§ 1.4.106 - L.R. 19 giugno 2015, n. 16.
Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali)


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:19/06/2015
Numero:16


Sommario
Art. 1 . Numero degli assessori comunali
Art. 2 . Entrata in vigore


§ 1.4.106 - L.R. 19 giugno 2015, n. 16.

Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali)

(B.U. 25 giugno 2015, n. 28)

 

     Art. 1. Numero degli assessori comunali

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali), è sostituito dal seguente:

"2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco.".

 

          Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).