Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 08/02/2013 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Attribuzione transitoria delle funzioni di organizzazione e regolazione del Servizio idrico integrato |
Art. 1 bis. (Comitato di indirizzo) |
Art. 2. Funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario |
Art. 3. Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale n. 24 del 2012 |
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1 del 2013 |
Art. 5. Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 1.4.95 - L.R. 8 febbraio 2013, n. 3.
Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013
(B.U. 14 febbraio 2013, n. 8)
Art. 1. Attribuzione transitoria delle funzioni di organizzazione e regolazione del Servizio idrico integrato
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del
1 bis. Al commissario straordinario non si applica la causa di incompatibilità con la carica di amministratore locale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della
1 ter. Il decreto del Presidente della Regione di nomina del Commissario straordinario è emanato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge [3].
Art. 1 bis. (Comitato di indirizzo) [4]
1. È costituito, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, il comitato di indirizzo, composto da otto membri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino la funzione di sindaco o di amministratore locale di cui:
a) due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno;
b) due nominati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente;
c) quattro designati dal Consiglio delle autonomie locali, fra i quali è individuato, quello con funzioni di Presidente; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la designazione è effettuata in via sostitutiva dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Il comitato formula indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, gestione e controllo degli interventi infrastrutturali sul sistema del servizio idrico integrato e sul loro raccordo e coerenza con gli atti regionali generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche.
4. Ai componenti del comitato non si applica la causa di incompatibilità con la carica di amministratore locale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della
Art. 2. Funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario
1. Il personale in servizio presso l'Autorità d'ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2011, e il personale a tempo determinato con contratto individuale di lavoro in corso afferente a percorsi formativi Master and Back, durante il periodo di gestione commissariale prosegue la propria attività ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.
2. Il funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario è assicurato con la temporanea assegnazione dei beni già nella disponibilità dell'Autorità d'ambito territoriale e con i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte degli enti locali, eseguiti proporzionalmente alla durata del mandato secondo le modalità già vigenti per l'Autorità d'ambito territoriale.
Art. 3. Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla
1. Le risorse liberate sussistenti nel bilancio regionale, già destinate al cofinanziamento dei progetti inclusi nel rapporto finale di esecuzione del POR Sardegna 2000-2006 non ultimati e/o operativi alla data di chiusura del programma, sono mantenute in bilancio e possono essere destinate all'erogazione dei saldi spettanti o alla realizzazione di opere di completamento o miglioramento delle opere principali, da finanziarsi con i ribassi di gara e le ulteriori economie. Il mantenimento in bilancio è ammesso a condizione che i progetti principali siano stati dichiarati ultimati e/o conclusi entro il termine previsto dalla
2. In deroga a quanto previsto dalla
3. All'articolo 1 della
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla
1. L'articolo 1 della
a) il comma 2 è così sostituito:
"2. La Regione opera, tramite specifica convenzione, da stipularsi entro il 15 marzo 2013, con trasferimenti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) - Sardegna che provvede al pagamento dei benefici di ammortizzatore sociale ai destinatari finali, impiegando le risorse finanziarie aggiuntive stanziate ai sensi del comma 1.";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. I lavoratori assistiti da ammortizzatore sociale possono proseguire le attività presso le pubbliche amministrazioni locali e settoriali nelle quali hanno operato nel precedente esercizio, sulla base dell'accordo stipulato nell'aprile del 2010 tra l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e le organizzazioni sindacali. Agli eventuali oneri si provvede tramite specifico stanziamento nella manovra finanziaria per l'anno 2013.".
Art. 5. Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro
1. La Giunta regionale, in attuazione della
2. Gli stanziamenti previsti nell'articolo 9 della
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Comma già modificato dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Articolo inserito dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 10 della