§ 1.16.7 - L.R. 28 settembre 2009, n. 25.
Proroga della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.16 attuazione delle disposizioni dell'unione europea
Data:28/09/2009
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Proroga)
Art. 2.  (Compiti)
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 1.16.7 - L.R. 28 settembre 2009, n. 25. [1]

Proroga della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari.

(B.U. 1 ottobre 2009, n. 23)

 

Art. 1. (Proroga)

1. La Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari, istituita con legge regionale 9 marzo 2007, n. 6, permane in funzione sino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Compiti)

1. Sono confermati i compiti, i poteri e le facoltà della Commissione come stabiliti dalla legge regionale n. 6/2007.

2. Relativamente all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale n. 6/2007.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio finanziario si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009 alla UPB n. 011.

2. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 2.