§ 20.1.8 - Legge 30 marzo 2001, n. 130.
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:20. Cimiteri e polizia mortuaria
Capitolo:20.1 cimiteri e polizia mortuaria
Data:30/03/2001
Numero:130


Sommario
Art. 1.  (Oggetto, definizioni e competenze).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 411 del codice penale).
Art. 3.  (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
Art. 5.  (Tariffe per la cremazione).
Art. 6.  (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori).
Art. 7.  (Informazione ai cittadini).
Art. 8.  (Norme tecniche).
Art. 8 bis.  (Sanzioni).


§ 20.1.8 - Legge 30 marzo 2001, n. 130.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

(G.U. 19 aprile 2001, n. 91).

 

     Art. 1. (Oggetto, definizioni e competenze). [1]

     1. Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.

     2. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilità per i comuni prevista dall'articolo 6, comma 2, è vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.

     3. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'autorità giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. È altresì consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.

     4. Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione.

 

          Art. 2. (Modifiche all'articolo 411 del codice penale).

     1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

     La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

 

          Art. 3. (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

     a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato [2];

     a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido [3];

     b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

     1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

     2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

     3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

     b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica [4];

     4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

     c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

     d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

     e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

     f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

     g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), del presente comma [5];

     h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

     i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

 

          Art. 4. (Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

     1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".

 

          Art. 5. (Tariffe per la cremazione).

     1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

 

          Art. 6. (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

     2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore è tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attività di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge [6].

     3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

 

          Art. 7. (Informazione ai cittadini).

     1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

     2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

 

          Art. 8. (Norme tecniche).

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

 

     Art. 8 bis. (Sanzioni). [7]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre da tre a sei mesi. In caso di recidiva entro dodici mesi, è disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.

[2] Lettera così modificata dall'art. 36 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.

[3] Lettera inserita dall'art. 36 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.

[4] Lettera inserita dall'art. 36 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 36 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.

[6] Comma così sostituito dall'art. 36 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.

[7] Articolo inserito dall'art. 36 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.