§ 23.6.4 - D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 116.
Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.6 norme processuali
Data:27/05/2005
Numero:116


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Non discriminazione
Art. 4.  Condizioni di reddito
Art. 5.  Condizioni legate al merito della controversia
Art. 6.  Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art. 7.  Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia
Art. 8.  Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente
Art. 9.  Continuità del patrocinio a spese dello Stato
Art. 10.  Procedimenti stragiudiziali
Art. 11.  Atti autentici
Art. 12.  Organo competente a decidere l'istanza
Art. 13.  Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio
Art. 14.  Contenuto dell'istanza
Art. 15.  Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Art. 16.  Formulario uniforme
Art. 17.  Norme applicabili


§ 23.6.4 - D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 116.

Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

(G.U. 1 luglio 2005, n. 151)

 

Capo I

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto reca le disposizioni relative al miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, disponendo le misure necessarie affinchè sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per controversie di natura commerciale.

     2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei processi amministrativi, contabili e tributari.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.

     2. Lo Stato dell'Unione europea in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

     3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in conformità del presente decreto.

     4. Nel presente decreto, per Stato dell'Unione europea si intendono gli Stati dell'Unione europea ad esclusione della Danimarca.

 

     Art. 3. Non discriminazione

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini dell'Unione europea ed ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati dell'Unione.

 

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

 

     Art. 4. Condizioni di reddito

     1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.

     2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

     3. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

     4. I limiti fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.

     5. Il patrocinio non è concesso al richiedente che può, nella fattispecie, disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3.

     6. Si applica l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

     Art. 5. Condizioni legate al merito della controversia

     1. La domanda di patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata è respinta.

     2. Ai fini del comma 1, quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente sono valutate l'importanza del caso specifico per il richiedente e la natura della causa.

 

Capo III

Effetti dell'ammissione al patrocinio

 

     Art. 6. Effetti dell'ammissione al patrocinio

     1. La persona fisica, che sia parte in un processo ai sensi dell'articolo 1, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dal presente decreto.

     2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce:

     a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;

     b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonchè l'esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.

     3. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

     4. Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

     Art. 7. Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia

     1. Il patrocinio concesso dallo Stato ove pende il processo copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:

     a) spese di interpretazione;

     b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario;

     c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono espone il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.

 

     Art. 8. Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente

     1. Lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il patrocinio è domiciliato o regolarmente soggiornante concede il patrocinio necessario a coprire:

     a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finchè la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi del presente decreto, nello Stato ove pende il processo;

     b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato dell'Unione europea.

 

     Art. 9. Continuità del patrocinio a spese dello Stato

     1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

     2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

     3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, quando il beneficiario del patrocinio chiede che la sentenza di un giudice straniero sia eseguita o dichiarata esecutiva in Italia.

 

     Art. 10. Procedimenti stragiudiziali

     1. Il patrocinio è, altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.

 

     Art. 11. Atti autentici

     1. Il patrocinio è concesso per l'esecuzione di atti autentici alle condizioni definite nel presente decreto.

 

Capo IV

Procedura

 

     Art. 12. Organo competente a decidere l'istanza

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, la domanda di ammissione al patrocinio è accolta o respinta dall'autorità competente dello Stato ove pende il processo.

     2. Per i giudizi pendenti sul territorio nazionale è competente il consiglio dell'ordine degli avvocati individuato ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

     Art. 13. Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio

     1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 4 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

     2. Le domande di ammissione al patrocinio sono presentate:

     a) all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui il richiedente è domiciliato o soggiorna regolarmente (autorità di trasmissione); oppure

     b) all'autorità competente dello Stato ove pende il processo o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).

     3. L'autorità di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale è il Ministero della giustizia.

     4. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, può decidere, con atto motivato, di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto:

     a) che essa è infondata, o

     b) che essa esula dal campo di applicazione del presente decreto.

     5. Copia dell'atto di cui al comma 4 è trasmessa all'interessato. In tali casi, la domanda può essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto è domiciliato o soggiorna regolarmente l'interessato. La Corte di appello competente decide con decreto, da trasmettere al Ministero della giustizia a cura dell'interessato.

     6. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato dell'Unione europea nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al comma 3 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.

     7. I documenti trasmessi ai sensi del presente decreto sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente.

     8. In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 12 il richiedente rimborsa le spese di traduzione sostenute dal Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione.

 

     Art. 14. Contenuto dell'istanza

     1. Le domande di ammissione al patrocinio presentate presso il Ministero della giustizia sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese.

     2. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, assiste il richiedente provvedendo affinchè la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinchè la domanda possa essere trattata e fornisce qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, come previsto dall'articolo 8. Tali servizi sono forniti a titolo gratuito.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

     Art. 15. Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

     1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorità di ricezione di cui all'articolo 14, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio.

     2. I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati.

     3. Si applica l'articolo 126, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

     Art. 16. Formulario uniforme

     1. Le domande di ammissione al patrocinio e la loro trasmissione sono effettuate in base ad un formulario uniforme approntato dalla Commissione delle Comunità europee.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 17. Norme applicabili

     1. Nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea e in relazione alle disposizioni in esso contenute, il presente decreto prevale sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi:

     a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, firmato a Mosca nel 2001;

     b) la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Titoli I e IV, della Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.