§ 5.2.247 - L.R. 11 aprile 2016, n. 6.
Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/04/2016
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.  Entrate e limiti alla riscossione.
Art. 3.  Spesa.
Art. 3 bis.  (Spesa)
Art. 4.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 5.  Fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 6.  Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Art. 7.  Restituzione di somme percette per conto di terzi e riassegnazione di spese.
Art. 8.  Fondo di riserva spese derivanti da economie su fondi statali vincolati.
Art. 9.  Riassegnazione somme.
Art. 10.  Iscrizioni e variazioni.
Art. 11.  Programmi correlati a spese vincolate e cofinanziamento regionale programmi comunitari.
Art. 12.  Rate mutui.
Art. 13.  Adeguamenti SIOPE e PCF.
Art. 14.  Sentenze, liti, arbitrati.
Art. 15.  Disposizioni contrattuali.
Art. 16.  Variazioni di spese del personale, di funzionamento e per l'attuazione di progetti.
Art. 17.  Partite di giro.
Art. 18.  Iscrizione interessi attivi.
Art. 19.  Compensazioni spese su immobili regionali.
Art. 20.  Iscrizione di fondi regionali a destinazione vincolata.
Art. 21.  Riparto spese sanitarie
Art. 22.  (Approvazione bilancio 2016-2017-2018 e quadro generale riassuntivo)
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 5.2.247 - L.R. 11 aprile 2016, n. 6. [1]

Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.

(B.U. 13 aprile 2016, n. 18 - S.O. n. 1)

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), la Regione autonoma della Sardegna si adegua alle versioni aggiornate degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

2. Al fine di assicurare l'autonomia contabile, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Consiglio regionale adotta i medesimi schemi di bilancio, i medesimi sistemi contabili e i medesimi principi contabili della Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni; ai fini della redazione e approvazione del rendiconto del Consiglio regionale si applicano tutte le disposizioni contenute nell'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto compatibili.

3. In ottemperanza al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, al bilancio di previsione finanziario annuale e triennale sono annessi i seguenti documenti:

a) allegato n. 1 denominato "Allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni redatto conformemente ai prospetti di cui all'allegato n. 9 al citato decreto legislativo";

b) allegato n. 2 denominato "Nota integrativa" elaborato conformemente all'articolo 11, comma 5, del citato decreto legislativo e al punto 9.11 del suo allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

 

     Art. 2. Entrate e limiti alla riscossione.

1. Sono autorizzati, in capo al centro di responsabilità competente, l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2016, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge e nel rispetto dei corretti principi contabili di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti categorie istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

3. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa regionale delle entrate spettanti nell'esercizio finanziario 2016.

4. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 30.

5. Ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 3-bis, della legge regionale n. 11 del 2006, è stabilito, nel limite massimo fissato nella misura di euro 35, rispettivamente, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

6. È approvato in euro 8.852.786.077,09 in termini di competenza e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale dell'entrata della Regione per l'anno 2016.

 

     Art. 3. Spesa.

1. È approvato in euro 8.884.339.515,84 in termini di competenza e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2016. La differenza tra il totale dell'entrata di cui all'articolo 2, comma 6, e il totale della spesa, pari a euro - 31.553.438,75, costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata.

2. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2016, 2017 e 2018, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2016 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

 

     Art. 3 bis. (Spesa) [2]

1. È approvato in euro 8.852.786.077,09 in termini di competenza e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2016.

2. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2016, 2017 e 2018, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2016 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

 

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

 

     Art. 4. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

1. Per gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

2. Con determinazione del direttore generale dei servizi finanziari, previa richiesta del direttore generale competente, possono essere prelevate dal fondo di riserva per le spese obbligatorie le somme occorrenti per l'aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa classificati "spesa obbligatoria" o "spesa d'ordine".

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, si provvede, ove occorra, all'integrazione delle eventuali somme dovute a seguito di maggiorazioni di imposte e tasse erariali.

 

     Art. 5. Fondo di riserva per le spese impreviste.

1. Per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte mediante l'utilizzo degli altri fondi di riserva e per spese che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'allegato n. 4 annesso alla presente legge.

