§ 4.1.28 - L.R. 25 febbraio 2003, n. 4.
Nuove norme in materia di bonifica integrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:25/02/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi pubblici di bonifica.
Art. 3.  Compiti dei Consorzi di Bonifica.
Art. 4.  Trasparenza ed informazione.
Art. 5.  Concertazione ed accordi di programma.
Art. 6.  Piano generale di Bonifica.
Art. 7.  Finanziamento ed esecuzione degli interventi.
Art. 8.  Finanziamento degli interventi di competenza dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario.
Art. 9.  Interventi manutentori a salvaguardia di insediamenti ed infrastrutture extragricole.
Art. 10.  Sostegno alla gestione.
Art. 11.  Emergenza idrica.
Art. 12.  Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.
Art. 13.  Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi.
Art. 14.  Opere di competenza privata.
Art. 15.  Consulta Regionale per la Bonifica.
Art. 16.  Personalità giuridica.
Art. 17.  Statuti consortili.
Art. 18.  Costituzione dei Consorzi.
Art. 19.  Organi consortili.
Art. 20.  Assemblea.
Art. 21.  Consiglio dei Delegati.
Art. 22.  Elezioni consortili.
Art. 23.  Diritto al voto.
Art. 24.  Ineleggibilità ed incompatibilità.
Art. 25.  Risultati delle votazioni – Ricorsi.
Art. 26.  Deputazione Amministrativa.
Art. 27.  Presidente – Vicepresidente.
Art. 28.  Collegio dei Revisori.
Art. 29.  Deliberazioni.
Art. 30.  Controllo di legittimità e merito.
Art. 31.  Controllo di legittimità.
Art. 32.  Controllo successivo di regolarità.
Art. 33.  Riordino e ridelimitazione dei comprensori di Bonifica.
Art. 34.  Riordino dei Consorzi di Bonifica.
Art. 35.  Fusione di Consorzi.
Art. 36.  Amministrazione dei Consorzi di Bonifica con comprensorio variato.
Art. 37.  Risanamento finanziario.
Art. 38.  Norme di principio.
Art. 39.  Norma finanziaria.


§ 4.1.28 - L.R. 25 febbraio 2003, n. 4.

Nuove norme in materia di bonifica integrale.

(B.U. 10 marzo 2003, n. 11).

 

CAPO I

DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i Consorzi di Bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell’ambiente rurale.

     2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei Consorzi di Bonifica disciplinandone l’attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell’azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nelle leggi 5 gennaio 1994, n. 36, e 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, ed in accordo con le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8.

     3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori.

     4. La presente legge sostituisce la legge regionale 11 aprile 1985, n. 23, la cui applicazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente.

 

     Art. 2. Interventi pubblici di bonifica.

     1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, quelle concernenti:

     a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d’acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;

     b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;

     c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;

     d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l’estendimento dell’irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;

     e) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36, articolo 27;

     f) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino.

     2. Costituiscono altresì interventi pubblici di bonifica gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto all’articolo 12.

 

     Art. 3. Compiti dei Consorzi di Bonifica.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all’articolo 2, sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.

     2. I Consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dalla legge n.183/89, articoli 1 e 11 e dalla legge regionale n.8/94, articoli 3 e 16 provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, articolo 3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 della stessa legge e dall’articolo 10 della legge regionale 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge 183/1989, articolo 31.

     3. I Consorzi di Bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, articolo 27, provvedono, nei rispettivi comprensori, a realizzare e gestire gli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica.

     4. I Consorzi di Bonifica hanno altresì facoltà, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge 36/1994, articolo 27, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive.

     5. I Consorzi di Bonifica provvedono, inoltre, alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell’ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell’ambiente.

     6. Ai Consorzi di Bonifica la Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali territoriali possono comunque affidare la progettazione e l’esecuzione di interventi, compresi fra quelli indicati dalla presente legge, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche da quali soggetti le opere sono gestite successivamente all’esecuzione.

