§ 5.1.52 - Direttiva 27 gennaio 2015, n. 121.
Direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio che modifica la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:27/01/2015
Numero:121


Sommario
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .


§ 5.1.52 - Direttiva 27 gennaio 2015, n. 121.

Direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio che modifica la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

(G.U.U.E. 21 gennaio 2015, n. L 21)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2011/96/UE del Consiglio (3) esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

(2) Occorre garantire che i contribuenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/96/UE non abusino della stessa.

(3) Taluni Stati membri applicano disposizioni nazionali o convenzionali volte a combattere in generale o nello specifico l'evasione fiscale, la frode fiscale o le pratiche abusive.

(4) Tuttavia, tali disposizioni possono avere diversi livelli di rigore e, in ogni caso, sono concepite per riflettere le specificità del sistema fiscale di ciascun Stato membro. Inoltre, alcuni Stati membri non hanno alcuna disposizione nazionale o convenzionale per la prevenzione dell'abuso.

(5) Pertanto, l'inclusione di una norma minima comune antiabuso nella direttiva 2011/96/UE sarebbe molto utile per evitare l'uso improprio di tale direttiva e garantire maggiore coerenza nella sua applicazione nei diversi Stati membri.

(6) È opportuno che l'applicazione di norme antiabuso sia proporzionata e sia funzionale allo scopo specifico di combattere una costruzione o una serie di costruzioni che non è genuina, vale a dire che non rispecchia la realtà economica.

(7) A tal fine, nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli Stati membri intraprendano un'analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

(8) È opportuno che gli Stati membri usino la clausola antiabuso per combattere le costruzioni che sono, nella loro totalità, non genuine, ma possono anche esserci casi in cui singole fasi o parti di una costruzione sono, isolatamente considerate, non genuine. Gli Stati membri dovrebbero poter usare la clausola antiabuso anche per combattere tali fasi o parti specifiche, fatte salve le restanti fasi o parti genuine della costruzione. Questo massimizzerebbe l'efficacia della clausola antiabuso garantendone la proporzionalità. L'«approccio nella misura in cui» può essere efficace nei casi in cui le entità interessate siano di per sé genuine ma, ad esempio, le azioni da cui ha origine la distribuzione di utili non siano attribuite in modo genuino a un contribuente stabilito in uno Stato membro, vale a dire allorché la costruzione, in base alla sua forma giuridica, trasferisca la titolarità delle azioni ma le caratteristiche della medesima non rispecchino la realtà economica.

(9) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare in alcun modo la capacità degli Stati membri di applicare le rispettive disposizioni nazionali o convenzionali volte a evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso.

(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

Nella direttiva 2011/96/UE, all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:

 

«2. Gli Stati membri non applicano i benefici della presente direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

3. Ai fini del paragrafo 2, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

4. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso.»

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(1) Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del 25 marzo 2014 (GU C 226 del 16.7.2014, pag. 40).

(3) Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).