§ 31.1.180 - D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60.
Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:19/02/2014
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2 . Composizione e funzionamento dei Comitati
Art. 3 . Uffici di supporto ai Comitati
Art. 4 . Attribuzioni del Commissario
Art. 5 . Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa
Art. 6 . Rapporto concessorio con Consap
Art. 7 . Accesso al Fondo in quota proporzionale
Art. 8 . Domanda di accesso al Fondo
Art. 9 . Istruttoria della domanda e termini del procedimento
Art. 10 . Contenuto e documentazione della domanda
Art. 11 . Sospensione del procedimento
Art. 12 . Deliberazione sulla domanda
Art. 13 . Comunicazione della decisione
Art. 14 . Revoca e riforma
Art. 15 . Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme
Art. 16 . Sospensione della ripetizione delle somme
Art. 17 . Termine di presentazione della domanda
Art. 18 . Presentazione della domanda
Art. 19 . Contenuto e documentazione della domanda di elargizione
Art. 20 . Contenuto e documentazione della domanda di mutuo
Art. 21 . Istruttoria della domanda
Art. 22 . Accertamento sanitario
Art. 23 . Deliberazione sulla domanda
Art. 24 . Provvisionale
Art. 25 . Adozione del decreto
Art. 26 . Sospensione e revoca
Art. 27 . Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo
Art. 28 . Riservatezza del procedimento
Art. 29 . Abrogazioni


§ 31.1.180 - D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60.

Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

(G.U. 9 aprile 2014, n. 83)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto l'unificazione nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura dei preesistenti Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonchè l'adozione di un regolamento che adegui, armonizzi e coordini le disposizioni dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e 28 maggio 2001, n. 284;

     Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e successive modificazioni;

     Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e successive modificazioni;

     Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284;

     Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

     a) 'Comitati': il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato 'Comitato di solidarietà antimafia' e il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di seguito denominato 'Comitato di solidarietà antiracket e antiusura';

     b) 'Commissari': il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

     c) 'Fondo': il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;

     d) 'Consap': la concessionaria servizi assicurativi pubblici - s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

     e) 'elargizione': la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attività estorsive prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

     f) 'mutuo': il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

     Art. 2. Composizione e funzionamento dei Comitati

     1. I Comitati - composti secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 e dall'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e costituiti con decreto del Ministro dell'interno - sono presieduti e convocati dai rispettivi Commissari, con le modalità stabilite dagli stessi Comitati. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.

     2. Per ciascuno dei componenti dei Comitati si provvede alla nomina di un supplente.

     3. Ai fini della validità delle sedute del Comitato di solidarietà antimafia è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini della validità delle sedute del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura è richiesta la presenza di almeno uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e di almeno quattro dei componenti previsti dalle lettere c) e d) dello stesso comma.

     4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per associazioni si intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della stessa legge.

     5. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parità di voti, prevale il voto dei Commissari.

     6. Alle sedute di ciascun Comitato partecipano due funzionari dei relativi uffici di cui all'articolo 3, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

     7. Ai presidenti e ai componenti dei Comitati, nonchè ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a valere sul Fondo.

     8. Oltre ai compiti previsti ai Titoli II e III, i Comitati possono essere consultati, secondo le rispettive competenze, su ogni questione inerente all'applicazione delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512, che i Commissari intendono loro sottoporre.

     9. All'inizio di ogni anno ciascun Commissario predispone, per la parte di rispettiva competenza, sentiti i relativi Comitati, un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarietà in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravità dei loro riflessi sull'economia. L'informazione può consistere nella divulgazione, attraverso gli organi di stampa, delle finalità delle leggi in materia e delle modalità di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo nonchè in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione. Le attività relative sono realizzate dai Commissari, d'intesa con l'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero dell'interno e con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono erogate da Consap.

     10. I Comitati approvano, secondo le rispettive competenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con particolare riferimento alle domande non definite ed alle principali questioni di carattere interpretativo ed applicativo inerenti al procedimento di concessione dei benefici del Fondo e proponendo eventuali modifiche ed integrazioni della normativa vigente. Le relazioni sono trasmesse dai Commissari al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla gestione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).

 

     Art. 3. Uffici di supporto ai Comitati

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati due uffici con i seguenti compiti:

     a) assistenza tecnica e supporto ai Comitati;

     b) gestione dei rapporti operativi con Consap;

     c) verifica della gestione del Fondo, operando in maniera coordinata.

 

     Art. 4. Attribuzioni del Commissario

     1. Per il raggiungimento delle finalità del Fondo, quali previste dalle leggi n. 512 del 1999 e n. 44 del 1999, ai Commissari, per quanto di rispettiva competenza, spettano i seguenti compiti:

     a) coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, in raccordo con gli altri enti interessati;

     b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni della disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere più efficace e snella l'azione amministrativa.

