§ 2.8.46 – L.R. 3 settembre 1991, n. 43.
Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - I.R.E.S. - Abrogazione L.R. 18 febbraio 1985, n. 12.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:03/09/1991
Numero:43


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [8]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  [14]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26.  [23]
Art. 27.  [24]
Art. 28. 
Art. 29.  [26]
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 


§ 2.8.46 – L.R. 3 settembre 1991, n. 43.

Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - I.R.E.S. - Abrogazione L.R. 18 febbraio 1985, n. 12.

(B.U. 11 settembre 1991, n. 37).

 

Capo I

 

Titolo I

NATURA E FUNZIONI

 

Art. 1. [1]

     1. La presente legge disciplina, la struttura, le funzioni e i rapporti con la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, del nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S Piemonte), in armonia con i principi di programmazione di cui all'articolo 62 dello Statuto e della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali).

     2. L'I.R.E.S. Piemonte è Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione .

 

     Art. 2. [2]

     1. L'I.R.E.S Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche.

     2. L'I.R.E.S Piemonte può fornire supporto agli enti locali per quanto attiene la partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

     3. L'I.R.E.S. Piemonte instaura rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed organismi nel settore della ricerca per l'adempimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 3. [3]

     1. Sono compiti istituzionali dell'I.R.E.S Piemonte, in particolare:

a) la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;

b) la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;

c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;

d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo;

e) lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche regionali;

f) lo svolgimento di missioni valutative, promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, di cui all'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, per soddisfare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale stesso, inerenti l'analisi e la valutazione delle politiche regionali;

g) garantire il supporto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative;

h) produrre studi preparatori per l'evoluzione e il miglioramento delle politiche regionali;

i) lo svolgimento delle funzioni che, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) sono trasferite all'Istituto.

     2. Ferma restando l'attività istituzionale di ricerca di cui al comma 1 a favore della Giunta e del Consiglio regionale, l'Istituto può svolgere attività di ricerca su progetti commissionati da enti pubblici o privati, purchè i relativi incarichi risultino compatibili con le attività dell'Istituto.

 

          Art. 3 bis. [4]

     1. L'I.R.E.S. Piemonte, oltre i compiti istituzionali di cui all'articolo 3 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, svolge:

a) ricerche di settore nell'ambito delle competenze regionali, su incarico degli organi e delle strutture competenti della Regione, dei cui risultati la Regione acquisisce la proprietà esclusiva;

b) realizza iniziative di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate.

     2. L'I.R.E.S Piemonte, riguardo le ricerche di settore di cui al comma 1, lettera a), promuove anche azioni informative sulla propria attivita' e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.

     3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), le convezioni stipulate tra la Regione e l'I.R.E.S., relative alle ricerche di settore, di cui al comma 1, lettera a), possono prevedere l'erogazione all'I.R.E.S. di anticipazioni, da liquidare al momento della stipulazione delle convenzioni medesime.

     4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 8/1984 , l'I.R.E.S. è esentato dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento delle prestazioni, di cui alle convenzioni suddette.

 

     Art. 3 ter. [5]

     1. L'IRES Piemonte, ai fini di cui all'articolo 2 e per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3, nonchè degli ulteriori compiti dei cui all'articolo 3 bis, organizza le proprie attività predisponendo programmi di ricerca annuali e pluriennali.

     2. Il programma annuale di ricerca è lo strumento operativo che descrive nel dettaglio le attività di ricerca nell'anno di riferimento.

     3. Il programma pluriennale di ricerca indica gli assi prioritari, gli obiettivi e le azioni da raggiungere nel triennio.

     4. I programmi di ricerca annuali e pluriennali contengono anche le esigenze conoscitive del Consiglio regionale. A tal fine , il Presidente del Consiglio regionale invia all'I.R.E.S. Piemonte, tramite il Presidente della Giunta regionale, le esigenze conoscitive del Consiglio regionale, entro i centottanta giorni precedenti la scadenza del termine annuale del programma annuale o del periodo considerato dai programmi pluriennali.

     5. I programmi annuali e pluriennali sono predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'IRES ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e sono trasmessi alla Giunta regionale che li presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, in ogni caso entro i novanta giorni precedenti la loro scadenza.

