§ 4.3.47 - L.R. 28 novembre 2016, n. 15.
Modifiche all'articolo 4 ed interpretazione autentica di norme di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:28/11/2016
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)
Art. 2.  (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)
Art. 3.  (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.3.47 - L.R. 28 novembre 2016, n. 15.

Modifiche all'articolo 4 ed interpretazione autentica di norme di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale)

(B.U. 1 dicembre 2016, n. 44)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, alinea, in principio sono inserite le parole 'Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis,';

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: '2-bis. I requisiti previsti al comma 2, lettera f), per quanto concerne la regolarità contributiva, vanno posseduti al momento dell'erogazione dei contributi '.

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2015, le parole 'qualsiasi altro ente pubblico' vanno interpretate nel senso che deve ritenersi tale qualsiasi altro ente pubblico diverso dalla Regione Molise.

 

     Art. 3. (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11/2015 le parole ' Ai fini dell'ammissibilità delle spese per il calcolo di cui al comma 1 deve essere garantita la tracciabilità della spesa nelle modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7' vanno interpretate nel senso che deve ritenersi ammissibile la tracciabilità delle spese, anche per contanti, documentate e nelle forme consentite per legge, ivi incluse quelle per effetto di compensazione di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.