Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.16 attuazione delle disposizioni dell'unione europea |
Data: | 09/02/2016 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto |
Art. 2. Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione |
Art. 3. Attuazione della normativa europea e verifica di conformità |
Art. 4. Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea |
Art. 5. Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà |
Art. 6. Sessione regionale europea |
Art. 7. Rapporto sulla partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea |
Art. 8. Legge europea regionale |
Art. 9. Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE |
Art. 10. Impugnazione di atti normativi europei |
Art. 11. Partecipazione della Regione a progetti e programmi promossi dall'Unione europea |
Art. 12. Partenariato istituzionale e cooperazione territoriale |
Art. 13. Informazione sulle politiche europee |
Art. 14. Aiuti di Stato |
Art. 15. Rappresentanti regionali nel Comitato delle Regioni ed in altri organismi europei |
Art. 16. Modalità organizzative |
Art. 17. Clausola valutativa |
Art. 18. Abrogazioni |
Art. 19. Disposizioni finali |
Art. 20. Norma finanziaria |
Art. 21. Entrata in vigore |
§ 1.16.8 - L.R. 9 febbraio 2016, n. 2.
Partecipazione della Regione Molise alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
(B.U. 16 febbraio 2016, n. 4)
Art. 1. Finalità e oggetto
1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, partecipazione democratica, trasparenza e leale collaborazione, nonché dello Statuto regionale ed in particolare dell'articolo 65, si impegna a consolidare il ruolo dell'Unione europea, a promuovere l'integrazione europea, la diffusione delle iniziative europee fra soggetti pubblici e privati e la partecipazione a programmi e progetti europei.
2. La presente legge, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze, disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Art. 2. Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee. Ciò al fine del raggiungimento di una posizione unitaria della Regione su progetti dell'Unione europea e atti normativi collegati.
3. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa in ordine alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale ed in particolare:
a) sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e sui relativi tempi;
b) sulle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della
c) sull'iter di formazione degli atti della Regione tenendo conto di quanto comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché sui documenti di indirizzo politico presentati in ambito nazionale;
d) sulle risultanze delle riunioni del Consiglio UE aventi ad oggetto le proposte e gli atti sui quali la Giunta regionale o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;
e) sugli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa di obblighi europei;
f) sull'esecuzione da parte della Giunta regionale delle decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE, nonché sull'eventuale ricorso giurisdizionale avverso le decisioni;
g) sulle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, e dell'articolo 24, comma 7, della
h) sugli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.
4. La Giunta regionale è tenuta a rendere noto, inoltre, all'Assemblea legislativa le informazioni ricevute dal Governo ai sensi della
a) le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia;
b) i risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le proposte e le materie di competenza delle Regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;
d) l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni si è proceduto a recepire le direttive dell'Unione europea;
e) lo stato di conformità dell'ordinamento interno agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.
5. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa all'Assemblea legislativa, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi.
Art. 3. Attuazione della normativa europea e verifica di conformità
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e da organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della
3. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, la Regione adotta ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.
Art. 4. Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea
1. La Regione, in un quadro di leale collaborazione tra istituzioni, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni, qualora essi riguardino materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente ed in particolare dell'articolo 24 della
2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono formulate dal Consiglio regionale e trasmesse dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento degli atti di cui al comma 1 da parte delle Conferenze medesime. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa non provveda entro venti giorni, decorrenti dal ricevimento degli atti da parte delle Conferenze, le osservazioni sono formulate e trasmesse dalla Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi materie di competenza legislativa regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni, anche su proposta dell'Assemblea legislativa e tenendo conto degli eventuali indirizzi dalla medesima Assemblea espressi, a chiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.
4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, anche su proposta dell'Assemblea legislativa, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della
5. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all' articolo 24, comma 7, della
Art. 5. Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà
1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, l'Assemblea legislativa può inviare alle Camere le proprie osservazioni sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 25 della
2. Le osservazioni di cui al comma 1 possono essere approvate con le modalità previste dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare e devono essere comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza. Le osservazioni di cui al comma 1 sono altresì inviate, contestualmente all'invio alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
4. La Giunta regionale può segnalare all'Assemblea legislativa questioni relative al controllo di sussidiarietà.
5. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi e delle proposte di atti che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, è esercitato dal Consiglio regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale di cui fa parte in ambito nazionale e in ambito europeo.
6. L'Assemblea legislativa può aderire alla rete di controllo della sussidiarietà istituita per iniziativa del Comitato delle Regioni, al fine di favorire lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea.
Art. 6. Sessione regionale europea
1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea, in una o più sedute, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, al fine di esaminare:
a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 8;
b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nonché il rapporto di cui all'articolo 7.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli Enti locali, dell'Università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea della Regione che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
3. L'Assemblea legislativa conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.
Art. 7. Rapporto sulla partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea
1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa un rapporto in merito alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;
b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
c) gli orientamenti che la Giunta regionale ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione, ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
d) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
e) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
f) i bandi elaborati e i progetti approvati per dare attuazione ai programmi europei;
g) lo stato del procedimento di formazione dei programmi operativi regionali (POR) cofinanziati dall'Unione europea e le relative fasi di negoziato con Governo e Commissione europea;
h) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.