     6. Il Consiglio regionale approva con deliberazione, sentito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, i programmi di cui al comma 1 entro la scadenza del periodo di validità dei precedenti. Il Consiglio regionale approva inoltre le eventuali proposte di modifica agli stessi durante la loro validità e direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto.

 

Capo II

 

Titolo II

GLI ORGANI

 

     Art. 4.

     1. Sono Organi dell'Istituto:

     a) il Consiglio d'amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei Revisori.

     E' Organo consultivo dell'Istituto il Comitato scientifico.

 

     Art. 5.

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato a tre [6].

     2. I Consiglieri così eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     3. I Consiglieri non sono rieleggibili più di due volte consecutive.

     4. Il Consiglio dura in carica cinque anni e, comunque, scade contemporaneamente al Consiglio Regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.

     5. I singoli Consiglieri, eletti nel corso del mandato in sostituzione di membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.

 

     Art. 6.

     1. Il Consigliere può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa motivata deliberazione del Consiglio Regionale, per gravi violazioni di legge o del Regolamento dell'Istituto.

     2. Il Presidente del Consiglio Regionale deve comunicare le proposte di revoca all'interessato, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni, che lo stesso ha facoltà di svolgere innanzi alla competente Commissione consiliare regionale.

     3. Il Consigliere decade ove, senza giustificati motivi, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

     4. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S.

     5. Nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di revoca o di decadenza della maggioranza dei Consiglieri - se non è possibile provvedere all'immediata sostituzione degli stessi - il Presidente della Giunta Regionale per garantire la gestione dell'Istituto, previa conforme deliberazione del Consiglio Regionale, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi, termine entro il quale è eletto un nuovo Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 7.

     1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in seduta straordinaria quando il Presidente stesso lo ritiene opportuno o quando due dei suoi componenti ne fanno, per iscritto, istanza motivata [7].

     2. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno dei membri.

     3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

     4. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

 

     Art. 8. [8]

     1. Il Consiglio di amministrazione:

a) predispone in tempo utile al rispetto del termine di cui all'articolo 3 ter, comma 5, i programmi annuali e pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato scientifico e sentita la Giunta regionale;

b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalità previste dal Capo IV;

c) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi, di cui all'articolo 2, comma 3;

d) nomina il direttore;

e) nomina i componenti del Comitato scientifico;

f) può nominare nel proprio seno commissioni, cui vengono demandati specifici compiti di natura istruttoria;

g) adotta, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), i provvedimenti organizzativi di definizione della struttura e di modifica della dotazione organica da sottoporre all'approvazione della Giunta, che informa il Consiglio regionale;

h) delibera il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 26;

i) affida incarichi a terzi per l'espletamento di attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e direzione politico-amministrativa;

j) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;

l) promuove e dirige la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

 

     Art. 9.

     1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati, in seno al Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine prevista dall'art. 37 dello Statuto della Regione [9].

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.

     3. Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di particolare urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio, che è a tal fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.

     4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.

 

     Art. 10.

     1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale.

     2. Per il Presidente e per gli altri componenti del Collegio è richiesta l'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) [10].

     3. La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.

     4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.

     5. Il Collegio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro effettivo più anziano.

 

     Art. 11.

     1. Il Collegio dei Revisori:

     a) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;

     b) esamina il rendiconto e predispone la relazione che accompagna il rendiconto stesso [11];

     c) trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.

     2. I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, cui sono invitati, e possono compiere ispezioni e verifiche in ogni tempo.

     3. Il Revisore decade se non partecipa, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Collegio. La segnalazione è effettuata, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio Regionale, che provvede alla sostituzione.

 

     Art. 12.

     1. Il Comitato scientifico è composto da sette membri, eletti dal Consiglio di amministrazione, assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche.

     2. Il Comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due volte consecutive; il Comitato decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Comitato sono prorogati i poteri di quello scaduto.

     3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, il quale convoca il Comitato almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne è richiesto da tre componenti, dal Presidente dell'Istituto, o dal Consiglio di amministrazione.

     4. Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale in merito all'attività dell'Istituto ed esprime annualmente al Consiglio di amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e sui risultati delle attività svolte.