     2. Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative di solidarietà e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.

     3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i Commissari si avvalgono di due distinte strutture poste alle loro dirette dipendenze, istituite, senza oneri aggiuntivi di spesa, presso il Ministero dell'interno e composte anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

     4. Le amministrazioni interessate assicurano ai Commissari ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti agli stessi demandati.

 

     Art. 5. Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa

     1. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonchè dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

     2. Tutte le somme di cui al comma 1 confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sono messe a disposizione di Consap con le modalità e i tempi previsti nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 6.

 

     Art. 6. Rapporto concessorio con Consap

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, è approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte di Consap. La concessione ha la durata di 5 anni ed è rinnovata alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalità.

     2. La concessione si uniforma al principio di affidare a Consap l'esecuzione dei provvedimenti concessivi dei benefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle somme erogate a titolo di elargizione e di mutuo, nonchè al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dalle leggi istitutive.

     3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:

     a) l'erogazione dei benefici del Fondo, anche tramite apposite convenzioni con le banche, la stipula dei contratti di mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento, assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalità del mutuo, dei divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5;

     b) la ripetizione, nei casi di revoca o riforma dei benefici del Fondo disposta dai Comitati di cui all'articolo 2 ovvero di risoluzione del contratto di mutuo in caso di morosità pari o superiore alla metà dell'importo mutuato, delle somme già erogate, nonchè l'esercizio della surroga nei diritti delle vittime verso gli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sulla scorta degli elementi forniti dall'ufficio di cui all'articolo 3;

     c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini della proposta al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;

     d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare all'erogazione dei benefici, al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all'acquisto di titoli ed obbligazioni dello Stato nonchè, sulla base degli elementi forniti dai Commissari, ai compensi da corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'articolo 21, comma 2, ed alle spese per le attività di informazione di cui all'articolo 2;

     e) la presentazione ai Commissari e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per il successivo inoltro, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attività svolta.

     4. La concessione stabilisce altresì le modalità di accreditamento a Consap delle somme che alimentano il Fondo, nonchè i termini e le modalità con le quali i Commissari e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione provvedono all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalità indicate nel comma 3, lettera d).

 

     Art. 7. Accesso al Fondo in quota proporzionale

     1. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendosi a tale fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati e delle elargizioni e dei mutui che possono essere concessi.

     2. Per i risarcimenti, da erogare in quota percentuale, si tiene conto delle disponibilità del Fondo, delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande già esaminate e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio.

     3. Per l'elargizione e per il mutuo, da concedere in quota proporzionale, si tiene conto delle disponibilità del Fondo, dell'ordine cronologico delle domande e di quelle definite nel corso dell'esercizio.

     4. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, si provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.

 

Titolo II

Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici

spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso

 

     Art. 8. Domanda di accesso al Fondo

     1. Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

 

     Art. 9. Istruttoria della domanda e termini del procedimento

     1. La domanda per l'accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

     2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda è pervenuta alla prefettura competente.

     3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria ed al Comitato di solidarietà antimafia le generalità del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.

     4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, così come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge stessa.

     5. Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento.

     6. La Prefettura competente costituisce l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 10. Contenuto e documentazione della domanda

     1. La domanda, sottoscritta dai soggetti indicati all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, deve contenere:

     a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge. Tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale;

     b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;

     c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non è stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

     d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno.

     2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto.

     3. Alla domanda è allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

 

     Art. 11. Sospensione del procedimento

     1. Il procedimento per l'accesso al Fondo è sospeso nei seguenti casi:

     a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

     b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 10;

     c) qualora il Comitato di solidarietà antimafia, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

     2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.

 

     Art. 12. Deliberazione sulla domanda

     1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato di solidarietà antimafia, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.

 

     Art. 13. Comunicazione della decisione

     1. La deliberazione di cui all'articolo 12 è immediatamente trasmessa dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, alle autorità giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e a Consap per gli adempimenti di cui all'articolo 6.

 

     Art. 14. Revoca e riforma

     1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato di solidarietà antimafia:

     a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione, la sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sia stata revocata con decisione passata in giudicato;

     b) qualora, in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso.

     2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato di solidarietà antimafia qualora, in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.

     3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati avvisa il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.

     4. Per la comunicazione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.

 

     Art. 15. Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme

     1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

     2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme già corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.

