Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comuni |
Data: | 29/07/2016 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Liquidazione delle IPAB) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n.1) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38) |
Art. 6. (Istituzione Borsa di studio "Stefano Rigatelli") |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988 n. 15) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50) |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18) |
Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4) |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93) |
Art. 16. (Rapporti di collaborazione tra la Regione e le ASR) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5) |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10) |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9) |
Art. 21. (Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi") |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8) |
Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32) |
Art. 26. (Modifiche alla l legge regionale 9 agosto 1989, n. 45) |
Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39) |
Art. 28. (Rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti) |
Art. 29. (Prestazioni straordinarie) |
Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21) |
Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 12) |
Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19) |
Art. 33. (Risorse destinate ai Confidi) |
Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5) |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3) |
Art. 36. (Disposizioni in materia di interpello) |
Art. 37. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.4.50 - L.R. 29 luglio 2016, n. 16.
Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).
(B.U. 29 luglio 2016, n. 30 - suppl. n. 2)
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
Art. 1. (Liquidazione delle IPAB) [1]
1. La Giunta regionale, su richiesta dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) che si trovi in condizioni economiche di grave dissesto, o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del
2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui prioritariamente al comune di competenza o ad altro ente che svolge attività socio-assistenziale sul territorio del medesimo distretto socio-sanitario.
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n.1)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 5 dell'articolo 9 della
3. Dopo il comma 5 sexies dell'articolo 9 della
5 octies. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della Città di Torino, le ASL torinesi mettono a disposizione le professionalità sanitarie senza oneri a carico del comune. ".
4. Il comma 2 dell'articolo 26 della
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della
a) coordinare le commissioni di vigilanza;
b) stabilirne un'adeguata composizione fornendo un dimensionamento standard in relazione alle strutture da controllare;
c) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione.".
6. Il comma 4 dell'articolo 26 della
a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate;
b) omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di una check-list regionale;
c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;
d) documentabilità degli interventi. ".
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della
a) tutela dei fruitori dei servizi residenziali e semiresidenziali, soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilità;
b) verifica del corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti;
c) verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;
d) garanzia dell'uso appropriato delle risorse e della corretta competizione tra le strutture;
e) corretta e omogenea compartecipazione alla spesa dei fruitori delle prestazioni socio-sanitarie.
4 ter. La Giunta regionale definisce, altresì, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, nonché i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1. ".
8. Al comma 2 dell'articolo 28 della
9. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della
10. Il comma 8 dell'articolo 28 della
11. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della
12. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 29 della
13. L'articolo 30 della
(Sanzioni)
1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le comunità terapeutiche per minori e i centri diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00.
2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
3. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
6. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, dei requisiti necessari per l'accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento.
7. L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.
8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di euro 500,00.
9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.
10. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7.
11. L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla
12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni di cui all'articolo 26. ".
14. Il comma 1 dell'articolo 54 della
15. Il comma 2 dell'articolo 54 della
a) alle strutture delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, sono esercitate dall'ASL stessa ad eccezione delle RSA per le quali la funzione di vigilanza compete alla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento;
b) alle strutture delle quali la Città di Torino è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, nonché sulle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani, con esclusione delle RSA, sono esercitate dal comune stesso. ".
16. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell'articolo 1 della
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA ED ISTRUZIONE
Art. 4. (Modifiche alla
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della
4. Il comma 2 dell'articolo 4 della
5. Il comma 6 dell'articolo 4 della
6. Il comma 1 dell'articolo 5 della
7. Al comma 3 dell'articolo 5 della
8. Il comma 1 dell'articolo 6 della
9. Il comma 4 dell'articolo 6 della
10. Il comma 1 dell'articolo 9 della
11. Il comma 3 dell'articolo 9 della
a) un esperto con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del personale didattico;
c) un rappresentante del comune. ".
12. Al comma 1 dell'articolo 10 della
13. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della
14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
15. L'articolo 11 della
16. Il comma 1 dell'articolo 13 della
17. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 5. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali), l'alinea "Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:" è sostituita dalla seguente "Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2, che intendono ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda dalla quale risulti:".
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 6. (Istituzione Borsa di studio "Stefano Rigatelli")
1. E' istituita la Borsa di studio annuale intitolata "Stefano Rigatelli", destinata a dottorati di ricerca (PhD) su tematiche ambientali.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione del beneficio.