2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2006 in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 48 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, è destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016.

2. Le variazioni di cassa derivanti dall'iscrizione di entrate, anche a destinazione specifica, non utilizzabili nell'anno in corso di gestione, confluiscono, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fondo di riserva di cui al comma 1.

3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, le relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con determinazione del direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta del direttore generale competente per materia.

 

     Art. 7. Restituzione di somme percette per conto di terzi e riassegnazione di spese.

1. Sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute a enti e istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'allegato 5 annesso alla presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con gli assessori competenti per materia, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, si procede all'iscrizione delle somme occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti, nonché a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, secondo corretti principi contabili.

 

     Art. 8. Fondo di riserva spese derivanti da economie su fondi statali vincolati.

1. È approvato il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di cui alla missione 20 - programma 03 - cap. SC08.5100.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con gli assessori competenti dispone con proprio provvedimento il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti a integrare gli stanziamenti o a istituire appositi capitoli, per consentire la reiscrizione delle economie, relativi a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata già riscosse in annualità precedenti e non correttamente contabilizzate tra i vincoli.

 

     Art. 9. Riassegnazione somme.

1. Si provvede con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con gli assessori competenti per la riassegnazione delle somme relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.

 

     Art. 10. Iscrizioni e variazioni.

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con gli assessori competenti per materia, sono autorizzate:

a) le iscrizioni negli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti o da istituire per tipologia e categoria, e nei correlati capitoli dello stato di previsione della spesa, istituiti o da istituire per missioni e programmi, dei fondi assegnati con specifica destinazione dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea, da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge;

b) la riassegnazione ai competenti capitoli di spesa, previa verifica da parte di ciascuna direzione generale della sussistenza dell'obbligo a pagare, degli stanziamenti di cui alla missione 20 - programma 01 - cap. SC08.0045 e SC08.0370.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli assessori competenti per materia, autorizza le rimodulazioni del programma di interventi e del relativo crono programma della tabella E di cui all'allegato 7 - elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito della Nota Integrativa alla presente legge, finalizzate a garantire l'attuazione del piano di realizzazione delle opere e infrastrutture di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale n. 5 del 2015, e autorizza le necessarie variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione nel rispetto dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni La deliberazione della Giunta regionale è comunicata al Consiglio regionale."

3. La revoca del finanziamento degli interventi inseriti nel piano di realizzazione delle opere e infrastrutture di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 e successivi aggiornamenti, a causa del mancato rispetto del crono programma di spesa, comporta la restituzione delle risorse erogate, che sono iscritte in bilancio con vincolo di destinazione per le finalità di cui al medesimo articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015, per la realizzazione di nuovi interventi e con l'eventuale individuazione di nuovi beneficiari nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel comma 2.

4. Nelle more dell'approvazione del nuovo ordinamento contabile, con determinazione dei dirigenti responsabili della spesa, e previo parere vincolante del direttore del servizio bilancio e governance dell'entrata dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli di entrata della medesima tipologia e categoria e fra i capitoli di spesa della medesima missione e programma e medesimo macroaggregato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria e per quelle direttamente regolate con legge. Con la medesima procedura sono, altresì, consentite variazioni compensative tra capitoli del medesimo macroaggregato aventi tutti natura di spesa obbligatoria.

 

     Art. 11. Programmi correlati a spese vincolate e cofinanziamento regionale programmi comunitari.

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall'Unione europea, la Giunta regionale provvede ad apportare, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, le necessarie variazioni di bilancio, anche attingendo dai fondi della programmazione comunitaria di cui alla missione 01 - programma 12.

2. Con la procedura di cui al comma 1, si provvede per la riprogrammazione dei programmi di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata.

3. Con la procedura di cui al comma 1 si provvede all'iscrizione in conto della missione 14 - programma 01 - cap. SC01.0628 dei rimborsi relativi ai progetti "over spending" inseriti nella programmazione comunitaria e nazionale riversati nelle casse regionali.

 

     Art. 12. Rate mutui.