 

          Art. 4. Trasparenza ed informazione.

     1. Nell’attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

     2. I Consorzi assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.

     3. I Consorzi garantiscono l’accesso agli atti e documenti inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite secondo le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal relativo regolamento consortile di attuazione.

 

     Art. 5. Concertazione ed accordi di programma.

     1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono quelle azioni espressamente previste dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, articolo 3, comma 6 e la conclusione di Accordi di Programma, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i Consorzi e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque,

     2. per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.

 

     Art. 6. Piano generale di Bonifica.

     1. I Consorzi di Bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede:

     a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell’ambiente;

     b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità.

     2. Il Piano generale di bonifica è inviato alle Province e alle Autorità di Bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

     3. Il Consorzio, nei successivi trenta giorni, provvede ad adeguare il Piano sulla base delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2 ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione e della successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge, i Consorzi predispongono i Piani generali di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino all’approvazione dei piani generali, gli interventi di cui all’articolo 2, rientranti nelle opere pubbliche di bonifica e rispondenti alle linee di indirizzo programmatiche determinate dalla Giunta regionale, sono definiti tali dalla Giunta regionale sulla base dei progetti di massima predisposti e presentati dai Consorzi di Bonifica.

     5. Il Piano generale di bonifica è attuato attraverso i piani triennali predisposti e approvati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14 e successive modifiche .

 

     Art. 7. Finanziamento ed esecuzione degli interventi.

     1. La Regione e le Amministrazioni da essa comunque delegate, nell’ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori di cui alla presente legge, finanziano e affidano in concessione ai Consorzi di Bonifica l’esecuzione delle opere comprese nei programmi formulati.

     2. I Consorzi di Bonifica realizzano gli interventi finanziati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari statali e regionali in materia di lavori pubblici.

     3. Per gli interventi nel campo della difesa del suolo, i finanziamenti ai Consorzi di Bonifica sono assegnati dagli organi competenti ai sensi della legge regionale 8/1994 e delle altre norme operanti in materia.

     4. Gli organi regionali competenti per settore provvedono altresì, nei limiti delle risorse disponibili, ad assegnare annualmente ai Consorzi di Bonifica le somme necessarie per la manutenzione delle opere.

     5. Per le opere pubbliche di bonifica di competenza dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.

 

     Art. 8. Finanziamento degli interventi di competenza dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario.

     1. Per l’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 7, comma 5, la Giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica in attuazione degli strumenti di programmazione regionale in vigore.

     2. Una quota di risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere, nonché delle attività di progettazione degli interventi.

     3. Per la manutenzione delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale annualmente ripartisce l’apposito stanziamento di bilancio fra i Consorzi di Bonifica.

     4. Vengono inoltre concessi, con provvedimento della Giunta regionale, contributi sulla spesa di esercizio delle opere e impianti pubblici di bonifica, sulla base delle risorse disponibili, del grado di interesse generale che le opere rivestono e della sopportabilità della contribuenza per gli utenti. Tale contributo non può, comunque, essere superiore al novanta per cento della spesa sostenuta.

     5. I benefici di cui al comma 3 possono essere concessi anche ai Consorzi di miglioramento Fondiario e Irrigazione che gestiscono opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

     6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell’ultimo triennio, sono poste a carico della Regione.

 

          Art. 9. Interventi manutentori a salvaguardia di insediamenti ed infrastrutture extragricole.

     1. Nell’ambito dei programmi di intervento di cui alla legge 183/1989, articolo 21 e successive modificazioni, e della legge regionale 8/1994, articolo 10, con particolare riferimento alle quote di riserva di cui al secondo comma dello stesso articolo 21, è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche di prosciugamento e di scolo, nonché alle altre opere gestite dai Consorzi di Bonifica, dirette a salvaguardare anche insediamenti civili e attività produttive.

