Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 22/02/2012 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali |
Art. 1 bis. (Durata del mandato del sindaco. Limitazione dei mandati) |
Art. 2. Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali |
Art. 3. Centrale unica di committenza |
Art. 4. Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 1.4.91 - L.R. 22 febbraio 2012, n. 4.
Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie.
(B.U. 25 febbraio 2012, n. 8)
Art. 1. Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali
1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
g) da 10 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti [1].
1 bis. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali [2].
2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco [3].
3. [Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci dal turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge] [4].
4. L'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla
5. Il riferimento al numero degli abitanti contenuto nelle disposizioni di leggi regionali in materia di elezioni degli enti locali va interpretato, se non diversamente disciplinato, come numero degli abitanti risultante dai dati dell'Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali [5].
Art. 1 bis. (Durata del mandato del sindaco. Limitazione dei mandati) [6]
1. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi.
2. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.
Art. 2. Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali
1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della
2. Le funzioni attribuite al prefetto dall'articolo 16, comma 28, del
3. [Le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della
4. In deroga alla disciplina vigente per la presentazione e sottoscrizione delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali della Sardegna, di cui all'articolo 3 della
5. Per i consigli comunali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, parimenti non è richiesta alcuna sottoscrizione anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del comma 4.
6. [I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa] [8].
7. [Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1 bis. Ai fini dell'inclusione di nuovi comuni nelle unioni di comuni, fatta salva la continuità territoriale, è sufficiente l'assenso della metà più uno dei comuni costituenti.".
8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale] [9].
Art. 3. Centrale unica di committenza
1. Negli enti locali della Sardegna l'articolo 33, comma 3 bis, del
2. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale.
Art. 4. Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri [11]
1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella
2. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla legge di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della
5. Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto. Con regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna da parte di terzi.
6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 75 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[6] Articolo inserito dall'art. 1 della
[7] Comma modificato dall'art. 1 della
[8] Comma abrogato dall'art. 75 della
[9] Comma abrogato dall'art. 75 della
[10] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di dodici mesi dall'art. 2 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 51 della