1. La Giunta regionale provvede a disporre, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, anche mediante variazioni compensative tra gli stessi (missione 50 - programmi 01 e 02).

 

     Art. 13. Adeguamenti SIOPE e PCF.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007, n. 11714 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311), e successive modifiche ed integrazioni e, ai fini della completa attuazione del piano dei conti integrato (PCF), il Direttore generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propria determinazione, provvede alle necessarie variazioni al bilancio gestionale, nell'ambito del medesimo macroaggregato di spesa e nella medesima categoria di entrata.

 

     Art. 14. Sentenze, liti, arbitrati.

1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati e altre tipologie di spesa analoghe, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, mediante l'utilizzo del cap. SC08.5101 - missione 20 - programma 03 (Fondo spese legali e contenzioso), a incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 sono incrementati gli stanziamenti del cap. SC08.0046 - missione 01 - programma 11, per essere utilizzati, ove occorra, per le spese relative alla stipula delle procure speciali per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 15. Disposizioni contrattuali.

1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore regionale competente per materia, provvede con proprio provvedimento all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo SC01.0133 - missione 01 - programma 10 - con pari iscrizione in conto del capitolo d'entrata EC372.022 - titolo 03 - tipologia 05.

2. Al fine dell'attuazione degli articoli 30 e 31 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2006-2011 con la procedura di cui al comma 1 si provvede al riparto dello stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0134 e SC01.0135 - missione 01 - programma 10, ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione attribuiti a ciascuna direzione generale.

3. Con la procedura di cui al comma 1 si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del fondo di cui al cap. SC01.0139 - missione 01 - programma 10.

 

     Art. 16. Variazioni di spese del personale, di funzionamento e per l'attuazione di progetti.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, provvede:

a) a ripartire, ai fini dell'effettuazione delle nuove assunzioni o, nell'attesa dell'approvazione del piano triennale del fabbisogno, per l'avviamento di procedure di comando, e su richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di personale, lo stanziamento inserito in conto della missione 01 - programma 10 - cap. SC01.0126 (Fondo per reclutamento del personale a tempo indeterminato dipendente e dirigente dell'Amministrazione regionale - spesa obbligatoria) fra i corrispondenti capitoli degli oneri retributivi, degli oneri riflessi e dell'IRAP;

b) alle variazioni di bilancio compensative, tra gli stanziamenti dei programmi 01 e 10 della missione 01, funzionali a garantire l'assolvimento dei trattamenti economici del personale rientrante presso l'Amministrazione regionale e di quello destinato agli uffici di diretta collaborazione dei componenti della Giunta regionale;

c) al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme relative a compensi, emolumenti, indennità, altre tipologie retributive, ivi comprese le missioni, lo straordinario, oneri riflessi e IRAP concernenti il personale nonché all'acquisizione di servizi e di beni strumentali connessi all'attuazione di interventi, progetti e programmi finanziati dalla Regione, dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti pubblici o privati;

d) al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme anticipate dalla Regione relative alle procedure di attuazione dei programmi operativi regionali e ritenute ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione);

e) al trasferimento dai competenti capitoli di spesa, missione 01 - programma 10, delle somme dovute, quali ritenute, per l'assolvimento degli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive;

f) al trasferimento, su richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di personale, e ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), delle somme iscritte sui cap. SC01.0128 e SC01.0129 - missione 01 - programma 10, al cap. SC01.1084 - missione 01 - programma 10.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è altresì ripartito lo stanziamento di cui alla missione 01 - programma 11 - cap. SC01.0708, quantificato in euro 436.000 nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), tra i competenti centri di responsabilità, secondo criteri che tengano conto delle specifiche ed elevate professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni prioritarie individuate dalla medesima Giunta regionale, nonché della carenza o insufficienza delle stesse nell'organico del sistema Regione.

 

     Art. 17. Partite di giro.

1. Il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propria determinazione, previa richiesta del direttore generale competente per materia, è autorizzato ad adeguare le previsioni dei competenti capitoli di entrata e di spesa di cui alla missione 99 - programma 01 relative alle partite di giro.

