Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 21/02/2013 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013 e all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 |
Art. 2. (Disposizioni concernenti i cantieri comunali) |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.12.53 - L.R. 21 febbraio 2013, n. 4.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali
(B.U. 28 febbraio 2013, n. 10)
Art. 1. Integrazioni all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
a) dopo la parola "deroga" sono aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della
b) dopo la parola "spesa" è aggiunta la parola "prioritaria";
c) la cifra di euro "30.000.000" è sostituita dalla seguente: "30.275.000";
d) dopo le parole "sulle disponibilità sussistenti" sono aggiunte le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012";
e) dopo le parole "Fondo regionale per l'occupazione" è aggiunta la seguente frase: "in ragione di euro 30.000.000 (UPB S06.06.004) per il pagamento degli ammortizzatori sociali e fino a ulteriori euro 275.000 (UPB S04.10.006) per la prosecuzione del progetto SCUS";
f) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 2. (Disposizioni concernenti i cantieri comunali) [1]
1. I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali le cui assunzioni risultano strettamente necessarie a garantire l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale. L'onere finanziario è interamente a carico di risorse regionali e le assunzioni di progetto in essi previste sono riconducibili alle deroghe introdotte dall'articolo 4 ter, comma 12, del
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della