     5. La partecipazione al Comitato Scientifico è incompatibile con l'attribuzione, da parte dell'Istituto, degli incarichi di consulenza o dei rapporti di collaborazione previsti dall'art. 21.

 

Capo III

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO E STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

 

     Art. 13.

     1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione. Per la nomina a Direttore sono richiesti adeguati requisiti tecnico-professionali, maturati anche attraverso esperienze in Enti o strutture di ricerca.

     2. [Il Direttore è incaricato per un periodo massimo di cinque anni. Tale incarico può essere rinnovato] [12].

     3. I rapporti tra il Direttore e l'Istituto sono regolati ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) [13].

     4. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione con motivato provvedimento. La revoca è obbligatoria in caso di gravi violazioni della legge regolatrice dell'Istituto, o di gravi inadempienze rispetto ai compiti assegnati.

     5. Il Direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di amministrazione. Dirige e coordina l'attività dell'Istituto, è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Istituto.

 

     Art. 14. [14]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera g) il Consiglio di amministrazione definisce la struttura organizzativa dell'Istituto.

 

     Art. 15. [15]

     1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali e della qualifica unica dirigenziale dell'I.R.E.S., determinata sulla base della ricognizione di tutto il personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche (Razionalizzazione delle organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è la seguente:

 

a) qualifica 4ª posti n.  1

b) qualifica 5ª posti n.  1

c) qualifica 6ª posti n.  5

d) qualifica 7ª posti n.  7

e) qualifica 8ª posti n. 10

f) «dirigente»  posti n. 21

Totale posti        n. 45 [16]

 

     2. Alle modificazioni della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale dell'I.R.E.S. si provvede con legge regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     3. All'articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali, nonché all'assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in analogia a quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 42/86.

 

     Art. 16. [17]

     1. Al personale dell'I.R.E.S. si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e gli altri istituti contrattuali riguardanti il personale regionale.

     2. Per l'assunzione nell'impiego del personale dipendente si applicano le norme relative al personale regionale.

 

     Art. 17.

     1. Per l'espletamento delle attività di studio e ricerca, in conformità con i suoi fini istituzionali, nell'ambito di rapporti convenzionali da instaurare con gli Atenei e con Istituti specializzati, l'Istituto può bandire concorsi pubblici per borse di specializzazione o di studio riservate a laureati o diplomati, con le modalità stabilite nei relativi bandi per le materie attinenti le attività di ricerca, sulla base dei programmi annuali o pluriennali di ricerca approvati dal Consiglio Regionale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     2. Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti generali, di cui alla legislazione regionale vigente, è richiesto il possesso dei requisiti specifici stabiliti nei relativi bandi di concorso, fissati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.

     3. Le borse di specializzazione o di studio, di cui ai commi 1. e 2., non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da Istituti di ricerca, né con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporto di impiego pubblico o privato.

     4. Le borse di specializzazione e di studio sono attribuite mediante selezione teorico-pratica e valutazione dei titoli, in base a criteri preventivamente determinati dal Consiglio di amministrazione.

     5. Nel Regolamento interno è prevista la disciplina per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per i concorsi, di cui al comma 1.

     6. Nei concorsi per l'assunzione, può essere prevista l'attribuzione di punteggi preferenziali, in particolare ai titolari di borse di specializzazione e di studio in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dai bandi di concorso.

     7. Il Consiglio di amministrazione può disporre la proroga di borse di studio e di specializzazione, se è intervenuta, per causa di forza maggiore, una sospensione o interruzione delle attività previste.

     8. Durante la sospensione delle borse non sono corrisposti eventuali assegni.

 

     Art. 18. [18]

     1. In attuazione delle norme vigenti per il personale regionale, attraverso idonee intese possono essere realizzati momenti di mobilità tra l'I.R.E.S. e la Regione e tra questa e l'Istituto.

     2. In attuazione delle norme vigenti per il personale regionale, il livello aziendale di contrattazione si sviluppa tra le Organizzazioni sindacali ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

 

     Art. 19.

     1. All'interno dell'Istituto opera la Conferenza di ricerca.

     2. La Conferenza è composta dal Direttore, dai componenti il Comitato scientifico e dai ricercatori dell'Istituto.

     3. E' sede di discussione e di verifica dell'attività scientifica svolta e del programma di ricerche, nonché di coordinamento interdisciplinare tra le aree ed i servizi dell'Istituto.