 

     Art. 10. Sostegno alla gestione.

     1. Ai Consorzi di Bonifica la Regione assegna annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo per sostenere le spese necessarie alla gestione delle opere e degli impianti realizzati e in esercizio.

     2. Il riparto delle disponibilità tra i Consorzi è disposto dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti elementi:

     a) estensione del comprensorio;

     b) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione;

     c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo;

     d) consistenza delle altre opere e impianti;

     3. Ai fini del riparto si fa riferimento solo alle opere iscritte nel demanio pubblico.

     4. Dal primo esercizio finanziario in cui è assegnato il contributo previsto al presente articolo, cessa di avere applicazione l’art. 8, comma 4 della presente legge.

 

     Art. 11. Emergenza idrica.

     1. Ai sensi della legge 36/1994, articolo 28, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo delle risorse stesse.

 

     Art. 12. Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

     1. I proprietari dei beni immobili catastalmente classificati ad uso commerciale che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi [1].

     2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell’apposito catasto consortile.

     3. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, nonché l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.

     4. I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

 

     Art. 13. Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi. [2]

     1. In applicazione della legge 36/1994, articolo 27, comma 3, i Consorzi di Bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

     2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

     3. Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura. [3]

     4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione. Nell’ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta [4].

     5. Gli oneri a carico dei comuni nell’ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all’articolo 12 [5].

     6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica rivedono o in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

     7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.

     8. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15. L’esenzione di cui al comma 3 decorre dal 1 gennaio 2002.

 

          Art. 14. Opere di competenza privata.

     1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché ad evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

     2. Le opere di bonifica di competenza privata, previste dal piano di cui all’articolo 6, possono beneficiare dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti da norme regionali, anche in deroga alle leggi regolanti l’intervento pubblico a favore del potenziamento delle strutture aziendali.

     3. L’esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni.

     4. Se i proprietari non eseguono le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.

 

          Art. 15. Consulta Regionale per la Bonifica.

     1. E’ istituita la Consulta regionale per la bonifica con compiti consultivi inerenti l’intervento pubblico in materia di bonifica integrale.

     2. La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale all’agricoltura o da un Suo delegato ed è composta da:

     a) cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori;

     b) un rappresentante degli imprenditori agricoli allevatori;

     c) tre esperti in materia designati dalla Giunta regionale;

     d) quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore;

     e) un rappresentante dell’Unione regionale delle bonifiche.

     3. Un funzionario regionale dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario, designato dall’Assessore per l’Agricoltura, espleta le mansioni di segretario.

     4. I Componenti di cui ai punti 2a), 2b) e 2d) sono designati dalle strutture regionali delle Organizzazioni Professionali e Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     5. I membri della Consulta, che durano in carica cinque anni, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

     6. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei Componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti nominati.

 

CAPO II

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 16. Personalità giuridica.

     1. I Consorzi di Bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali, regionali e dallo Statuto e secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

 

     Art. 17. Statuti consortili.

     1. All’approvazione degli Statuti e delle loro variazioni, deliberati dai competenti organi dei Consorzi, si provvede con deliberazione della Giunta regionale che ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi.

     2. Lo Statuto, in conformità alle norme di cui ai successivi articoli del presente Capo, stabilisce tra l’altro:

     a) il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati;

     b) le modalità per le elezioni dei componenti elettivi degli organi;

     c) l’attribuzione delle competenze agli organi del Consorzio;

     d) la composizione della Deputazione Amministrativa;

     e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di delegato e di revisore dei conti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 24;

     f) i criteri di composizione delle fasce di contribuenza ai fini della elezione.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i Consorzi di Bonifica adeguano lo Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l’approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall’inoltro. Decorso inutilmente il termine fissato per l’adeguamento dello Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta appositamente nominato.

 

     Art. 18. Costituzione dei Consorzi.

     1. Nell’ambito delle competenze regionali, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale provvede, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale con propria deliberazione.