3. L'ammontare della borsa di studio è determinato in euro 5.000,00.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, stanziati nell'ambito della missione 04, programma 04.02 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 si provvede mediante prelievo di pari ammontare dal fondo di riserva di cui alla missione 20, programma 20.01 del medesimo bilancio.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 7. (Modifiche alla
1. Al termine del comma 5 dell'articolo 8 della
Art. 8. (Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 7 della
2. Al termine del comma 2 dell'articolo 14 della
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 9. (Modifiche alla
1. Al comma 5 bis dell'articolo 7 della
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/994, le parole "agli articoli 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 11".
Art. 10. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
a) piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico;
b) proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze gestiti, direttamente o indirettamente, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale;
c) privati che esercitano, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, l'attività di bed and breakfast e di affittacamere;
d) imprenditori agricoli che esercitano l'attività di agriturismo o di ''ospitalità rurale familiare'';
e) gestori di esercizi ristorativi e di servizi turistici a supporto delle attività del tempo libero;
f) proprietari e gestori di impianti di risalita e di impianti di innevamento programmato. ".
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della
3. Il comma 5 dell'articolo 6 della
4. Il comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 11. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 12. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 82 della
2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 83 della
Art. 13. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 14. (Modifiche alla
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
6. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della
7. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della
8. Il comma 1 dell'articolo 6 della
9. Il comma 2 dell'articolo 6 della
10. Al comma 5 dell'articolo 6 della
11. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della
12. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: " 2 bis. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva ''posto tappa'' e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva. ".
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 15. (Modifiche alla
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della
3. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 della
4. Al comma 2 dell'articolo 2 della
5. Il comma 5 dell'articolo 3 della
6. Al comma 1 dell'articolo 4 della
7. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 16. (Rapporti di collaborazione tra la Regione e le ASR)
1. Per le finalità proprie del Servizio sanitario, la Regione può avvalersi di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Con apposito accordo quadro tra la Regione e le ASR sono disciplinati i rapporti di collaborazione finalizzati all'utilizzo da parte della Regione dei dipendenti delle aziende, senza modifiche dei trattamenti economici corrisposti dalle aziende di appartenenza.
3. Nell'espletamento della suddetta collaborazione i dipendenti delle ASR sono inseriti, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale.
Art. 17. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
3. Al termine del comma 5 dell'articolo 2 della
4. Al comma 6 dell'articolo 2 della
5. Al comma 7 dell'articolo 2 della
6. Il comma 9 dell'articolo 2 della
7. Al comma 8 dell'articolo 3 della
8. Il comma 5 dell'articolo 4 della
9. Il comma 1 dell'articolo 8 della
10. Al comma 3 dell'articolo 9 della
11. Il comma 4 dell'articolo 9 della
Art. 18. (Modifiche alla
1. Al comma 1 bis dell'articolo 5 della
Art. 19. (Modifiche alla
1. L'articolo 9 della
(Organi dell'azienda sanitaria regionale)
1. Sono organi dell'azienda sanitaria regionale il direttore generale, il Collegio di direzione ed il Collegio sindacale. ".
2. Dopo l'articolo 12 della
1. Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito, quale organo dell'azienda, il Collegio di direzione.
2. Il Collegio di direzione esercita le seguenti funzioni:
a) concorre al governo delle attività cliniche;
b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;
c) indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.
3. La partecipazione alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica avviene, in seno alle aziende ospedaliero universitarie, nell'ambito di quanto definito dall'Università.
4. Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
5. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, dei direttori di dipartimento e dei direttori di presidio, fatte salve le disposizioni, in materia di aziende costituite da un unico presidio, di cui all'articolo 3, comma 7 del
6. La composizione del Collegio di direzione nelle aziende sanitarie locali è integrata con la partecipazione dei direttori dei distretti alle stesse afferenti.
7. Le modalità di funzionamento, la convocazione periodica, nonché i rapporti tra il Collegio di direzione e gli altri organi delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati nei rispettivi atti aziendali, in conformità alle indicazioni generali impartite dalla Giunta regionale.
8. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese. ".
Art. 20. (Modifiche alla
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E LOGISTICA
Art. 21. (Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi")
1. La Regione aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi", costituito, senza scopo di lucro, con la finalità di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio Multimodale Reno Alpi in una prospettiva regionale e locale.
2. Il GECT ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'' ha sede sociale a Mennheim, Baden - Wurttemberg, in Germania, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è disciplinato dal diritto tedesco, ai sensi del
3. Il GECT ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'', è dotato di una convenzione e di uno statuto che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, approvati in data 24 aprile 2015 all'unanimità dai membri fondatori.
4. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota di euro 5.000,00 annui, ai cui oneri si fa fronte mediante l'istituzione di un capitolo denominato ''Oneri finanziari per la partecipazione della Regione Piemonte al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) - Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'' (articoli 46, 47 e 48 della
5. La partecipazione al GECT ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'' si intende perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal
Art. 22. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della
a) definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali;
b) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali al fine di realizzare un'efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali e regionali;
c) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali ".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della
3 ter. I piani di settore delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti ponendo alla base di ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile e d'innovazione tecnologica applicata ai trasporti.
3 quater. I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare. ".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 della
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
6. All'alinea del comma 5 dell'articolo 4 della
7. Il comma 8 dell'articolo 4 della
Art. 23. (Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 101 della
2. Il comma 2 bis dell'articolo 101 della
3. Al comma 3 dell'articolo 101 della
Art. 24. (Modifiche alla
1. La rubrica dell'articolo 2 della
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della
3. L'articolo 3 della
(Strumenti di pianificazione e programmazione)
1. La pianificazione e la programmazione regionale di cui all'articolo 2 è svolta, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica, attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e dei programmi di attuazione, pluriennali e annuali.
2. Il piano regionale della logistica, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, è lo strumento che delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore e che:
a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;
b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovraregionali;
c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.
3. Il piano regionale della logistica ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere preventivo della Conferenza Regioni-Autonomie locali e della commissione consiliare competente.
4. In applicazione degli indirizzi contenuti nel piano regionale della logistica, i programmi di attuazione definiscono criteri e modalità per:
a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;
b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;
c) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;
d) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
e) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la definizione della commisurazione e delle modalità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 7;
f) gli interventi sulle tecnologie. ".
4. Al comma 1 dell'articolo 5 della
5. Al comma 1 dell'articolo 6 della
6. Al comma 1 dell'articolo 7 della
7. Al comma 2 dell'articolo 8 della
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E FORESTE
Art. 25. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
2. Il comma 3 dell'articolo 11 della
3. Al comma 1 dell'articolo 36 della 1. r. 32/1982 le parole "ed alle guardie ecologiche volontarie" sono sostituite dalle seguenti: "alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria".
4. Il comma 1 dell'articolo 38 della 1. r. 32/1982 è sostituito dal seguente: " 1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al
b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da curo 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
1) non risulti regolarmente immatricolato;
2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
3) sia privo di assicurazione;
4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;
d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla
e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27 e di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00; 1) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma l e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato. ".
5. Al comma 1 dell'articolo 40 della 1. r. 32/1982 dopo le parole "delle province" sono inserite le parole "e della Città metropolitana di Torino" e le parole "per la quota loro spettante" sono soppresse.
6. Il comma 2 dell'articolo 40 della
7. Al comma 3 dell'articolo 40 della
Art. 26. (Modifiche alla l
1. Al comma 6 dell'articolo 2 della
Art. 27. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 28. (Rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'ammontare del tributo speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della
a) euro 0,006 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
b) euro 0,012 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a euro 0,006 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
c) euro 0,015 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a euro 0,010 per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti pericolosi.
2. Nelle more della normativa regionale di riordino della materia in attuazione delle modifiche introdotte alla 1egge 549/1995 dalla
3. Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 2, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2017, si provvede tramite l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01, programma 01.04 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, alla cui copertura si provvede mediante incremento delle previsioni di entrata del titolo 1, tipologia 101 del medesimo bilancio [7].
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 29. (Prestazioni straordinarie)
1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono annualmente incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:
a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;
b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività a essa conseguenti;
c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. [Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno 2016] [8].
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 30. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della
2. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della
3. Il comma 6 dell'articolo 3 della
Art. 31. (Modifiche alla
1. L'articolo 3 della
(Norma finanziaria)
1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 25 bis, comma 5 della
2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
Art. 32. (Modifiche alla
1. L'articolo 4 della
(Osservatorio regionale dei contratti pubblici)
1. Le stazioni appaltanti di cui al
2. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici attiva strumenti idonei alla divulgazione delle informazioni in materia di contratti pubblici, anche attraverso la predisposizione di specifiche pubblicazioni. ".
Art. 33. (Risorse destinate ai Confidi)
1. Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla
Capo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'
Art. 34. (Modifiche alla
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
Capo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
Art. 35. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 15 della
Capo XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI
Art. 36. (Disposizioni in materia di interpello)
1. In materia di tributi regionali il soggetto competente a ricevere l'interpello di cui all'articolo 11 della
2. All'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della 1egge 212/2000, in quanto compatibili. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire ulteriori norme di attuazione di carattere procedurale.
3. Agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 6, della 1egge 212/2000 si fa fronte anche con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
Capo XIV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[5] Alinea così modificato dall'art. 19 della
[6] Comma così modificato dall'art. 33 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 33 della
[8] Comma abrogato dall'art. 16 della