§ 80.9.1076 - D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121.
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/02/2014
Numero:121


Sommario
Art. 1.  Funzioni e attribuzioni
Art. 2.  Organizzazione
Art. 3.  Segretariato generale
Art. 4.  Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari
Art. 5.  Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione
Art. 6.  Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Art. 7.  Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Art. 8.  Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative
Art. 9.  Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione
Art. 10.  Direzione generale per l'attività ispettiva
Art. 11.  Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali
Art. 12.  Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Art. 13.  Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Art. 14.  Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro
Art. 15.  Compiti delle DIL
Art. 16.  Compiti delle DTL
Art. 17.  Dotazioni organiche
Art. 18.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 19. 
Art. 20.  Disposizioni transitorie
Art. 21.  Modificazioni di norme e abrogazioni
Art. 22.  Disposizioni finali


§ 80.9.1076 - D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150".

(G.U. 25 agosto 2014, n. 196)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 6, comma 4-bis;

     (capoverso non ammesso al "Visto" della Corte dei conti);

     (capoverso non ammesso al "Visto" della Corte dei conti);

     Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri";

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 marzo 2007;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009;

     Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, che istituisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", ed in particolare l'articolo 17;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare, l'articolo 21, comma 5, laddove prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci dell'INPDAP in posizione di fuori ruolo istituzionale, per effetto dei commi precedenti del medesimo articolo 21, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale nonchè la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2012 che, in attuazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha individuato le strutture ed i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rideterminato le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima seconda e terza previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144;

     Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ed in particolare l'articolo 8, comma 23 laddove prevede la soppressione, dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e il trasferimento dei compiti e delle funzioni da essa esercitati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare l'articolo 2 comma 10-ter come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013che ha stabilito la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 tra cui quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

     Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

     Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

     Visto il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'articolo 2, commi 7 e 8;

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" , ed in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera e);

     Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in particolare l'articolo 1, commi 6 e 7;

     Tenuto conto che sulla proposta di riorganizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali ed ha definitivamente reso in data 28 ottobre 2013 l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla normativa vigente di settore nonchè con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;

     Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

Art. 1. Funzioni e attribuzioni

     1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle competenze regionali.

 

     Art. 2. Organizzazione

     1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in Amministrazione centrale e Amministrazione territoriale.

     2. L'Amministrazione centrale, come definita dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto, è costituita da:

     a) un segretariato generale con funzioni di coordinamento;

     b) dieci direzioni generali;

     c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per quelli di Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che si avvale degli Uffici del Segretariato generale;

     d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     e) sessanta posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sette presso il segretariato generale e quarantasei presso le direzioni generali.

     3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

     4. L'Amministrazione territoriale, come definita dagli articoli da 14 a 16 del presente decreto, è articolata in ottantacinque posti funzione di livello dirigenziale non generale.

 

     Art. 3. Segretariato generale

     1. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell' articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

     2. Il Segretariato generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero. In particolare:

     a) coordina le attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonchè in materia di pianificazione, programmazione economico-finanziaria, bilancio e controllo di gestione;

     b) definisce, d'intesa con le Direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per interventi di carattere trasversale;

     c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione;

     d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali;

     e) coordina le attività di programmazione degli uffici territoriali;

     f) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.;

     g) programma e organizza le attività statistiche nelle materie di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan), e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat) , ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

     h) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le attività del Ministero in materia di politiche internazionali, e i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

     i) coordina le attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;

     j) cura i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

     k) predispone e cura gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;

     l) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);

     m) elabora progetti innovativi volti ad ottimizzare l'organizzazione ed i processi produttivi, così da aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti agli utenti;

     n) svolge attività di audit interno finalizzate al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management);

     o) opera, in qualità di audit del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.

     3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

     4. Presso il Segretariato generale sono incardinate strutture amministrative di scopo, in particolare la "Struttura di Missione" finalizzata a dare tempestiva ed efficace attuazione alle misure in materia di "Garanzia Giovani", nonchè a promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito.

     5. Presso il Segretariato è incardinato il Servizio ispettivo che svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Al Servizio ispettivo sono assegnati tre dirigenti di livello dirigenziale non generale. Per l'esercizio delle funzioni ispettive, il Segretariato può avvalersi anche di dirigenti degli uffici centrali e territoriali, nonchè di altro personale in possesso di titoli ed esperienze adeguati, comunque appartenenti all'amministrazione.