     2. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede, su proposta della Giunta regionale, alla costituzione, fusione e soppressione dei Consorzi di Bonifica integrale, nonché alla delimitazione dei perimetri consortili.

     3. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei Consorzi si provvede su richiesta di almeno il venticinque per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il venticinque per cento della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i Consorzi possono essere costituiti di ufficio, in relazione ad obiettive esigenze e con riferimento a tutto il territorio regionale.

     4. L’amministrazione dei Consorzi di nuova costituzione è retta da un Commissario straordinario assistito da una Consulta di cui fanno parte sei rappresentanti degli imprenditori agricoli, tre Consiglieri di Giunta Regionale della Campania ciascuna delle Amministrazioni Provinciali nel cui territorio ricade il perimetro consortile, un agronomo designato dagli ordini professionali competenti per territorio e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

     5. I rappresentanti delle categorie professionali e delle organizzazioni sindacali sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     6. I rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali sono designati due dalla maggioranza e uno dalla minoranza presente nei Consigli.

     7. Il Commissario e la Consulta sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e restano in carica fino all’insediamento del Consiglio dei Delegati.

     8. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

     9. Il Commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo Statuto ed a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dall’approvazione dello Statuto medesimo da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 19. Organi consortili.

     1. Sono organi dei Consorzi di Bonifica:

     a) l’Assemblea dei Consorziati;

     b) il Consiglio dei Delegati;

     c) la Deputazione Amministrativa;

     d) il Presidente;

     e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

          Art. 20. Assemblea.

     1. L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile.

     2. Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione.

     3. Nel caso di costituzione di nuovi Consorzi o comunque nei nuovi perimetri consortili, formano l’Assemblea tutti i consorziati aventi titolo al pagamento del contributo.

     4. L’Assemblea elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

 

     Art. 21. Consiglio dei Delegati.

     1. Il Consiglio dei Delegati è composto da membri di diritto e membri elettivi.

     2. Sono membri di diritto:

     a) tre delegati, eletti da ciascuna Amministrazione Provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive Assemblee;

     b) un delegato della Regione designato dalla Giunta regionale.

     3. Il numero dei membri elettivi è stabilito dallo Statuto del Consorzio in misura non inferiore a due volte e non superiore a tre volte il totale dei membri di diritto.

     4. Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

     5. I compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio dei delegati sono stabiliti nello Statuto del Consorzio. Compete comunque al Consiglio deliberare su:

     a) lo statuto e sue variazioni;

     b) i bilanci preventivi e loro variazioni;

     c) i conti consuntivi;

     d) la convocazione dell’Assemblea dei Consorziati;

     e) il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza;

     f) la composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni.

 

     Art. 22. Elezioni consortili.

     1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

     2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

     3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

     4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

     5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

     6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all’anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

     7. L’elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

     8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell’ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

     9. Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

     10. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

     11. Nei casi previsti ai commi 9 e 10 , a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

     12. Nel caso dei nuovi Consorzi o di quelli che non hanno ancora emesso i ruoli di contribuenza su tutta o parte dell’area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell’elezione dei delegati, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie.

 

     Art. 23. Diritto al voto.

     1. Ogni membro dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto.

     2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell’Assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

     3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.

     4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta Giunta Regionale della Campania iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

     5. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell’Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all’espressione del voto.

     6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all’uopo autorizzato.

 

     Art. 24. Ineleggibilità ed incompatibilità.

     1. Non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati:

     a) gli interdetti e gli inabilitati;

     b) i falliti;

     c) gli interdetti dai pubblici uffici;

     d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;

     e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio;

     f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;

     g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;

     h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

     i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;

     l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

     2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall’incarico.

     3. Le cariche di presidente, vice-presidente e componente delle deputazione amministrativa sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, presidente e vice-presidente della giunta provinciale, sindaci dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e presidenti degli enti strumentali della Regione.

