Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 18/11/2024 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, 19. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 7. Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo e per favorire la riqualificazione urbana. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 10. Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 12. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 13. Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 14. Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 15. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. |
Art. 16. Recepimento degli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. |
Art. 17. Recepimento decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105. |
Art. 18. Norme finali e di coordinamento. |
Art. 19. Abrogazione di norme. |
Art. 20. Modifiche di norme. |
Art. 21. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15. |
Art. 22. Entrata in vigore. |
§ 4.1.91 - L.R. 18 novembre 2024, n. 27.
Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.
(G.U.R. 20 novembre 2024, n. 51)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 5 dell'articolo 14, dopo la lettera f) e aggiunta la seguente:
"f bis) gestisce le procedure per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 25 della
1. All'articolo 25 della
a) al comma 2 la parola "adozione" e sostituita dalla seguente "approvazione";
b) alla lettera r) del comma 3 le parole "con particolare riguardo a quelle di tipo commerciale" sono soppresse.
Art. 4. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, 19.
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
a) dopo le parole "e lo studio archeologico, redatto" sono aggiunte le parole "su scala locale";
b) dopo le parole "dalla richiesta da parte del comune." e aggiunto il seguente periodo "Il predetto studio archeologico può essere, altresì, redatto da professionista di comprovata esperienza.".
2. Al comma 8 dell'articolo 26 della
3. Il comma 11 dell'articolo 26 della
"11. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, e messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la conferenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità e pubblicato un avviso al pubblico di cui agli articoli 13, comma 5, e 14 del
4. Al comma 13 dell'articolo 26 della
a) la parola "sessanta" e sostituita dalla parola "novanta";
b) la parola "trenta" e sostituita dalla parola "quarantacinque";
c) le parole "entro quindici" sono sostituite dalle parole "entro trenta".
5. Al comma 16 dell'articolo 26 della
6. Dopo il comma 17 dell'articolo 26 della
"17-bis. A seguito delle modifiche, che possano produrre effetti sull'ambiente, intervenute nella Conferenza di pianificazione di cui al comma 17, il responsabile del procedimento provvede, previo aggiornamento del rapporto ambientale, alla ripubblicazione del Piano nel rispetto dell'articolo 14 del
7. Al comma 18 dell'articolo 26 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 30 della
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della
a) dopo le parole "sulle quali il PUG" sono inserite le parole "o lo strumento urbanistico generale";
b) le parole ", previa perimetrazione da approvarsi da parte del consiglio comunale se non prevista dal PUG" sono soppresse;
c) le parole "di cui all'articolo 31" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 26".
2. Al comma 3, alinea, dell'articolo 30 della
a) dopo la parola "comune, " sono inserite le parole "redatta sulla base di una convenzione tipo approvata dal consiglio comunale,";
b) dopo la parola "decadenza" sono aggiunte le parole "del PPA".
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della
a) dopo le parole "Ove il PUG" sono inserite le parole "o lo strumento urbanistico generale";
b) dopo le parole "previste dal PUG" sono inserite le parole "o dallo strumento urbanistico generale".
4. Al comma 5 dell'articolo 30 della
a) le parole "dalla data di approvazione" sono sostituite dalle parole "dalla data di stipula della convenzione";
b) dopo le parole "ulteriori cinque anni" sono inserite le parole ", dal responsabile dell'area tecnica del Comune,";
c) dopo le parole "vincolo scaduto" sono inserite le parole ", se previste dallo strumento urbanistico generale,".
5. Al comma 7 dell'articolo 30 della
6. Al comma 9 dell'articolo 30 della
7. Al comma 10 dell'articolo 30 della
8. Al comma 11 dell'articolo 30 della
9. Al comma 13 dell'articolo 30 della
10. Al comma 14 dell'articolo 30 della
a) le lettere a), b), d), e), f), e g) sono abrogate;
b) alla lettera h) le parole "e della
Art. 6. Modifiche all'articolo 31 della
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della
a) dopo le parole "conformi al PUG" sono aggiunte le parole "o allo strumento urbanistico generale vigente,"
b) dopo le parole "varianti al PUG" sono aggiunte le parole "o allo strumento urbanistico generale vigente, ".