 

     Art. 16. Sospensione della ripetizione delle somme

     1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato è sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

 

Titolo III

Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici

spettanti alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura

 

     Art. 17. Termine di presentazione della domanda

     1. La domanda per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 è presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive.

     2. Per la concessione del mutuo previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine per la presentazione della domanda è di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.

 

     Art. 18. Presentazione della domanda

     1. Le domande di cui all'articolo 17 sono presentate direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o da quelli di cui all'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto.

     2. La data di presentazione o di spedizione delle domande è immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.

     3. La Prefettura competente costituisce l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 19. Contenuto e documentazione della domanda di elargizione

     1. La domanda per la concessione dell'elargizione, sottoscritta dall'interessato, contiene:

     a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;

     b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 1;

     c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette richieste;

     d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, di aver riferito all'autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge;

     e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale aventi finalità estorsive;

     f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data di inizio dell'attività;

     g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;

     h) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;

     i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.

     2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

     a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario;

     b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;

     c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data di inizio dell'attività;

     d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;

     e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

     3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la domanda contiene, altresì, la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale è stato cagionato per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge.

     4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il Commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.

     5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura ai fini delle conseguenti determinazioni.

     6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) è riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge.

     7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge.

 

     Art. 20. Contenuto e documentazione della domanda di mutuo

     1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dall'interessato, contiene:

     a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;

     b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 2;

     c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;

     d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;

     e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;

     f) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza.

     2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

     a) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;

     b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità del reinserimento della vittima di usura nell'economia legale;

     c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza.

     3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 4 e 5.

 

     Art. 21. Istruttoria della domanda

     1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente.

     2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto può avvalersi, altresì, della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni od enti pubblici ovvero, valutatane la necessità d'intesa con il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di consulenti scelti fra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso è posto a carico del Fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed è erogato da Consap, in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.

     3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all'articolo 22, invia al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonchè sull'entità del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, il termine è prorogato di 30 giorni.

     4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo, il prefetto invia uno specifico rapporto preliminare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

 

     Art. 22. Accertamento sanitario

     1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.

     2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.

     3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta.

     4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.

 

     Art. 23. Deliberazione sulla domanda

     1. Il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo. A tal fine può avvalersi di consulenti anche ai fini della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1.

     2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.

     3. Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.

 

     Art. 24. Provvisionale

     1. Il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il rispetto del termine indicato dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

     2. Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

 

     Art. 25. Adozione del decreto

     1. La concessione dell'elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo la deliberazione del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne dà contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale è adottata, con le stesse modalità, entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

     2. Il decreto è, altresì, trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 6.

 

     Art. 26. Sospensione e revoca

     1. Le deliberazioni del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate, nelle ipotesi indicate all'articolo 16, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed all'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi delle disposizioni di cui ai seguenti commi.

     2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorchè non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entità dell'elargizione o all'ammontare del mutuo.

     3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale è, altresì, revocata se, nel procedimento penale per il delitto di usura in cui è parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

     4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, la segreteria della Procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato è assunta nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.

     5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25.

 

     Art. 27. Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo

     1. L'elargizione è concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

     2. Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.

     3. Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera f), e 20, comma 1, lettera d). Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.

     4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalità estorsive con le quali è stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), non è consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo del mutuo e l'elargizione.

     5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti.

     6. Qualora, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sia stato conferito l'assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.

 

Titolo IV

Tutela delle informazioni

 

     Art. 28. Riservatezza del procedimento

     1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

     2. Gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso ed alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio; degli stessi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione. Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati. Gli atti sono custoditi, in forme idonee a garantirne la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al personale specificamente incaricato della loro gestione e trattazione o a quello specificamente autorizzato dal dirigente responsabile. Ciascun ufficio è dotato di un registro, sul quale sono annotati gli estremi del prelievo e della restituzione dei singoli fascicoli ed i nominativi degli impiegati specificamente incaricati della loro trattazione o che, per giustificate esigenze d'ufficio, siano stati ammessi alla loro consultazione. Analoghe cautele sono adottate nella trasmissione della documentazione e nelle comunicazioni tra gli organi interessati. Trascorsi quindici anni dalla definizione dei procedimenti di accesso al Fondo, gli atti relativi sono trasmessi agli archivi di deposito del Ministero dell'Interno, per le successive determinazioni di competenza della Commissione per lo scarto degli atti d'archivio in conformità alla normativa vigente in materia.

     3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonchè le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalità tali da assicurare la massima riservatezza e per un periodo di tempo comunque non superiore a quello di definizione del procedimento.

     4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto ed i Comitati forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.

 

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 29. Abrogazioni

     1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014  Interno, foglio n. 601