 

     Art. 25. Risultati delle votazioni – Ricorsi.

     1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all’albo consortile.

     2. I relativi verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta regionale.

     3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

     4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni.

     5. Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell’Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui all’articolo 21.

     6. Il Consiglio dei delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.

     7. I delegati che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti, se elettivi, dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia, e, se di diritto, sulla base di nuova designazione.

 

     Art. 26. Deputazione Amministrativa.

     1. La Deputazione Amministrativa è costituita dal Presidente e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto del Consorzio, comunque non superiore a nove.

     2. I componenti della Deputazione sono eletti dal Consiglio dei Delegati con voto segreto, se richiesto, e le preferenze esprimibili non sono superiori ai due terzi dei componenti da eleggere.

     3. E’ inoltre componente di diritto della Deputazione Amministrativa il delegato della Regione di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b).

     4. I compiti e le modalità di funzionamento della Deputazione Amministrativa sono indicati nello Statuto.

 

     Art. 27. Presidente – Vicepresidente.

     1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all’articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Le elezioni svoltesi senza la presenza dei membri di diritto sono annullabili. In tal caso la Giunta regionale nelle more dell’indizione di nuove elezioni può nominare un commissario ai sensi dell’articolo 32 [6].

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

 

     Art. 28. Collegio dei Revisori.

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei delegati.

     2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all’albo professionale dei dottori o dei ragionieri commercialisti.

     3. Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili.

 

     Art. 29. Deliberazioni.

     1. Le deliberazioni degli Organi dei Consorzi sono affisse all’albo consortile entro cinque giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi.

     2. Le deliberazioni di cui agli articoli 30 e 31 sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, agli Organi indicati ai citati articoli.

 

     Art. 30. Controllo di legittimità e merito.

     1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza, nonché quelle di approvazione del bilancio preventivo.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 5, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l’annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata, il Consorzio a riprenderle in esame.

     3. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, la Giunta regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.

     4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell’atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.

     5. Le deliberazioni di cui al comma 1 restano depositate presso la sede del Consorzio per trenta giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Avverso dette deliberazioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. La Giunta regionale decide sui ricorsi nei successivi sessanta giorni, contestualmente all’esame della deliberazione, a norma del comma 1.

 

          Art. 31. Controllo di legittimità.

     1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:

     a) il bilancio preventivo e sue variazioni;

     b) il conto consuntivo;

     c) l’assunzione dei prestiti e mutui;

     d) i ruoli di contribuenza.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l’annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.

     3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi.

     Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.

 

     Art. 32. Controllo successivo di regolarità.

     1. La Giunta regionale può disporre, con motivato provvedimento, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi di Bonifica o la nomina di un Commissario ad acta per sanare ritardi e inadempienze non gravi nella gestione dei Consorzi stessi.

     2. Se nella gestione dei Consorzi sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario.

     3. Il Commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a 360 giorni, convoca l’Assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e cura l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio [7].

 

CAPO III

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 33. Riordino e ridelimitazione dei comprensori di Bonifica.

     1. Ai fini della razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni dei Consorzi di Bonifica in rapporto alle esigenze di unitarietà della programmazione e attuazione degli interventi di competenza, come definiti al Capo I, si provvede alla revisione delle aree classificate di bonifica integrale, alla loro ridelimitazione ed alla corrispondente ridefinizione dei perimetri consortili, tenendo conto degli ambiti di riferimento delle Autorità di Bacino individuate dalla legge 183/1989 e dalla legge regionale 8/1994.

