§ 3.8.47 - L.R. 10 maggio 2012, n. 10.
Disposizioni in materia di impianti balneari


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:10/05/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza


§ 3.8.47 - L.R. 10 maggio 2012, n. 10.

Disposizioni in materia di impianti balneari

(B.U. 14 maggio 2012, n. 31)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Campania ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e comunque fino al 31 dicembre 2013, è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12 accompagnati da un maggiorenne [1].

2. I soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo nulla-osta dell’autorità competente in materia, producono istanza all’amministrazione competente che ha rilasciato il titolo concessorio.

3. In fase di prima applicazione, la comunicazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità del comma 1 e ferme restando le competenze statali di cui al decreto legislativo 42/2004, sono ammesse, per i titolari di concessioni demaniali marittime, anche la realizzazione o il ripristino di piscine rimovibili purché integrate e coerenti con il contesto paesaggistico secondo la valutazione delle autorità preposte al vincolo.

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 27.