     4. Le specifiche competenze e le modalità di funzionamento della Conferenza sono definite dal Regolamento, di cui all'art. 26.

 

     Art. 20.

     1. Per speciali esigenze l'Istituto può stabilire rapporti di collaborazione con gli Atenei e con altri Enti, operanti nel settore della ricerca, per lo studio di problemi connessi a ricerche di particolare rilievo.

     2. L'Istituto stabilisce, altresì, rapporti di collaborazione con gli altri Enti strumentali della Regione, ai fini dell'attuazione delle linee di programmazione regionale, su coordinamento della Giunta Regionale.

     3. I rapporti con gli Enti, di cui ai commi 1. e 2., sono regolamentati da apposite convenzioni, volte a stabilire finalità, tempi, modalità e corrispettivi della collaborazione.

     4. Il Consiglio di amministrazione presenta ogni anno alla Giunta Regionale una relazione sui contratti, di cui al comma 3., e su quelli stipulati ai sensi del successivo art. 21, specificando le spese sostenute o previste in attuazione degli stessi.

 

     Art. 21.

     1. Nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedono la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti o ad Enti specializzati, di cui è notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

     2. [Gli incarichi previsti dal comma 1. sono conferiti a tempo determinato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte] [19].

     3. [Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti] [20].

     4. [Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze è determinato in sede di bilancio preventivo e, comunque, non può superare il quinto degli stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il personale di ricerca] [21].

     5. [Il limite, di cui al comma 4, può essere eccezionalmente superato, se il ricorso a consulenza è richiesto da un Ente committente che assume a proprio carico i relativi oneri] [22].

 

Capo IV

 

Titolo IV

FINANZE E CONTABILITA'

 

     Art. 22.

     1. L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri.

     2. Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335, si applicano all'Istituto le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte.

 

     Art. 23.

     1. L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

     2. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilità regionale, è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è presentato a cura del Presidente alla Giunta Regionale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 46 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

 

     Art. 24.

     1. Costituiscono entrate dell'Istituto:

     a) le entrate derivanti dai contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri Enti pubblici, così ripartite:

     1) contributo annuo della Regione, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;

     2) finanziamenti specifici della Regione, relativi alle ricerche affidate all'Istituto;

     3) contributi e/o proventi per affidamenti da parte di Enti pubblici;

     b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a privati;

     c) le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;

     d) le entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie;

     e) le entrate per contabilità speciali.

     2. L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi alle ricerche affidate all'Istituto dalla Regione è determinato sulla base del programma di attività e del piano di ricerca dell'Istituto.

 

     Art. 25.

     1. Il rendiconto dell'Istituto, predisposto con le modalità di cui gli artt. 71 e 72 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, è approvato dal Consiglio di amministrazione.

     2. Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, è presentato alla Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, con le modalità ivi stabilite, per essere approvato con la legge regionale, di cui all'ultimo comma dell'art. 71 della stessa L.R. 55/81.

 

Capo V

 

Titolo V

NORME DIVERSE

 

     Art. 26. [23]

     1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l), all'emanazione di un regolamento dell'Istituto che disciplina:

a) l'azione amministrativa e la gestione contabile;

b) le procedure relative alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca, di cui all'articolo 3 ter;

c) le modalità e i criteri di affidamento dell'incarico di direttore;

d) le modalità e i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

e) i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli articoli 20 e 21.

     2. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), trasmette alla Giunta e al Consiglio regionale, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulle attività svolte dall'Istituto corredata dai relativi costi.

 

     Art. 27. [24]

     1. Fatto salvo quanto previsto per i programmi annuali e pluriennali di ricerca di cui all'articolo 3 ter, il Consiglio regionale approva, entro sessanta giorni dal ricevimento:

a) il regolamento dell'Istituto, e le sue eventuali modificazioni;

b) le deliberazioni di nomina del Comitato scientifico.

     2. Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto, la Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.

 

     Art. 28. [25]

     1. I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.

 

     Art. 29. [26]

     1. I gettoni di presenza ed i rimborsi a favore dei componenti degli Organi dell'I.R.E.S. sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 2., 3., 4.