2. Al comma 2 dell'articolo 31 della
a) nell'alinea, dopo la parola "PUG" sono aggiunte le parole "o allo strumento urbanistico generale vigente,"
b) alla lettera e), dopo la parola "PUG" sono aggiunte le parole "o nello strumento urbanistico generale vigente".
3. Al comma 4 dell'articolo 31 della
4. Il comma 5 dell'articolo 31 della
"5. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, di iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, conforme al PUG o allo strumento urbanistico generale vigente, pubblica l'avvio del procedimento di formazione dei PPA, nonché il progetto di PPA con tutta la documentazione, mediante avviso sul sito ufficiale del comune. Nell'avviso e indicato il nome del responsabile unico del procedimento.".
5. Al comma 6 dell'articolo 31 della
a) al primo periodo, le parole "entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, " sono sostituite dalle parole "decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5,";
b) le parole "propone l'indizione, o avendone la competenza, " sono soppresse;
c) dopo le parole "indice la Conferenza di pianificazione" sono inserite le parole "prevista dall'articolo 10";
d) le parole da "Alla Conferenza possono altresì essere invitati a partecipare" fino a "data fissata per la Conferenza" sono soppresse.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della
"6-bis. Alla Conferenza di pianificazione per la valutazione dei PPA conformi al PUG o allo strumento urbanistico vigente, non partecipa il rappresentante del Dipartimento regionale dell'urbanistica. L'Autorità competente in materia ambientale partecipa, previa attivazione da parte del responsabile unico del procedimento della procedura ex articolo 12 del
7. Il comma 7 dell'articolo 31 della
"7. Entro dieci giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette alla Giunta comunale, per l'approvazione, il progetto di PPA su cui e stato raggiunto l'accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 11. Qualora la Giunta comunale ometta o non e in grado di approvare il PPA per mancanza di numero legale o per incompatibilità da parte di componenti della stessa, può essere nominato un commissario ad actaai sensi dell'articolo 48.".
8. Al comma 8 dell'articolo 31 della
a) le parole "dall'adozione da parte del consiglio comunale" sono sostituite dalle parole "dall'approvazione da parte della giunta comunale,";
b) le parole "dell'avviso di adozione" sono sostituite dalle parole "dell'avviso di approvazione";
c) le parole "e su almeno un quotidiano a diffusione regionale" sono soppresse;
d) le parole da "e al deposito presso" fino a "opposizioni" sono soppresse.
9. Il comma 9 dell'articolo 31 della
"9. Il PPA acquista efficacia dalla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 30, comma 3. Il PPA, insieme a tutta la documentazione prodotta, e depositato presso il comune.".
10. I commi 11 e 12 dell'articolo 31 della
Art. 7. Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo e per favorire la riqualificazione urbana.
1. Dopo l'articolo 33 della
"Art. 33 bis. Norma per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo
1. La Regione, al fine di contrastare il degrado edilizio e contenere il consumo del suolo, in coerenza con i principi sanciti dalla legislazione europea e nazionale, favorisce interventi di riqualificazione urbana e periurbana che prevedono la demolizione parziale o integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica con il ripristino del suolo naturale o seminaturale in qualsiasi area del territorio."
Art. 8. Modifiche all'articolo 35 della
1. Al comma 4 dell'articolo 35 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 37 della
1. All'articolo 37 della
a) al comma 1 le parole "o trasformazione" sono sostituite dalle parole ", trasformazione e/o conservazione";
b) al comma 2, dopo la lettera f) e inserita la seguente:
"f bis) le distanze di cui alla lettera f) non si applicano per gli insediamenti produttivi non classificabili insalubri ai sensi della normativa vigente, realizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale per la realizzazione delle attività connesse all'agricoltura ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che prevedano la contestuale realizzazione di un punto vendita aziendale.";
c) dopo il comma 2 e inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle disposizioni delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali.".
Art. 10. Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione.
