Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 08/07/2011 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 2. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 4. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 5. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 6. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 7. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” |
Art. 8. Proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia [...] |
Art. 9. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” e dell’articolo 12 della legge regionale 8 [...] |
Art. 10. Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici |
Art. 11. Modifica all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie |
Art. 12. Dichiarazione di urgenza |
§ 4.1.128 - L.R. 8 luglio 2011, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici.
(B.U. 8 luglio 2011, n. 50)
Art. 1. Modifica all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della
3. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “31 marzo 2009”sono sostituite dalle parole “31 maggio 2011”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della
“5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal
Art. 2. Modifica all’articolo 3 della
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della
1. Nella rubrica dell’articolo 5 della
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;
b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della
5. Al comma 5 dell’articolo 2 della
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 4. Modifica all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo di costruzione:
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).”.
Art. 5. Modifica all’articolo 8 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
“1 bis. L’elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato.”.
Art. 6. Modifica all’articolo 9 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis.
2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.
2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell’articolo 20 della
3. Al comma 9 dell’articolo 9 della
Art. 7. Modifica all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 8. Proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 7, della
1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all’articolo 9, comma 7, della
2. Con l’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della
3. Le disposizioni di cui alla
4. I comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della
a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della
b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della
c) edifici produttivi;
d) edifici commerciali-direzionali.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della
6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della
Art. 9. Modifica all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Il comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 10. Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici [8]
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della
2. Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dalla Regione medesima, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richiedente la carenza dei contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2 e 13.3 dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del
3. Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta e trasmette ai comuni gli schemi di modulistica.
Art. 11. Modifica all’articolo 20 della
1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 20 della
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della
“4 bis. I termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente presentate, respinte.”.
4. Ai procedimenti relativi a piani urbanistici attuativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina dell’articolo 20 della
Art. 12. Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 23 della