     2. Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta valida del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Comitato scientifico, è corrisposto ai componenti di tali Organi un gettone di presenza di L. 120.000 lorde.

     3. I gettoni, di cui al comma 2., si cumulano con le indennità e con i compensi, di cui all'art. 28.

     4. Per quanto concerne il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, si applicano le norme in vigore per i dipendenti regionali di livello apicale.

 

Capo VI

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

 

     Art. 30.

     1. Il nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, I.R.E.S., di cui alla presente legge, subentra in ogni rapporto giuridico - attivo e passivo - all'Istituto di eguale denominazione, di cui alla L.R. 18 febbraio 1985, n. 12, che viene soppresso.

     2. Appartengono quindi al nuovo I.R.E.S. le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, i debiti, i crediti, le rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. In caso di estinzione dell'Istituto, i relativi beni vengono acquisiti al patrimonio regionale.

 

     Art. 31. [27]

     1. Gli attuali componenti degli Organi statutari ed il Direttore del preesistente Istituto permangono nelle rispettive cariche nel nuovo I.R.E.S., fino alla scadenza del loro mandato.

 

     Art. 32.

     1. Il personale dell'Istituto soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene trasferito al nuovo Istituto.

     2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali, provvede all'inquadramento del personale stesso nel ruolo unico del personale del nuovo Istituto, con effetto dalla data suddetta, sulla base della tabella di corrispondenza fra i livelli professionali di provenienza e le qualifiche funzionali regionali, di cui all'Allegato B) alla presente legge.

     3. Il personale viene inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, nell'ambito dei posti previsti nella pianta organica.

     4. Nell'ambito delle qualifiche, come sopra determinate, al personale vengono attribuiti i profili professionali secondo quanto disposto dal precedente art. 15, con il criterio della prevalenza delle funzioni svolte ed accertate.

 

     Art. 33.

     1. Al personale inquadrato viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'Ente di provenienza; ai fini dell'attribuzione della successiva quota di salario individuale di anzianità, viene valutato il rateo in corso di maturazione nell'Ente stesso.

 

     Art. 34.

     1. A seguito del primo inquadramento nelle qualifiche regionali in attuazione della ristrutturazione dell'Istituto, si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 57 della L.R. 34/89, nonché la L.R. 48/88.

 

     Art. 35.

     1. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il personale del nuovo Istituto è iscritto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'I.N.A.D.E.L. ed alla C.P.D.E.L., con facoltà di opzione per il mantenimento del trattamento di fine rapporto e della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

     2. L'opzione è esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato in precedenza presso il medesimo Istituto, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

 

     Art. 36.

     1. E' abrogata la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12.

 

 

Allegato A)

 

ATTRIBUZIONI DEL SETTORE ATTIVITA' FUNZIONALI DELL'I.R.E.S.

 

Descrizione.

     Compete al settore:

     - l'espletamento di attività di ricerca, di base e finalizzata, in merito agli aspetti economici, sociali e territoriali della realtà regionale, connessa all'attività di programmazione della Regione e degli altri Enti locali e pubblici;

     - lo svolgimento di attività di osservazione, archiviazione, documentazione, elaborazione ed analisi sulle principali grandezze socio- economiche e territoriali del sistema regionale;

     - l'espletamento delle attività di supporto agli organi istituzionali e la gestione dell'attività generale di funzionamento amministrativo dell'Ente;

     - lo svolgimento di attività di raccolta ed organizzazione di materiale periodico e monografico di carattere scientifico attinente le specializzazioni disciplinari dell'Istituto;

     - la cura di rapporti con altri Enti di ricerca, dipartimenti universitari, istituti specializzati ed uffici studi, e la promozione di iniziative per la diffusione dei risultati delle attività svolte.

