§ 1.2.15 - L.R. 14 febbraio 2011, n. 4.
Istituzione della Commissione Consiliare Speciale per gli Affari Comunitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:14/02/2011
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e compiti della Commissione)
Art. 2.  (Organizzazione e funzionamento)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.15 - L.R. 14 febbraio 2011, n. 4. [1]

Istituzione della Commissione Consiliare Speciale per gli Affari Comunitari.

(B.U. 16 febbraio 2011, n. 4)

 

Art. 1. (Istituzione e compiti della Commissione)

1. E istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, denominata "Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari", di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di:

 

a) verificare la normativa comunitaria adottata nelle materie di competenza regionale e lo stato di conformità dell'ordinamento della Regione con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee;

 

b) in base alle risultanze della verifica di cui alla lettera a), proporre al Consiglio regionale atti di indirizzo diretti alla Giunta regionale affinché questa provveda ai necessari adeguamenti mediante l'adozione di atti amministrativi e la presentazione di proposte di legge;

 

c) proporre al Consiglio regionale le osservazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

 

d) relazionare periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione;

 

e) effettuare l'esame preliminare delle proposte degli atti di programmazione degli interventi cofinanziati di competenza del Consiglio regionale;

 

f) esprimere pareri, nei modi di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 29 del regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale, sulle proposte di legge regionale, di regolamento e di atto amministrativo di competenza consiliare concernenti regimi di aiuti nonché sulle proposte di legge regionale miranti ad adeguare l'ordinamento regionale alle normative europee ed ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

 

g) proporre al Presidente della Giunta regionale di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di promuovere, nelle materie di competenza regionale, ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.

 

3. La Commissione dura in carica dall'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Organizzazione e funzionamento)

1. La Commissione è costituita da cinque consiglieri regionali di cui tre indicati dai gruppi di maggioranza e due indicati dai gruppi di opposizione.

2. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Commissione che dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. La Commissione ha facoltà di:

 

a) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni;

 

b) indire seminari e convegni;

 

d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

 

e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

 

4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali e strumentazioni occorrenti per il suo funzionamento. Per lo svolgimento dell'attività di segreteria è assegnata al Presidente della Commissione un'unità organizzativa, in conformità e nei limiti delle previsioni dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n.15, il cui personale può essere reperito unicamente nell'ambito di quello inquadrato nel ruolo regionale.

 

5. Al consigliere regionale eletto Presidente della Commissione continua ad essere corrisposta l'indennità di funzione prevista al comma 1, lett. d), dell'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16.

 

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. La costituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 2.