§ 1.7.35 - L.R. 4 aprile 2007, n. 5.
Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell’accordo tra la Regione e lo Stato per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:04/04/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, così come modificato dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole “a decorrere [...]
Art. 2.      1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 [...]
Art. 3.      1. La Giunta regionale entro il 31 luglio 2007, vista la valutazione della commissione di cui alla delibera di Giunta regionale 29 giugno 2005, n. 1049 sull’operato dei direttori generali delle [...]
Art. 4.      1. I ratei di anticipazione per gli istituti di ricerca -istituto oncologico Pascale, azienda universitaria Federico II e seconda università di Napoli- sono determinati al novantacinque per [...]


§ 1.7.35 - L.R. 4 aprile 2007, n. 5.

Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell’accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del Servizio Sanitario regionale.

(B.U. 16 aprile 2007, n. 21).

 

Art. 1.

     1. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, così come modificato dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole “a decorrere dall’anno 2006” sono sostituite con le parole “a decorrere dall’anno 2007”.

     2. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/03, così come modificato dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 1/07, è inserito il seguente comma:

     “6 bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all’anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6 è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall’operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità -SORESA spa- così come stabilito dal contratto con le banche (articolo 5, punto 5.1 -commissioni e spese-).”

     3. Gli interessi che la regione Campania corrisponde per la restituzione dei 170 milioni di euro relativi all’anno 2006, destinati al ripiano dei debiti del servizio sanitario gestito dalle aziende ospedaliere regionali registrate nel medesimo anno, non possono essere più onerosi di quelli stabiliti nell’operazione di cartolarizzazione della SORESA spa, come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un’entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale.

     2. Se dall’operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e successive modifiche, si determinano minori costi di ammortamento, le risorse che si rendono disponibili rispetto all’importo di 170 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 28/03, come modificato dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 1/07, sono destinate all’obiettivo di cui al comma 1, con conseguente rideterminazione dell’importo di 38 milioni di euro annui previsto al medesimo comma 1, fermo restando l’obbligo della copertura dell’ammortamento del debito complessivo, ivi compreso l’eventuale importo del debito non cartolarizzato.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta regionale entro il 31 luglio 2007, vista la valutazione della commissione di cui alla delibera di Giunta regionale 29 giugno 2005, n. 1049 sull’operato dei direttori generali delle aziende sanitarie nell’esercizio 2006, dispone:

     a) la corresponsione dell’incentivo di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 3/bis, comma 6;

     b) la non corresponsione di tale incentivo, secondo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge regionale n. 28/03;

     c) la decadenza immediata dall’incarico in caso di valutazione negativa.

     2. La valutazione di cui al comma 1 è immediatamente comunicata al Consiglio regionale ed è ripetuta entro il 31 luglio di ogni anno successivo per l’anno precedente.

 

     Art. 4.

     1. I ratei di anticipazione per gli istituti di ricerca -istituto oncologico Pascale, azienda universitaria Federico II e seconda università di Napoli- sono determinati al novantacinque per cento, come già avviene per tutte le aziende sanitarie e ospedaliere regionali.