§ 1.4.124 - L.R. 11 aprile 2022, n. 9.
Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:11/04/2022
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 in materia di durata del mandato del sindaco
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2009 in materia di durata del mandato del sindaco
Art. 3.  Iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 1.4.124 - L.R. 11 aprile 2022, n. 9.

Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009

(B.U. 12 aprile 2022, n. 17)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 in materia di durata del mandato del sindaco [1]

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è inserito il seguente: "Art. 1 bis. (Durata del mandato del sindaco. Limitazione dei mandati)

1. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi.

2. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2009 in materia di durata del mandato del sindaco

1. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è abrogato.

 

     Art. 3. Iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna [2]

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nelle more di una riforma regionale dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che ricoprano o abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile 2023, n. 60, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile 2023, n. 60, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.