Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 turismo e industria alberghiera |
Data: | 10/05/2012 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Dichiarazione d'urgenza |
§ 3.8.47 - L.R. 10 maggio 2012, n. 10.
Disposizioni in materia di impianti balneari
(B.U. 14 maggio 2012, n. 31)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Campania ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal
2. I soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo nulla-osta dell’autorità competente in materia, producono istanza all’amministrazione competente che ha rilasciato il titolo concessorio.
3. In fase di prima applicazione, la comunicazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità del comma 1 e ferme restando le competenze statali di cui al
Art. 2. Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della