1. Dopo l'articolo 37 della
"Art. 37 bis. Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione
1. Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, per opifici esistenti regolarmente autorizzati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi, per singolo permesso di costruire, ampliamenti strumentali all'attività produttiva esistente, nella misura massima del 20 per cento della superficie coperta, da localizzare esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'opificio industriale, nel rispetto delle lettere b), c), e), f) del comma 2, dell'articolo 37, a condizione che siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che favoriscono l'efficientemente energetico dell'attività produttiva e rispettino il principio di invarianza idraulica.
2. I nuovi interventi in ampliamento sono da considerarsi estensione del manufatto principale, e possono essere costituiti da capannoni, fabbricati per locali destinati al processo produttivo vero e proprio, uffici, spogliatoi, mense, portinerie, impianti tecnici e tutto quanto necessario ad assicurare la continuità e lo sviluppo dci processo produttivo.
3. L'altezza massima dei fabbricati in estensione e fissato in metri 20,00, fatta eccezione per le strutture degli impianti tecnologici e silos.".
Art. 11. Modifiche all'articolo 41 della
1. All'articolo 41 della
"2-bis. Nell'ambito della formazione dei piani urbanistici generali, i comuni prevedono aree destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico delle strutture di loro proprietà e/o gestite dall'ente locale nel rispetto delle norme vigenti.".
Art. 12. Modifiche all'articolo 48 della
1. All'articolo 48 della
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il commissario ad acta e scelto fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o tra i dirigenti dell'amministrazione della Regione o dello Stato, aventi comprovata professionalità tecnica in materia urbanistica, in servizio o in quiescenza. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, e riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 2 bis, della
1 ter. Gli oneri relativi ai commissari ad acta di cui al comma 1-bis sono a totale carico dei bilanci degli enti locali inadempienti.";
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 13. Modifiche all'articolo 52 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della
Art. 14. Modifiche all'articolo 53 della
1. All'articolo 53 della
a) dopo il comma 1 e inserito il seguente:
"1-bis. I comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano regolatore generale alla data del 31 dicembre 2025 sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG).";
b) dopo il comma 3 e inserito il seguente:
"3-bis. Nelle more dell'adozione del PTR le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o associati, possono procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico territoriali.".
CAPO II
Recepimento del
Art. 15. Modifiche alla
1. All'articolo 3, comma 1, della
"af bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrita dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
af ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.".
2. All'articolo 12, comma 5, della
3. All'articolo 13, comma 3, della
Art. 16. Recepimento degli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del
1. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 34 ter, 36 e 36-bis del
Art. 17. Recepimento
1. Nella Regione trovano applicazione le seguenti disposizioni contenute nel
a) le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al
b) fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
c) per le finalità di cui alla lettera b), gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al
d) nella comunicazione di cui alla lettera c), primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui alla lettera b) ed e altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui alla lettera e);
e) al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al
f) l'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere b), c), d) ed e) non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18. Norme finali e di coordinamento.
1. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4 del
Art. 19. Abrogazione di norme.
1. È abrogato l'articolo 14 della
CAPO III
Modifiche di norme
Art. 20. Modifiche di norme.
1. Alla
a) all'articolo 35 comma 2, lettera ooooo) le parole "ai comuni del" sono soppresse;
b) gli interventi di cui all'Allegato 4 dell'articolo 39 sono trasferiti all'Allegato 1 dell'articolo 36;
c) il Progetto Wanted dell'Associazione Extroart e trasferito dall'Allegato 7 di cui all'articolo 42 all'Allegato 5 di cui all'articolo 40;
d) il progetto di promozione delle attività di cooperazione internazionale di mobilita e inclusione dell'associazione euro-Mediterranean Association of exchange volunteers events di Favara e trasferito dall'Allegato 7 di cui all'articolo 42 all'Allegato 5 di cui all'articolo 40;
