore economico della coltura del castagno, considera l'infezione da imenottero cinipide galligeno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, un'emergenza regionale sotto il profilo economico, fitosanitario ed ambientale, in quanto incombente minaccia per la castanicoltura, risanabile, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, soltanto in tempi medio-lunghi con la neutralizzazione biologica dell'agente patogeno.
1-bis. La Regione Campania riconosce l'alto valore economico della coltura del castagno, in particolare nelle aree collinari e montane del territorio regionale, nonché la sua rilevanza sociale e ambientale in quanto svolge un ruolo fondamentale, oltre che per la produzione dei frutti e del legno, anche per il presidio del territorio e per la salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico e del paesaggio [1].
Art. 2. (Individuazione dell’infestazione parassitaria)
1. La Regione Campania, per fronteggiare l’emergenza di cui all’articolo 1, promuove l'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme di intervento utili per l'estirpazione del fenomeno, d’intesa con associazioni dei produttori, istituti universitari e di ricerca, ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, in materia di emergenza fitosanitaria ed agricola, la Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle operazioni di contenimento del danno ambientale.
3. I trattamenti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche a carico delle associazioni dei produttori e da altri soggetti che operano specificatamente nel settore come consorzi o soggetti consorziati per tali finalità.
Art. 3. (Adozione di misure preventive e contenitive)
1. Per contenere la propagazione, il danno ambientale ed economico conseguenti all'infestazione da cinipide del castagno, coerentemente con le misure previste dal programma di sviluppo rurale 2007/2013, si stabiliscono:
a) operazioni selvicolturali di pulizia del sottobosco, conservazione della copertura vegetale e cure colturali del soprassuolo (potature, sfolli, diradamenti) negli ambiti e modalità opportuni;
b) mantenimento, consolidamento e rinfoltimento degli ecosistemi forestali, al fine di ripristinare il potenziale silvicolturale nelle aree danneggiate dall'emergenza determinata dal cinipide del castagno e preservarne la specifica biodiversità.
2. La Giunta regionale adotta con delibera i provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
Art. 3 bis. (Azioni previste) [2]
1. La Regione Campania, per fronteggiare la grave crisi del comparto castanicolo, anche in considerazione delle emergenze fitosanitarie in corso e delle gravi emergenze economiche finanziarie degli attori della filiera castanicola, favorisce:
a) le attività di sostegno a consorzi di valorizzazione che si impegnano a promuovere attività di ricerca ed innovazione sulla filiera castanicola, attività di promozione e valorizzazione dei prodotti IGP e della castagna campana, attraverso piani di marketing e studi di fattibilità e progetti di valorizzazione dei prodotti finiti e dei prodotti freschi;
b) le azioni promozionali e di valorizzazione, da realizzare sia sul mercato interno che sui principali mercati internazionali di riferimento volti a valorizzare le produzioni castanicole campane;
c) lo studio, la progettazione e la valorizzazione di un marchio collettivo regionale;
d) l'incremento e la nascita di cooperative tra produttori agricoli castanicoli.
Art. 3 ter. (Soggetti beneficiari) [3]
1. Gli interventi previsti all'articolo 2 possono essere realizzati da società consortili costituite da Piccole e Medie Imprese (PMI) agricole, cooperative agricole, associazioni di produttori e di categoria, Organizzazioni di Produttori (OP), enti pubblici di ricerca, società di ricerca e consulenza in agricoltura.
2. I consorzi beneficiari possono attingere al contributo pari al 2,5 per cento del capitale sociale interamente versato, con un massimale pari a euro 200.000,00 all'anno.
3. Il consorzio presenta domanda mediante la predisposizione di un piano di attività che prevede la spesa di almeno euro 200.000,00 all'anno e la predisposizione di azioni nel settore della ricerca scientifica, piani di marketing promozionali della filiera di cui all'articolo 3-bis.
4. I consorzi di valorizzazione devono avere la partecipazione azionaria di soci con sede legale in almeno tre province della Regione Campania.
Art. 3 quater. (Osservatorio regionale per la castanicoltura) [4]
1. È istituito l'Osservatorio regionale per la castanicoltura, di seguito denominato Osservatorio, così composto:
a) un componente per ognuna delle Province e della Città metropolitana della Regione Campania, designato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, su proposta delle stesse Province e della Città metropolitana;
b) un componente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, designato dal Presidente della stessa Commissione;
c) un componente della Commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, designato dal Presidente della stessa Commissione;
d) un componente designato dalla direzione generale della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;
e) un componente designato dalla direzione generale della Giunta regionale, competente in materia di ambiente;
f) un componente per ogni consorzio di tutela riconosciuto, designato dal Presidente dello stesso consorzio.
2. L'Osservatorio, presieduto e convocato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura:
a) programma azioni singole, oppure sinergiche di settore, oltre a fornire supporto per la presentazione delle istanze per i marchi IGP e DOP;
b) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge e monitora l'attuazione dell'intervento legislativo;
c) si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, di locali e risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla direzione generale della Giunta regionale competente in materia di agricoltura.
3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito, senza la previsione di alcun rimborso spese.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, è autorizzata per l’anno 2012 una spesa di euro 200.000,00.
2. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente legge, si fa fronte, per il corrente esercizio con le risorse iscritte nell’unità previsionale di base (UPB) 2.76.181 del bilancio regionale “Sperimentazione, informazione consulenza, assistenza tecnica, lotta fitopatologica e controlli fitosanitari”.
3. Per gli esercizi successivi, le leggi di bilancio fissano l’entità degli oneri a carico della Regione.
Art. 5. (Modifiche alla
[1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
2. Il termine fissato dal comma 15 del’articolo 52 della
Art. 6. (Disposizioni finali)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dall'art. 2 della
[3] Articolo inserito dall'art. 2 della
[4] Articolo inserito dall'art. 2 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 2013, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.