Art. 8. Legge europea regionale
1. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta regionale, è lo strumento per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, dello Statuto della Regione, sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.
2. La legge europea regionale:
a) provvede al recepimento delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rinviando ad eventuali ulteriori atti di attuazione dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, per il completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei, qualora necessario, indicando i casi nei quali la Giunta regionale può disciplinare con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
c) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
d) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere precedenti ovvero a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;
e) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi;
f) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea;
g) dispone in via diretta qualora l'adempimento degli obblighi europei comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene inoltre l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il 30 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.
6. La legge europea regionale è approvata dall'Assemblea legislativa riunita in sessione europea.
Art. 9. Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE
1. Su richiesta delle Commissioni consiliari competenti, la Giunta regionale riferisce alle stesse in merito alle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano obbligo di adeguamento per la Regione.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta regionale in riferimento all'esecuzione delle decisioni o alla eventuale impugnazione.
Art. 10. Impugnazione di atti normativi europei
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Il Presidente della Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa sugli esiti dei ricorsi proposti.
4. L'Assemblea legislativa concorre alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
Art. 11. Partecipazione della Regione a progetti e programmi promossi dall'Unione europea
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai piani, programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate.
3. La Giunta regionale riferisce all'Assemblea legislativa sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.
4. La Regione promuove, altresì, la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
Art. 12. Partenariato istituzionale e cooperazione territoriale
1. La Regione, al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione con enti territoriali di altri Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.
2. L'Assemblea legislativa, in particolare, può adottare iniziative e approvare progetti di intervento necessari a valorizzare le opportunità derivanti dalla posizione di centralità del Molise nell'area euro-adriatica e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché la Regione possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell'area adriatica e balcanica, avvalendosi di strutture ed organizzazioni regionali.
Art. 13. Informazione sulle politiche europee
1. La Regione rende accessibili ai cittadini, tramite i propri sistemi informativi, tutte le informazioni relative ai bandi per l'assegnazione di fondi europei.
2. La Giunta regionale informa regolarmente e tempestivamente l'Assemblea legislativa in ordine all'attuazione delle politiche europee ed allo svolgimento delle attività di rilievo europeo, e in particolare in ordine:
a) agli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un cofinanziamento europeo;
b) ai bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
c) alle iniziative di partenariato europeo promosse dalla Giunta regionale.
Art. 14. Aiuti di Stato
1. Quando il regime di aiuti è contenuto in un atto di competenza del Consiglio regionale la Giunta regionale notifica alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una scheda sintetica della misura notificata viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee, dall'articolo 45 della
3. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa in sede di approvazione apporti modifiche al progetto di legge o di atto amministrativo, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 1.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta, per gli atti di propria competenza, disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente.
5. Le strutture della Giunta regionale costituiscono una banca dati in materia di aiuti di Stato, condividendone il contenuto con l'Assemblea legislativa e garantendone ad essa l'accesso telematico.
Art. 15. Rappresentanti regionali nel Comitato delle Regioni ed in altri organismi europei
1. Ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, della
2. L'assemblea legislativa regionale è informata della designazione da parte del Governo italiano di uno o più componenti di una Giunta o di una Assemblea legislativa regionale presso un organismo europeo, in rappresentanza delle Regioni italiane. L'informativa è resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale o dal Presidente della Giunta regionale, a seconda che i soggetti designati siano espressione della Assemblea legislativa o della Giunta regionale. L'informativa ha luogo nella prima seduta utile dell'Assemblea legislativa e comunque non oltre venti giorni dal perfezionamento del procedimento di nomina.
3. L'obbligo di informativa sussiste anche quando i membri di cui ai commi 1 e 2 vengono designati per il tramite delle associazioni rappresentative delle autonomie regionali.
4. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, le Commissioni consiliari possono chiedere, nell'esercizio delle proprie competenze, l'audizione dei rappresentanti regionali di cui al presente articolo.
Art. 16. Modalità organizzative
1. Gli uffici e le strutture amministrative della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) informazioni alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;
b) supporto al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;
c) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
d) informazione e consulenza per l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;
e) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;
f) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea, istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;
g) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;
h) ogni altra attività funzionale al perseguimento dei fini di cui al presente articolo.
2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano la struttura organizzativa in relazione agli adempimenti derivanti dalla presente legge e stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca e le procedure di cooperazione necessarie a dare corretta e tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla presente legge ed il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.
3. Le strutture competenti della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo ed operativo con le istituzioni nazionali ed europee di riferimento.
Art. 17. Clausola valutativa
1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea e l'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 13.
Art. 18. Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la
b) la
c) la
d) la
e) la
Art. 19. Disposizioni finali
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze:
a) individuano le strutture che svolgono le funzioni previste dall'articolo 16, comma 1;
b) individuano le strutture competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
c) disciplinano gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali competenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;
d) definiscono ogni altro aspetto relativo alla attuazione della presente legge.
2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1 sono oggetto di reciproca comunicazione tra Giunta regionale e Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni legislative nazionali ed al regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
Art. 20. Norma finanziaria
1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 21. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.