     6. Il Segretariato generale svolge altresì, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurative, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

 

     Art. 4. Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari

     1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari - si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) pianifica e promuove modelli organizzativi, processi e strutture degli uffici territoriali, anche attraverso sinergie con gli enti vigilati;

     b) svolge attività di programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal Segretariato generale;

     c) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo;

     d) cura la logistica delle sedi centrali e del territorio nonchè la gestione delle relative spese di locazione;

     e) coordina l'attività di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero;

     f) coordina le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero;

     g) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e, nell'ambito di apposita struttura divisionale organizza l'ufficio procedimenti disciplinari;

     h) provvede al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale;

     i) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza;

     j) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo;

     k) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;

     l) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;

     m) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonchè dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilità amministrativa e per gli uffici territoriali;

     n) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli Uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure;

     o) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici;

     p) cura l'attività contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilità amministrativa;

     q) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;

     r) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

 

     Art. 5. Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione

     1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) cura l'attività di progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

     b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonchè la produzione editoriale dell'amministrazione;

     c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli degli Uffici relazioni con il pubblico centrali in raccordo con gli Uffici relazioni con il pubblico periferici, e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini ed imprese;

     d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione;

     e) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema;

     f) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale;

     g) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro Servizi Informatici;

     h) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici dell'Amministrazione centrale e territoriale;

     i) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici;

     j) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi centrali e periferici dell'Amministrazione, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento;

     k) è responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione;

     l) gestisce la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia;

     m) cura lo svolgimento di attività volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici;

     n) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di e-government;

     o) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici;

     p) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonchè degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati;
     q) gestisce il Centro Servizi Informatici;

     r) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del mercato del lavoro, definendo ed assicurando i flussi informativi derivanti da altri soggetti istituzionali;

     s) svolge, in raccordo con le Direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative;

     t) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

     2. Il Direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione è responsabile dei sistemi informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

 

     Art. 6. Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

     1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;

     b) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, l'applicazione ed il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

     c) svolge attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilità, Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;

     d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;

     e) svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;

     f) svolge attività di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunità, promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attività della Consigliera Nazionale di Parità, delle consigliere e dei consiglieri di parità e del Comitato Nazionale di parità e pari opportunità;

     g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle Organizzazioni Sindacali nel settore privato per tutte le finalità previste dalla normativa in vigore;

     h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive);

     i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale ed aziendale;

     j) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;

     k) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'Albo delle Università abilitate alla certificazione e svolge attività di monitoraggio sulle attività delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;

     l) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;

     m) cura la Relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada;

     n) presiede e gestisce la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro;

     o) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

     p) assicura il supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonchè per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

     q) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e sugli articoli della Carta Sociale Europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla adesione dell'Italia all'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed al Consiglio d'Europa;

     r) gestisce il Comitato Consultivo Tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

     s) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

 

     Art. 7. Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

     1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) cura l'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di welfare con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento occupazionale;

     b) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

     c) svolge attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano;

     d) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     e) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

     f) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi;

     g) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;

     h) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonchè la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

     i) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;

     j) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell'articolo 5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

     k) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;

     l) svolge analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;

     m) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

 

     Art. 8. Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

     1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) attività di vigilanza, indirizzo e coordinamento sugli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

     b) svolge attività di vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

     c) verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

     d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in INPS;

     e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle c.d. prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

     f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

     g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

     h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

     i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'INPS;

     j) svolge, in collaborazione con la COVIP, compiti di Alta vigilanza e di indirizzo sulle forme pensionistiche complementari nonchè, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

     k) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, attività di:

     1) vigilanza, indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;

     2) vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;

     3) esame e verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie; approvazione delle relative delibere;

     4) esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità; approvazione delle relative delibere;

     5) analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;

     6) controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;

     l) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè di assicurazione contro gli infortuni domestici;

     m) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

     n) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero ed i lavoratori stranieri in Italia;

     o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

 

