§ 4.1.128 - L.R. 8 luglio 2011, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:08/07/2011
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 2.  Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 3.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 4.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 5.  Modifica all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 6.  Modifica all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 7.  Modifica all’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”
Art. 8.  Proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia [...]
Art. 9.  Modifica all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” e dell’articolo 12 della legge regionale 8 [...]
Art. 10.  Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici
Art. 11.  Modifica all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie
Art. 12.  Dichiarazione di urgenza


§ 4.1.128 - L.R. 8 luglio 2011, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici.

(B.U. 8 luglio 2011, n. 50)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni [1]

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “corpo edilizio separato”sono soppresse le seguenti parole “di carattere accessorio e pertinenziale”.

3. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “31 marzo 2009”sono sostituite dalle parole “31 maggio 2011”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

“5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni [2]

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “sono consentiti interventi di” è soppressa la parola “integrale”, dopo le parole “demolizione e ricostruzione”sono inserite le parole “anche parziali”, dopo le parole “40 per cento del volume” è soppressa la parola “esistente” ed è inserita la parola “demolito”, dopo le parole “ superficie coperta” è inserita la parola “demolita”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni applicative

1. Nella rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “solari e fotovoltaici” sono inserite le parole “e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari”.

2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:

“1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;

b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW;” sono sostituite dalle parole “Le strutture e gli impianti di cui al comma 1”.

4. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “delle pensiline e tettoie “ sono sostituite dalle parole “delle strutture e degli impianti”.

5. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “Kwh” sono sostituite con le parole “Kw”.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con riferimento alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 5, come modificato dalla presente legge.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni [3]

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

“1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo di costruzione:

a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;

b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).”.

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni [4]

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

“1 bis. L’elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato.”.

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni [5]

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono aggiunte alla fine le seguenti parole “, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;”.

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è sostituito dai seguenti commi:

“2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis.

2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.”.

3. Al comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “È comunque ammesso” sono aggiunte le parole “, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b),”.

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” [6]

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, le parole “si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.” sono sostituite dalle parole “si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.”.

 

     Art. 8. Proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni applicative [7]

1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 30 novembre 2013.

2. Con l’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

3. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall’entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. I comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a:

a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;

b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;

c) edifici produttivi;

d) edifici commerciali-direzionali.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione.

6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.

 

     Art. 9. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” e dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e disposizioni transitorie

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, dopo le parole “riconosciuti invalidi” sono aggiunte le seguenti parole “con impedimento permanente alla deambulazione” e le parole “, o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti” sono soppresse.

2. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è abrogato.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici [8]

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011”, rientra nella competenza dei comuni il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica, con le procedure di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Ai comuni spettano gli introiti derivanti dal pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. I comuni trasmettono alla Regione, con frequenza semestrale, l’elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con l’indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.

2. Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dalla Regione medesima, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richiedente la carenza dei contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2 e 13.3 dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto ministeriale 10 settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” , che sono trasmesse al comune competente ai sensi del comma 1.

3. Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta e trasmette ai comuni gli schemi di modulistica.

 

     Art. 11. Modifica all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie

1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole “trenta giorni” sono sostituite con le parole “settantacinque giorni”.

2. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è abrogato.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. I termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente presentate, respinte.”.

4. Ai procedimenti relativi a piani urbanistici attuativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

 

     Art. 12. Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[4] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[5] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32 e dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[8] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27.