 

 

 

Allegato B)

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA

------------------------------------------------------------------

Consistenza     Livelli               Qualifiche funz.   Dotazione

personale    professionali              regionali         organica

                                                          prevista

                                                         (art. 15)

------------------------------------------------------------------

in servizio

      7      ricercatore 3°        2ª qualifica dirigenziale     9

             livello

     15      ricercatore 2°        1ª qualifica dirigenziale    18

             livello

      4      ricercatore 1°        8ª qualifica funzionale      13

             livello

      6      ricercatore tecnico   7ª qualifica funzionale       9

      7      collabor. ricerca     6ª qualifica funzionale       7

             2° livello

     ---     collabor. ricerca     5ª qualifica funzionale       2

             1° livello

      3      operatore             4ª qualifica funzionale       3

                                   3ª qualifica funzionale       1

vincitori concorso

(procedure di

assunzione in via

di perfezionamento)

      3      ricercatore 1°        8ª qualifica funzionale

             livello

     45                      totali                            62

 

 

     I profili e le funzioni professionali previste nel Regolamento del preesistente Istituto sono le seguenti:

     Ricercatore di 3° livello - Elevata preparazione nelle metodologie di analisi e di pianificazione dei fenomeni socio-economici o delle tecniche proprie di un servizio con lunga esperienza e profonda conoscenza nel settore o nel servizio di competenza.

     Tali dipendenti svolgono compiti di coordinamento e di gestione delle attività dei settori di ricerca e dei servizi, oppure compiti di coordinamento e di gestione di progetti complessi di ricerca, interdisciplinari ed intersettoriali, condotti sia all'interno dell'Istituto, sia con la collaborazione di competenze esterne. I settori di ricerca, i servizi ed i progetti complessi di ricerca sono individuati in relazione ai programmi di attività dell'Istituto.

     Il Consiglio di Amministrazione può conferire a ricercatori di 3° livello la funzione di Direttore e di Vicedirettore.

     Ricercatore di 2° livello - Elevata preparazione ed esperienza nei settori o nei servizi specifici di competenza con adeguata conoscenza delle metodologie di analisi e di pianificazione del settore o di analisi e di gestione del servizio.

     Tali dipendenti sono in grado di svolgere in modo autonomo l'attività di ricerca o la gestione del servizio con capacità di inserimento e di coordinamento, nell'ambito del settore o del servizio, di attività interdisciplinari.

     Ricercatore di 1° livello - Sufficiente preparazione di base ed adeguata esperienza nei settori o servizi specifici di competenza con conoscenza di base delle metodologie di analisi e di pianificazione di almeno un settore o di analisi e di gestione di almeno un servizio.

     Tali dipendenti collaborano con i ricercatori dei livelli superiori nello svolgimento di singole fasi delle ricerche o nella gestione di singole fasi dei servizi con capacità di inserimento e di coordinamento di attività interdisciplinari nell'ambito del settore o del servizio.

     Ricercatore tecnico - Conoscenza approfondita delle caratteristiche tecniche di un settore di ricerca o di un servizio.

     Lunga esperienza e profonda conoscenza delle tecniche proprie di un servizio o necessarie per l'applicazione delle metodologie di ricerca.

     Tali dipendenti assistono i ricercatori dei livelli superiori nelle fasi a carattere prevalentemente tecnico delle ricerche o dei servizi con capacità d'inserimento e di coordinamento in fasi tecniche di un'attività di ricerca o di un servizio.

     Collaborazione di ricerca di 2° livello - Conoscenza in misura adeguata delle caratteristiche tecniche fondamentali di un settore di ricerca o di un servizio.

     Tali dipendenti svolgono operazioni di carattere tecnico, definite nelle loro linee generali, nell'ambito di un settore di ricerca o di un servizio con buona conoscenza e capacità d'uso sperimentata degli strumenti tecnici per l'applicazione di metodologie di ricerca e con capacità di organizzazione e di gestione di fasi tecniche di un'attività di ricerca o di un servizio.

     Collaboratore di ricerca di 1° livello - Conoscenza in misura adeguata e capacità d'uso degli strumenti tecnici per l'applicazione di metodologie di ricerca.

     Tali dipendenti svolgono operazioni tecniche preconfigurate nelle modalità di esecuzione nell'ambito di un settore di ricerca o di un servizio con capacità di organizzazione e di prime elaborazioni di dati in fasi tecniche di un'attività di ricerca o di un servizio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[4] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[5] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 2014, n. 5.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 2014, n. 5.

[8] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[12] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[13] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[15] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1995, n. 44.

[17] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[18] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[19] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[20] Comma sostituito dall'art. 12 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[21] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[22] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

[25] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 aprile 1992, n. 26 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 2014, n. 5.

[26] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 2014, n. 5.

[27] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.