§ 1.16.5 - L.R. 9 marzo 2007, n. 6.
Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.16 attuazione delle disposizioni dell'unione europea
Data:09/03/2007
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Istituzione e compiti della Commissione.
Art. 2.  Organizzazione e funzionamento.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.16.5 - L.R. 9 marzo 2007, n. 6. [1]

Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari.

(B.U. 16 marzo 2007, n. 7).

 

Art. 1. Istituzione e compiti della Commissione.

     1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, denominata: "Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari", di seguito denominata: "Commissione".

     2. La Commissione ha il compito di:

     a) verificare la normativa comunitaria adottata nelle materie di competenza regionale e lo stato di conformità dell'ordinamento della Regione con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee;

     b) in base alle risultanze della verifica di cui alla lettera a), proporre al Consiglio regionale atti di indirizzo diretti alla Giunta regionale affinché questa provveda ai necessari adeguamenti mediante l'adozione di atti amministrativi e la presentazione di proposte di legge;

     c) proporre al Consiglio regionale le osservazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

     d) riferire al Consiglio regionale sulle posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge n. 11/ 2005;

     e) relazionare periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione;

     f) effettuare l'esame preliminare delle proposte degli atti di programmazione degli interventi cofinanziati di competenza del Consiglio regionale;

     g) esprimere pareri, nei modi di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 29 del Regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale, sulle proposte di legge regionale, di regolamento e di atto amministrativo di competenza consiliare concernenti regimi di aiuti nonché sulle proposte di legge regionale miranti ad adeguare l'ordinamento regionale alle normative europee ed ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

     h) elaborare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta di legge regionale concernente la disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.

     3. La Commissione dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Può essere prorogata non oltre la scadenza della legislatura in corso.

 

     Art. 2. Organizzazione e funzionamento.

     1. La Commissione è costituita da cinque consiglieri regionali di cui tre indicati dai gruppi di maggioranza e due indicati dai gruppi di opposizione.

     2. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Commissione che dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La Commissione ha facoltà di:

     a) avvalersi della consulenza di esperti qualificati per tempo limitato ed oggetto determinato;

     b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni;

     c) indire seminari e convegni;

     d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

     e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

     4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento.

     5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il Regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la previsione di appositi stanziamenti con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 2007.

     2. Per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 2.