Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 11/04/2022 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 in materia di durata del mandato del sindaco |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2009 in materia di durata del mandato del sindaco |
Art. 3. Iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 1.4.124 - L.R. 11 aprile 2022, n. 9.
Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009
(B.U. 12 aprile 2022, n. 17)
Art. 1. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 1 della
1. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi.
2. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.".
Art. 2. Modifiche alla
1. Il comma 17 dell'articolo 1 della
Art. 3. Iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna [2]
1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del
Art. 4. Norma finanziaria
1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile 2023, n. 60, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile 2023, n. 60, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.