     Art. 9. Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione

     1. La Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) coordina le attività degli organismi territoriali in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro;

     b) indirizza, promuove e coordina i servizi per il lavoro pubblico e privato al fine di migliorare le politiche per lo sviluppo dell'occupazione;

     c) cura le attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con gli altri paesi membri dell'Unione Europea e, in quest'ambito, costituisce l'Ufficio di coordinamento nazionale Eures;

     d) espleta le attività di propria competenza per l'attuazione della c.d. "Garanzia Giovani";

     e) cura la tenuta dell'albo delle agenzie per il lavoro;

     f) svolge attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definite ai sensi della normativa vigente in materia;

     g) svolge le attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche attive del lavoro;

     h) svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale, compreso il collocamento marittimo;

     i) indirizza, promuove e coordina le attività di competenza del Ministero in materia di formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al Fondo sociale europeo;

     j) elabora le politiche formative e i piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità;

     k) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

     l) attua la disciplina in materia di formazione professionale e gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;

     m) promuove e coordina, per quanto di competenza dell'Amministrazione, le politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

     n) svolge attività autorizzativa, di vigilanza e di monitoraggio sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

     o) svolge attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;

     p) svolge le attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco;

     q) cura il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

     r) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

 

     Art. 10. Direzione generale per l'attività ispettiva

     1. La Direzione generale per l'attività ispettiva si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) indirizza e coordina le attività di verifica ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio;

     b) cura la programmazione e il monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;

     c) definisce gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e effettuata il monitoraggio della loro realizzazione;

     d) cura la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, sentita la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari;

     e) cura la segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ex articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

     f) fornisce supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive del Ministero in ordine ai profili applicativi e interpretativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3;

     g) coordina le attività di prevenzione e promozione della legalità svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ex articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

     h) fornisce supporto all'attività di trattazione del contenzioso giudiziale in ordine ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva e svolge attività di coordinamento del Centro studi attività ispettiva;

     i) coordina le attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

     j) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva;

     k) cura la gestione dell'istituto del "diritto di interpello";

     l) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

 

     Art. 11. Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

     1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge attività di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione ed all'assegno sociale e trattamenti di invalidità;

     b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite;

     c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali;

     d) promuove le politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione. Svolge attività di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma "carta acquisti". Attua il programma "Promozione dell'inclusione sociale" di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

     e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunità;

     f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

     g) svolge attività di indirizzo, di coordinamento e di iniziative integrate per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e delle persone con bisogni complessi. Cura l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

     h) promuove e monitora le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonchè per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori ed allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

     i) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità;

     j) cura l'attuazione del Casellario dell'assistenza e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali;

     k) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali;

     l) svolge attività di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali;

     m) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

 

     Art. 12. Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

     1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione;

     b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive ed al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione;

     c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

     d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo;

     e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie;

     f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;

     g) coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;

     h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari;

     i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

     j) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;

     k) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonchè delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;

     l) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

 

     Art. 13. Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

     1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) promuove, sviluppa e sostiene le attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione con gli Enti locali, con le imprese, con altre organizzazioni di terzo settore e con gli enti di ricerca;

     b) svolge le attività di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

     c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore;

     d) cura i rapporti e monitora - per la parte di propria competenza - le attività dei Comitati di gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato e dei Centri di Servizio per il Volontariato;

     e) coordina le attività, attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione generale (Osservatorio nazionale per l'associazionismo, Osservatorio nazionale per il volontariato);

     f) promuove e sviluppa le attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;

     g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);

     h) programma, sviluppa e attua le attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi Strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;

     i) svolge le attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazione del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresì i rapporti con l'Agenzia delle Entrate;

     j) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera h).

 

Capo II

Articolazione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

     Art. 14. Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro

     1. L'Amministrazione territoriale del Ministero è articolata in ottantacinque Uffici dirigenziali di livello non generale di cui:

     i) Quattro "Direzioni interregionali del lavoro" di seguito denominate DIL come di seguito individuate:

     1. DIL di Milano che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta;

     2. DIL di Venezia che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;

     3. DIL di Roma che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;

     4. DIL di Napoli che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia.

     ii) Ottantuno "Direzioni territoriali del lavoro" di seguito denominate DTL:

 

