§ 1.16.6 - L.R. 21 novembre 2008, n. 32.
Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e sulle procedure di attuazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.16 attuazione delle disposizioni dell'unione europea
Data:21/11/2008
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)
Art. 3.  (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee)
Art. 4.  (Rispetto della normativa comunitaria)
Art. 5.  (Contenuti della legge comunitaria regionale)
Art. 6.  (Adeguamenti tecnici in via amministrativa)
Art. 7.  (Competenze del Consiglio regionale in materia di programmazione comunitaria)
Art. 8.  (Sessione comunitaria del Consiglio regionale)
Art. 9.  (Informazione al Consiglio regionale e agli enti locali)
Art. 10.  (Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale)
Art. 11.  (Informazione regionale)
Art. 12.  (Ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee)


§ 1.16.6 - L.R. 21 novembre 2008, n. 32. [1]

Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e sulle procedure di attuazione delle politiche comunitarie. 

(B.U. 1 dicembre 2008, n. 27)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Molise con la presente legge, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Nell'ambito di tali finalità, la presente legge definisce le modalità per garantire:

 

a) la partecipazione ai procedimenti di formazione degli atti normativi comunitari;

 

b) la verifica dello stato di conformità, l'adeguamento periodico e urgente dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario;

 

c) la partecipazione, nel rispetto delle proprie competenze, ai programmi ed ai progetti dell'Unione europea;

 

d) il costante aggiornamento sulle politiche e sugli atti comunitari;

 

e) un rapporto costante con le istituzioni europee;

 

f) le informazioni e la partecipazione ai procedimenti regionali di cui alla presente legge da parte degli enti locali, delle parti sociali, delle categorie produttive, dei cittadini singoli e associati.

 

     Art. 2. (Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)

1. Nelle materie di proprie competenza, la Regione concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari, secondo le norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato.

2. Il Presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro delle linee di indirizzo definite dal Consiglio regionale, la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

 

3. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale e dagli eventuali successivi provvedimenti attuativi, in particolare:

 

a) partecipa o designa un proprio delegato quale componente del Comitato delle Regioni, di cui all'articolo 263 e seguenti del Trattato sull'Unione europea;

 

b) partecipa o designa un proprio delegato quale componente della delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

 

c) designa dirigenti, funzionari o esperti incaricati di partecipare alle delegazioni italiane ai comitati e ai gruppi di lavoro di Commissione europea e Consiglio, ai negoziati con le istituzioni comunitarie e ai tavoli di coordinamento nazionali Stato-Regioni per la definizione della posizione italiana;

 

d) richiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di essere delegato a partecipare, personalmente o tramite un proprio delegato, ai lavori del Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (CIACE), quando sono trattate questioni di interesse della Regione Molise;

 

e) designa l'assessore regionale incaricato di partecipare ai lavori del Comitato tecnico del CIACE, integrato dagli assessori regionali.

 

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

5. La posizione della Regione è espressa dal Presidente della Giunta regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005.

 

6. La partecipazione degli enti locali alle iniziative e ai compiti del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 11/2005, è disciplinata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. I provvedimenti con i quali si dà ad esse attuazione recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di Giustizia, annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 1° luglio, la proposta di legge regionale dal titolo "Legge comunitaria regionale", con l'indicazione dell'anno di riferimento.

 

3. Il Consiglio regionale approva i provvedimenti di competenza e licenzia il testo di legge comunitaria regionale entro l'anno di riferimento.

 

     Art. 4. (Rispetto della normativa comunitaria)

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale agli atti comunitari e di indirizzo emanati dall'Unione europea e dalle Comunità europee, secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 4, della legge n. 11/2005.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che è tenuta a dare informazione alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti.

 

3. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, sentita la Presidenza del Consiglio, può adottare iniziative seminariali, di aggiornamento e di studio per gli amministratori regionali e locali ed ogni ulteriore iniziativa utile alla migliore attuazione dei programmi comunitari.

 

     Art. 5. (Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. La legge comunitaria regionale:

a) recepisce gli atti normativi dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie e dispone quanto necessario per l'esecuzione dei regolamenti comunitari;

 

b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento da parte della Regione;

 

c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente, necessarie all'attuazione o all'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

 

d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi, nonché le disposizioni nei casi in cui le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, sia necessario introdurre sanzioni amministrative, sia opportuno individuare le autorità pubbliche competenti per l'applicazione, sia contenuta la previsione di maggiori spese o minori entrate.

 

2. La Giunta regionale con nota aggiuntiva nella proposta di legge:

 

a) riferisce circa lo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie;

 

b) informa circa lo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;

 

c) indica le direttive attuate e da attuare in via regolamentare o amministrativa;

 

d) fornisce l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché di diretta applicazione per il loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l'ordinamento regionale risulta già conforme ad esse;

 

e) comunica le eventuali decisioni negative concernenti aiuti e regimi di aiuto di competenza regionale per i quali la Commissione ha dichiarato la illegittimità o l'incompatibilità, nonché l'esistenza di indagini conoscitive e procedimenti di messa in mora, a norma dell'articolo 88 paragrafo 2 del Trattato;

 

f) enuncia le sentenze della Corte di Giustizia dichiarative di infrazioni dello Stato italiano per illeciti attuati dalla Regione, con eventuale esercizio del diritto di rivalsa, a norma dell'articolo 16-bis della legge n. 11/2005.

 

     Art. 6. (Adeguamenti tecnici in via amministrativa)

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Competenze del Consiglio regionale in materia di programmazione comunitaria)

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo e, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi.

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.

 

3. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono nuovamente trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

 

     Art. 8. (Sessione comunitaria del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 2, è convocato in sessione comunitaria, alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione e all'approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della Regione.

2. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 3, presenta al Consiglio il rapporto sullo stato di attuazione della normativa comunitaria di interesse regionale e delle politiche comunitarie, nel quale sono esposti:

 

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 17 della legge n. 11/2005, delle riunioni del comitato tecnico integrato del CIACE, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 11/2005;

 

b) i pareri espressi dal Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in questioni di particolare interesse regionale;

 

c) lo stato di avanzamento degli interventi dei programmi di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;

 

d) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione della normativa comunitaria di interesse regionale e delle politiche comunitarie per l'anno in corso.

 

     Art. 9. (Informazione al Consiglio regionale e agli enti locali)

1. La Giunta regionale, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7, assicura un'informazione costante al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare per gli affari comunitari, sull'attuazione delle politiche comunitarie.

2. La Giunta regionale assicura un'informazione costante agli enti locali sull'attuazione delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali.

 

     Art. 10. (Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge.

2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1, il rapporto presentato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, è discusso nella seduta del Consiglio regionale convocata per l'esame della proposta di legge comunitaria regionale.

 

     Art. 11. (Informazione regionale)

1. La Giunta regionale garantisce l'accesso, anche attraverso il proprio sito, ad una informazione completa sugli atti ed i procedimenti regionali in materia comunitaria.

 

     Art. 12. (Ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee)

1. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, nelle materie di competenza regionale, può proporre al Presidente della Giunta regionale di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di promuovere ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 2.