e) all'Allegato 9 la parola "Quintolos" e sostituita dalla parola "Quintosol";
f) l'intervento in favore del Consorzio Irrigazione Briga Bottesco di Messina e trasferito dall'Allegato 6 di cui all'articolo 41 all'Allegato 2 di cui all'articolo 37;
g) gli interventi in favore dei comuni di Saponara, Valledolmo e Isnello di cui all'Allegato 7 dell'articolo 42 sono trasferiti all'Allegato l di cui all'articolo 36;
h) all'Allegato 7 di cui all'articolo 42, relativamente al beneficiario IPAB Casa del Fanciullo di Carini, le parole "Interventi di promozione e assistenza sociale finalizzati al contrasto del rischio di esclusione sociale e la" sono soppresse; e, dopo le parole "alfabetizzazione digitale" sono aggiunte le parole "mediante l'acquisto e messa in funzione di hardware e software";
i) il comma 7 dell'articolo 26 e sostituito dal seguente:
"7. Per le finalità di cui alla lettera cc) del comma 2 dell'articolo 24 della
l) al comma 3 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la parola ", Catania" e soppressa;
2) dopo le parole "della presente legge" sono inserite le parole "e al comune di Catania, completato il quinquennio del bilancio stabilmente riequilibrato, anche qualora l'OSL non abbia ancora ultimato la liquidazione della massa passiva,";
3) le parole "nei predetti piani" sono sostituite dalle parole "nei piani di riequilibrio";
m) all'Allegato 1, di cui all'articolo 36, alla voce "Intervento" laddove ricorra la locuzione "Equilibrio di bilancio" e sostituita dalle parole "Finalità istituzionali";
n) all'allegato 9 di cui all'articolo 44 alla voce "Destinatario" la parola "Associazioni" e sostituita dalla parola "Associazioni"; alla voce "Intervento" la parola "2TUR" e sostituita dalla parola "Contributi per acquisto di attrezzature per l'esercizio di attività per sportivi diversamente abili";
o) all'Allegato 7 di cui all'articolo 42, relativo all'intervento in favore del comune di Camporotondo Etneo, la finalità "Interventi in favore delle famiglie e per l'inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili" e sostituita dalla finalità "Acquisto di un Mini Bus da destinare al trasporto rivolto al sostegno delle famiglie, agli anziani ed ai minori al fine di favorire l'inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili";
p) l'intervento in favore della Guardia costiera ausiliaria Regione Sicilia ODV di Licata prevista all'Allegato 3 di cui all'articolo 38 e trasferito come di seguito modificato all'Allegato 7 di cui all'articolo 42:
Alla Guardia Costiera ausiliaria Regione Sicilia ODV di Licata
Realizzazione e gestione, tramite il centro operativo GCA isole Eolie, di un centro di recupero e studi delle tartarughe marine e delle altre specie minacciate a Lipari (ME) in collaborazione scientifica con il Cretam (Centro di recupero tartarughe marine) dell'Istituto zooprofilattico della Sicilia, Adelmo Mirri, anche finalizzato al recupero ed all'assistenza delle categorie fragili, in condizioni di svantaggio e/o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.
q) all'Allegato 11 di cui all'articolo 46 "il beneficiario "A.N.P.A.S. Sicilia" e sostituito con "Missione di Speranza e Carità ONLUS" e le parole "La costituzione sul territorio siciliano della Rete degli" sono sostituite dalle parole "Contributo per gli";
r) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "a copertura delle passività inserite nei piani di riequilibrio" sono aggiunte le parole "e/o per far fronte alle minori capacita di spesa dei Comuni sottoposti ai predetti piani";
s) all'Allegato 5 di cui all'articolo 40 il destinatario "associazione Gesti di Catania" e sostituito dal destinatario "Associazione C&M di Giarre";
t) l'articolo 39 e abrogato;
u) all'allegato 8, di cui all'articolo 43 le parole "comune di Ali Superiore", contenute nella colonna denominata "Destinatario" sono sostituite dalle parole "Comune di Ali Terme";
v) alla Tabella 1 sostituire l'oggetto con "Lavori di manutenzione e restauro della vasca e dell'opera Fontana del vino e area adiacente".
2. Le iniziative di cui agli articoli 26, 36, 38, 40, 42 e 44 della
3. Al comma 3-bis dell'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della
5. Al punto n. 32 della Tabella I di cui all'articolo 20 della
6. Al punto 16 della tabella III di cui all'articolo 25 della
Art. 21. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025";
b) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025," sono sostituite dalle parole "da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2025,".
2. Le elezioni indette con decreto del Presidente delle Regione n. 551/Gab dell'1 ottobre 2024 sono annullate.
Art. 22. Entrata in vigore.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.