§ 1.5.8 – L.R. 6 dicembre 2005, n. 49.
Disposizioni sulla notifica delle proposte di legge regionale alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 competenze degli organismi regionali
Data:06/12/2005
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Procedura di notifica alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato).
Art. 2.  (Efficacia delle disposizioni di legge regionale che istituiscono o modificano regimi di aiuto).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 1.5.8 – L.R. 6 dicembre 2005, n. 49. [1]

Disposizioni sulla notifica delle proposte di legge regionale alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo.

(B.U. 16 dicembre 2005, n. 39).

 

     Art. 1. (Procedura di notifica alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato).

     1. Le proposte di legge regionale che istituiscono o modificano regimi di aiuto sono notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, dal Presidente della Giunta regionale.

     2. Le commissioni consiliari, ai fini dell'esame preliminare delle proposte di legge che istituiscono o modificano regimi di aiuto, si avvalgono della collaborazione delle direzioni generali regionali competenti per materia.

     3. Le proposte di legge, non appena se ne è formato il testo che la competente commissione consiliare ritiene di dover sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sono trasmesse dal Presidente della stessa commissione al Presidente della Giunta, il quale, previa istruttoria a cura della direzione generale competente per materia, provvede all'adempimento della notifica.

     4. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, con le stesse modalità di cui al comma 3, a comunicare alla Commissione dell'Unione europea le modifiche che dovessero essere apportate al testo delle proposte già notificate.

 

     Art. 2. (Efficacia delle disposizioni di legge regionale che istituiscono o modificano regimi di aiuto).

     1. Le disposizioni di legge regionale che istituiscono o modificano regimi di aiuto sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della comunicazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, concernente l'intervenuto parere favorevole della Commissione dell'Unione europea.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata in sede di pubblicazione della legge se l'esito positivo della procedura di notifica si è verificato prima della promulgazione della legge stessa.

     3. Le leggi approvate dal Consiglio regionale prima che sia concluso l'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea devono contenere la clausola di sospensione dell'efficacia delle disposizioni che istituiscono o modificano regimi di aiuto sino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della comunicazione di esito favorevole.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 2.