Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.3 industria |
Data: | 03/08/2010 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) |
Art. 2. (Aliquota dell'IRAP agevolata sulle attività economiche in comuni montani e non montani ad alta marginalità) |
Art. 3. (Modifiche della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34) |
Art. 4. (Osservatorio regionale dei contratti pubblici) |
Art. 5. (Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli) |
Art. 6. (Affidamento di servizi ai centri di assistenza agricola) |
Art. 7. (Finanziamento del programma di sviluppo rurale 2007-2013) |
Art. 8. (Modifica della l.r. 22/2006) |
Art. 9. (Modifiche della l.r. 34/2008) |
Art. 10. (Modifiche della l.r. n. 4/2000) |
Art. 11. (Abrogazione) |
Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 4.3.36 - L.R. 3 agosto 2010, n. 19.
Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse.
(B.U. 5 agosto 2010, n. 31)
Art. 1. (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1. Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato i soggetti passivi di cui all'articolo 3 del
2. La misura prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l'incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce e approva con propria deliberazione le modalità operative per l'attuazione del presente articolo.
Art. 2. (Aliquota dell'IRAP agevolata sulle attività economiche in comuni montani e non montani ad alta marginalità)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'applicazione dell'IRAP risulta diminuita dello 0,92 per cento per le attività economiche che operano esclusivamente in comuni montani e non montani ad alta marginalità.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai regimi speciali ai fini IRAP per i quali restano in vigore le aliquote vigenti.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per la determinazione della marginalità.
Art. 3. (Modifiche della
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. (Procedura per adeguamenti urbanistici)
1. Il parere reso sulla fattibilità del contratto d'insediamento e sui requisiti finanziari dell'azienda proponente viene trasmesso al comune competente che si esprime sull'intervento proposto con deliberazione del consiglio comunale.
2. Se la decisione è favorevole, la conferenza di servizi, prevista dagli articoli da 14 a 14 quinquies della
3. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione motivata di conclusione del procedimento a favore della variante proposta, approva la modifica allo strumento urbanistico generale vigente solamente a seguito del provvedimento regionale di approvazione del contratto d'insediamento e del relativo piano progettuale nonché della stipula del vincolo di mantenimento in Piemonte dell'unità produttiva per una durata minima di dieci anni.
4. Le amministrazioni competenti determinano eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei comuni, nonché i criteri per la fissazione delle stesse."
Art. 4. (Osservatorio regionale dei contratti pubblici) [2]
1. Le stazioni appaltanti di cui al
2. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici attiva strumenti idonei alla divulgazione delle informazioni in materia di contratti pubblici, anche attraverso la predisposizione di specifiche pubblicazioni.
Art. 5. (Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli)
1. Ai sensi delle vigenti normative comunitarie, è istituita una misura di aiuto regionale per la copertura dei costi di fideiussione, a garanzia di anticipi su contributi nel settore della produzione dei prodotti agricoli oggetto di programmi regionali.
2. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le disposizioni attuative.
3. La spesa, prevista in 700.000,00 euro per l'anno finanziario 2010 ed in 500.000,00 euro per l'anno finanziario 2011, è iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DB11012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 6. (Affidamento di servizi ai centri di assistenza agricola)
1. Ai centri di assistenza agricola (CAA), istituiti con il
a) tenuta, comprensiva della conservazione e dell'aggiornamento, dei fascicoli delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del
b) imputazione dei dati sul Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).
2.La spesa annuale stimata in 2.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2010-2012 è finanziata con i fondi della UPB DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. La spesa di cui al comma 2 costituisce integrazione dell'elenco 1 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012).
Art. 7. (Finanziamento del programma di sviluppo rurale 2007-2013)
1. Il piano finanziario indicativo del programma di sviluppo rurale 2007-2013, adottato con l'articolo 9, comma 1 della
2. La Giunta regionale comunica periodicamente alla commissione consiliare competente gli aggiornamenti della tabella finanziaria di cui al comma 1.
Art. 8. (Modifica della
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. La presente disposizione acquista efficacia trascorsi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancanza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione è sospesa fino alla effettiva reintegrazione dello stesso.".
Art. 9. (Modifiche della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. Al comma 6 dell'articolo 33 della
3. Al comma 4 dell'articolo 48 della
Art. 10. (Modifiche della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Ai fini di cui al comma 4, la Regione trasferisce le risorse finanziarie agli enti gestori per la costituzione di uno specifico fondo.
4 ter. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; tutte le somme residue, comprensive di eventuali crediti di gestione al netto degli impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono riutilizzate per le finalità di cui all'articolo 1 e per il sostegno di programmi annuali di intervento da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale.
4 quater. Il fondo può essere costituito o alimentato con stanziamenti stabiliti con legge annuale di bilancio."
Art. 11. (Abrogazione)
1. L'articolo 31 della
Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Comma così modificato dall'art. 36 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 32 della