1 L’Aquila -Lecco

2 Chieti-Pescara

3 Teramo

4 Basilicata

5 Crotone

6 Catanzaro

7 Cosenza

8 Reggio Calabria

9 Vibo Valentia

10 Avellino

11 Benevento

12 Caserta

13 Napoli

14 Salerno

15 Bologna

16 Ferrara

17 Forlì-Cesena

18 Modena

19 Parma

20 Piacenza

21 Ravenna

22 Reggio Emilia

23 Rimini

24 Pordenone

25 Trieste-Gorizia

26 Udine

27 Frosinone

28 Latina

29 Rieti

30 Roma

31 Viterbo

32 Genova

33 Imperia

34 La Spezia

35 Savona

36 Bergamo

37 Brescia

38 Como

39 Cremona

40 Mantova

41 Milano-Lodi

42 Pavia

43 Sondrio

44 Torino

45 Varese

46 Ancona

47 Ascoli Piceno

48 Macerata

49 Pesaro-Urbino

50 Molise

51 Alessandria

52 Asti

53 Cuneo

54 Novara-Verbania Cusio Ossola

55 Biella-Vercelli

56 Bari

57 Brindisi

58 Foggia

59 Lecce

60 Taranto

61 Cagliari-Oristano

62 Nuoro

63 Sassari

64 Arezzo

65 Firenze

66 Grosseto

67 Livorno

68 Lucca-Massa Carrara

69 Pisa

70 Pistoia

71 Prato

72 Siena

73 Umbria

74 Aosta

75 Belluno

76 Padova

77 Rovigo

78 Treviso

79 Venezia

80 Verona

81 Vicenza

 

     2. Attraverso le DIL e le DTL, il Ministero esercita le competenze e le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa vigente, in coerenza con gli indirizzi strategici, le direttive ministeriali e la necessaria razionalizzazione delle risorse che ha determinato la riduzione dei posti funzione dirigenziali.

     3. Nell'ottica di una ottimale organizzazione amministrativa dell'Amministrazione territoriale, le DTL di Chieti-Pescara, Basilicata, Trieste-Gorizia, Milano-Lodi, Sondrio-Lecco, Molise, Novara-Verbania Cusio Ossola, Biella-Vercelli, Cagliari-Oristano, Lucca-Massa Carrara e Umbria, hanno competenza su più ambiti provinciali e sono dislocate su due diverse città, entrambe sedi di un'unica Direzione territoriale del lavoro.

     4. Le DIL e le DTL dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari che, in raccordo con le funzioni di coordinamento esercitate dal Segretariato generale, impartisce le direttive ed indicazioni di carattere operativo, necessarie ad assicurare l'unicità dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento dei programmi.

 

     Art. 15. Compiti delle DIL

     1. Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare:

     a. al coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

     b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato del lavoro, politiche del lavoro, nonchè di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

     c. alla programmazione ed al coordinamento delle attività operative, nell'ambito territoriale di competenza;

     d. alla programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane;

     e. a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio:

     i. monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale, e dell'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;

     ii. supportando le analisi del mercato del lavoro;

     iii. monitorando gli indicatori di contesto.

     2. Le DIL svolgono, altresì, funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti nell'ambito interregionale di competenza.

 

     Art. 16. Compiti delle DTL

     1. Le DTL sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero e, nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitando, in particolare, le funzioni di:

     a. coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

     b. vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;

     c. tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;

     d. vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all'articolo 13 della medesima legge;

     e. controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

     f. mediazione delle controversie di lavoro;

     g. certificazione dei contratti di lavoro;

     h. gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

 

Capo III

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

 

     Art. 17. Dotazioni organiche

     1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate dalla tabella 6 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 13 aprile 2013, nonchè in forza di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, come di seguito indicato.

 

 

     2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.

     3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

 

     Art. 18. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a centoquarantacinque posti funzione, nonchè alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli delle DIR e delle DTL, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, ed in particolare, per gli Uffici del territorio, la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 19.

     Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti

 

Capo IV

Norme di abrogazione e finali

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie

     1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 18 del presente decreto, ciascuna Struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.

     2. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del sopra richiamato articolo 19.

 

     Art. 21. Modificazioni di norme e abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate i seguenti provvedimenti:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     b) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà;

     c) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale.

 

     Art. 22. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza.

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014  Ufficio di controllo preventivo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2923  Con delibera n. SCCLEG/17/2014/PREV è stato ammesso al visto e alla conseguente registrazione con espunzione dei seguenti punti:  - nelle premesse il sesto "Visto" e il primo "Ritenuta";  - all'art. 2, per intero il comma 3;  - all'art. 3, la lett. l) del comma 2 e per intero il comma 3;  - all'art. 17, la postilla identificata con i due **;  - l'art. 19, nella sua totalità.


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57.