 

     Art. 18. Iscrizione interessi attivi.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con gli assessori rispettivamente interessati, provvede all'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, con pari iscrizione dei capitoli d'entrata EC324.003, EC324.004 ed EC362.097 degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1975, al 31 dicembre 2014.

 

     Art. 19. Compensazioni spese su immobili regionali.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvede a iscrivere, in conto del capitolo di entrata EC321.001, la quota parte annua della spesa complessiva dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili regionali affidati in concessione e anticipata dagli affidatari, da decurtarsi, pro rata, dal canone annuo dovuto, fino alla compensazione della spesa complessiva dei lavori medesimi (cap. SC01.0948 - missione 01 - programma 05).

 

     Art. 20. Iscrizione di fondi regionali a destinazione vincolata.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvede:

a) a iscrivere, in conto del capitolo di entrata EC362.083 e del correlato capitolo di spesa SC04.2492 - missione 08 - programma 01, le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, per essere utilizzate ai fini dell'aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico;

b) all'iscrizione, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), in conto del capitolo di entrata EC362.082 e dei correlati capitoli di spesa SC04.2446, SC04.2447 - missione 08 - programma 01, delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico;

c) all'iscrizione, ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), in conto del capitolo di entrata EC349.004, delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere, con contestuale iscrizione in conto del correlato capitolo di spesa SC04.1134 - missione 09 - programma 03;

d) a iscrivere, in conto del capitolo di entrata EC362.057 e del correlato capitolo di spesa SC04.1377 - missione 09 - programma 02, le somme derivanti dai rimborsi dovuti in dipendenza di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese di assicurazioni e aziende di credito a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), per essere destinate alla realizzazione dei medesimi interventi di recupero ambientale mediante affidamento in delega ai comuni territorialmente competenti;

e) all'ulteriore iscrizione, per le finalità previste dall'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, in conto del capitolo d'entrata EC350.034, delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a termini dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, con contestuale iscrizione in conto dei correlati capitoli di spesa SC04.1370 - missione 09 - programma 02, e cap. SC04.2445 - missione 08 - programma 01, in capo ai rispettivi centri di responsabilità;

f) all'iscrizione, in conto del capitolo di entrata EC362.031 e del correlato capitolo di spesa SC06.1145 - missione 16 - programma 01, delle ulteriori somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari per essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzioni di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere medesime;

g) a iscrivere, in conto del capitolo SC06.0203 - missione 07 - programma 01, e con contestuale iscrizione in conto del correlato capitolo di entrata EC362.037, le somme derivanti dalla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere turistiche per essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzioni di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere medesime;

h) a iscrivere, in conto del capitolo di spesa SC01.0237 - missione 01 - programma 10 - e del correlato capitolo di entrata EC350.032, le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva, per essere destinate alle spese di missione derivanti dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, ispettive e autorizzatorie nel settore estrattivo.

 

     Art. 21. Riparto spese sanitarie

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, provvede al trasferimento delle somme iscritte in conto del capitolo SC05.0001 - missione 13 - programma 01, in corrispondenti capitoli istituiti o da istituire nella missione 13 del bilancio regionale per l'anno 2016.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 è autorizzato il ripristino delle disponibilità occorrenti nel fondo da ripartire di cui al cap. SC05.0001 - missione 13 - programma 01, mediante riduzione degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa alimentati dal fondo stesso.

3. Non sono ammessi prelevamenti dal succitato capitolo a favore di capitoli non ricadenti nella missione 13 del bilancio regionale per l'anno 2016.

 

BILANCIO PLURIENNALE

 

     Art. 22. (Approvazione bilancio 2016-2017-2018 e quadro generale riassuntivo) [3]

1. È approvato il bilancio della Regione per il triennio 2016-2017-2018 nel testo allegato alla presente legge per missioni e programmi per competenza e cassa e il quadro generale riassuntivo di competenza per il triennio 2016-2017-2018 e di cassa per l'anno 2016.

 

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con gli effetti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

Allegati [4]

(Omissis)

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2017, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2017, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2017, n. 3.

[4] Gli allegati 1, 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2017, n. 3.