     2. A tale scopo, gli attuali comprensori di bonifica integrale sono ridefiniti, con riferimento ai bacini idrografici di cui alle leggi richiamate al comma 1, secondo le seguenti indicazioni:

     a) comprensorio di bonifica “Volturno-Garigliano”, comprendente i bacini rio d’Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Bacini Flegrei, Volla, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei Comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno-Garigliano, da Capua alla foce del fiume;

     b) comprensorio di bonifica “Medio Volturno-Calore”, comprendente la frazione media del bacino del fiume Volturno (tra i monti Tifatini e Presenzano), nonché la frazione inferiore del bacino del fiume Calore;

     c) comprensorio di bonifica “Sarno”, comprendente i bacini Sarno, Torrenti Vesuviani e Irno;

     d) comprensorio di bonifica “Sele”, comprendente i bacini Picentino, Tusciano, Asa, Fuorni, Fiumarella, Capodifiume e Solofrone inclusi tra i Minori costieri in destra e sinistra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;

     e) comprensorio di bonifica “Alento”, comprendente i bacini Alento, Lambro, Mingardo, nonché Fiumarella di Ascea e Vallone Mortelle, inclusi tra i Minori costieri del Cilento;

     f) comprensorio di bonifica “Ufita”, relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno-Garigliano;

     g) comprensorio di bonifica “Tanagro”, relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino del Sele.

     3. In ciascuno degli anzidetti comprensori la programmazione ed esecuzione degli interventi e delle attività di cui alla presente legge risponde a criteri di economia ed unitarietà.

     4. A tal fine, nei comprensori in cui attualmente agiscono più Consorzi, sono applicate le norme di cui all’articolo 34, per la centralizzazione di tutti i servizi e le funzioni dei singoli enti, con l’unica eccezione di quelle concernenti l’esecuzione degli interventi di manutenzione ed esercizio di opere e impianti e la realizzazione dei progetti di investimento.

 

          Art. 34. Riordino dei Consorzi di Bonifica.

     1. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore al ramo e previo parere della competente commissione del Consiglio regionale da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, con riferimento a ciascuno dei comprensori di bonifica individuati all’articolo 33, si definisce la delimitazione, anche cartografica, dell’area comprensoriale procedendo, se occorre, alla revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione dell’attuale classifica, avendo in ogni caso riguardo alla corrispondenza con uno o più bacini idrografici, come individuati dalla legge regionale 8/1994.

     2. Il medesimo Decreto, per i comprensori di cui all’articolo 33, comma 2, punti a) e d), fissa un termine, non superiore a otto mesi, entro il quale tra i Consorzi di bonifica operanti in ciascun comprensorio deve essere costituito un Consorzio di 2° grado che eroga i servizi indicati all’art. 33, comma 4, provvedendovi con il personale dei Consorzi componenti, appositamente distaccato.

     3. I Consorzi di Bonifica interessati predispongono lo Statuto del costituendo Consorzio di 2° grado sulla base di uno schema di riferimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, che, in ogni caso, deve essere conforme ai seguenti principi:

     a) salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale distaccato dai Consorzi componenti;

     b) equità e lealtà nei rapporti con i Consorzi componenti e nella erogazione dei servizi di interesse di ciascuno di essi;

     c) massima economicità ed efficienza nell’esercizio delle attività;

     d) equilibrata rappresentatività negli organi di gestione delle amministrazioni dei Consorzi componenti.

     4. Lo Statuto dei Consorzi di 2° grado, definito come al comma 3, è trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione.

     5. Il provvedimento di approvazione dello Statuto fissa i termini per la costituzione degli organi di governo del Consorzio di 2° grado.

     6. La Regione assicura, per un periodo di cinque anni a decorrere dall’esercizio 2003, il sostegno finanziario di avvio dei consorzi di 2° grado, attraverso l’erogazione di un contributo annuo appositamente determinato, di volta in volta, con la legge di bilancio.

 

     Art. 35. Fusione di Consorzi.

     1. Nel caso della mancata costituzione dei consorzi di 2° grado previsti dall’articolo 34, comma 2, entro il termine ivi fissato, il Presidente della Giunta regionale, con apposito Decreto, dispone la fusione dei Consorzi di Bonifica interessati, di tutti o solo di alcuni di essi, con riguardo alla corrispondenza con uno o più bacini idrografici di cui alla legge regionale 8/1994.

