Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 02/01/2012 |
Numero: | 3992 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge n. 39 del 2009 e la [...] |
Art. 2. 1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con [...] |
Art. 3. 1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e [...] |
Art. 4. 1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del [...] |
Art. 5. 1. Al fine di continuare ad assicurare l'assolvimento delle attività di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - soggetto [...] |
Art. 6. 1. Il termine del 31 gennaio 2012, previsto all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, è prorogato al 31 marzo 2012 |
Art. 7. 1. Il termine del 31 gennaio 2012, previsto all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, è prorogato al 31 marzo 2012 |
Art. 8. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 7.845.034,25 si provvede a carico delle risorse per l'anno 2012 di cui all'art. 14, comma 5, decreto-legge [...] |
§ 17.2.239 - O.P.C.M. 2 gennaio 2012, n. 3992.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(G.U. 9 gennaio 2012, n. 6)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto
Visto l'art. 1 del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Considerata la necessità di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonchè la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;
Viste le note del Commissario delegato prot. n. 20239/AG del 19 ottobre 2011 e prot. n. 23299 del 3 dicembre 2011, nonchè la nota del Sindaco dell'Aquila prot. n. 3839 del 9 dicembre 2011, concernenti in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate per la gestione dell'emergenza;
Viste le note del Commissario delegato prot. n. 20513/AG del 25 ottobre 2011, prot. n. 21525 del 10 novembre 2011 e prot. n. 23487/AG del 6 dicembre 2011;
Visti gli esiti della riunione tenutasi a Palazzo Chigi il 28 dicembre 2011, a cui hanno partecipato le amministrazioni interessate;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del
2. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attività di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo di ricostruzione del territorio, il Presidente della provincia dell'Aquila, è autorizzato a stipulare o prorogare i contratti di lavoro di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con durata fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 204.000,00.
3. Al fine di continuare ad assicurare il tempestivo adempimento delle attività di controllo delle asseverazioni del nesso di causalità rilasciate dai professionisti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 1.854.000,00, si provvede a carico dell'art. 8.
1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con particolare riferimento alle unità immobiliari con esito E ed il conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare i 30 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di trenta unità, di cui all'art. 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di spesa di euro 225.000,00.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi all'assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con cui si autorizza il sindaco del comune dell'Aquila a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, è prorogato sino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 792.500,00.
3. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici, il sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2012 i 12 contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nonchè a porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, fino al 31 marzo 2012, i costi per 6 unità di personale assunto ai sensi del medesimo articolo dell'ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di euro 144.000,00. Il previsto utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti, può riguardare anche le graduatorie ancora valide del comune di L'Aquila.
4. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, in particolare dei centri storici, il personale del comune dell'Aquila, può essere autorizzato ad effettuare, fino al 31 marzo 2012, fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario, effettivamente reso, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 200.000,00.
5. Al fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, il sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2012 gli otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, nel limite massimo di euro 67.500,00.
6. Al fine di continuare a garantire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo è autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 30 ore e complessivo di 210 ore, sino al 31 marzo 2012, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo è effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate, nei limiti dell'importo massimo di euro 15.000,00.
7. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 31 marzo 2012, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 950.000,00.
8. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, nonchè quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per i lavori di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 6 aprile 2009, il sindaco di L'Aquila e il vice commissario vicario sono autorizzati a prorogare la convenzione stipulata con la società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. ai sensi dell'art. 23, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 200.000,00.
9. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto emergenziale in rassegna, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad uffici del predetto ente gravemente danneggiate dal sisma, il commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al medesimo comune le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 212.500,00.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 2.806.500,00 euro, si provvede a carico dell'art. 8.
1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite di sessantanove unità di personale fino al 31 marzo 2012.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il commissario delegato può essere riconosciuto, fino al 31 marzo 2012, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 550.000,00 si provvede a carico dell'art. 9.
1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato a garantire il necessario supporto operativo, fino al 31 marzo 2012, assicurando una struttura operativa di 74 unità di personale, con turni da 12 ore anche a supporto dell'attività di ricostruzione nei territori colpiti.
2. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1 è corrisposta, fino al 31 marzo 2012, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione.
3. Agli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti, comprensivi anche delle spese di missione e di funzionamento dei mezzi, quantificati in massimo euro 2.063.298,00, si provvede a carico dell'art. 8.
1. Al fine di continuare ad assicurare l'assolvimento delle attività di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i rapporti di lavoro posti in essere ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 18 giugno 2010, possono essere prorogati fino al 31 marzo 2012, nei limiti dell'importo di euro 28.736,25.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 71.236,25 si provvede a carico dell'art. 8.
1. Il termine del 31 gennaio 2012, previsto all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, è prorogato al 31 marzo 2012.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 400.000,00, si provvede a carico dell'art. 8.
1. Il termine del 31 gennaio 2012, previsto all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, è prorogato al 31 marzo 2012.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 100.000,00, si provvede a carico dell'art. 8.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 7.845.034,25 si provvede a carico delle risorse per l'anno 2012 di cui all'art. 14, comma 5,
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.