     2. L’amministrazione dei nuovi Consorzi, fino all’insediamento dei nuovi Consigli dei Delegati, è retta da un Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, con apposito decreto da adottare

     3. entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 34, comma 1, con il quale viene nominato anche il collegio dei revisori dei conti nella composizione prevista dall’articolo 28.

     4. I nuovi Consorzi derivati da fusione, entro tre mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 2, provvedono a formulare il proprio statuto e ad inviarlo alla Giunta regionale per l’approvazione.

     5. I nuovi Consorzi provvedono, altresì, a redigere o adeguare il piano di classifica per il riparto della contribuenza, da inviare alla Regione ai fini dell’esame ai sensi dell’articolo 30.

     6. Le elezioni per la costituzione degli organi dei nuovi Consorzi sono indette entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello Statuto.

 

          Art. 36. Amministrazione dei Consorzi di Bonifica con comprensorio variato.

     1. I Consorzi di Bonifica il cui perimetro risulta ampliato per effetto del Decreto previsto all’articolo 34, adeguano il proprio Statuto entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e lo inviano alla Giunta regionale per l’approvazione ai sensi dell’articolo 17.

     2. Entro lo stesso termine, i Consorzi stessi provvedono ad adeguare il piano generale di bonifica di cui all’articolo 6, includendovi gli interventi relativi alle zone di ampliamento.

     3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura, nomina un commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento ivi previsto.

     4. Le elezioni per la costituzione degli organi dei Consorzi di cui al comma 1 devono essere tenute entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello Statuto.

     5. Gli organi subentrati a seguito delle elezioni di cui al comma 4, provvedono ad adeguare il piano di classifica per il riparto della contribuenza entro tre anni dall’insediamento e, in tale periodo, non si fa luogo alla imposizione di tributi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nelle zone di ampliamento.

     6. Fino all’insediamento dei nuovi organi, l’amministrazione dei Consorzi di cui al comma 1 è retta dagli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per gli atti di ordinaria amministrazione.

     7. I Consorzi di Bonifica il cui perimetro risulta ridotto per effetto del decreto previsto all’articolo 34 provvedono ad adeguare il proprio piano di classifica entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera stessa.

     8. Per i Consorzi di cui al presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano amministrati da commissari straordinari, le elezioni dei Consigli dei Delegati devono essere tenute entro sei mesi dalla medesima data nel rispetto della norma di cui all’articolo 17, comma 3. Gli organi subentranti a seguito delle elezioni curano gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.

 

     Art. 37. Risanamento finanziario.

     1. L’indagine prevista all’articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio di Bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) l’ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l’esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;

     b) l’ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;

     c) l’ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;

     d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica e probanti comparazioni, degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l’esercizio dei compiti istituzionali;

     e) la risultante massa passiva netta costituita dall’ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, acquisite le risultanze dell’indagine specificata al comma 1, che deve essere ultimata entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, nel caso in cui la massa passiva netta registrata risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuenza consortile, adotta nei successivi sei mesi un piano di intervento finanziario diretto al risanamento o alla riduzione della massa passiva gravante sul bilancio di ciascun Consorzio, articolato in più misure e graduato nel tempo.

     3. L’applicazione del piano, inoltre, è subordinata all’adozione, da parte dei Consorzi interessati, di provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l’effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.

     4. Il piano di risanamento è sottoposto al Consiglio regionale per le determinazioni di carattere normativo e finanziario.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 38. Norme di principio.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

 

     Art. 39. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con la legge di Bilancio e le risorse assegnate all’Unita’ Previsionale di Base 1.73.171 dello stato di previsione della Spesa.

     2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte sempre con la corrispondente U.P.B. la cui entità è determinata con la legge di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 1 della L.R. 30 settembre 2008, n. 11.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 35 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[4] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.