§ 1.4.114 - L.R. 27 aprile 2017, n. 7.
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni) e alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali)


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:27/04/2017
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unione di comuni)
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali)
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.4.114 - L.R. 27 aprile 2017, n. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni) e alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali)

(B.U. 27 aprile 2017, n. 20)

 

Art. 1. Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unione di comuni)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunto il seguente:

"3 bis. In sede di prima applicazione i limiti di numero, di popolazione e di continuità territoriale di cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni limitrofe già esistenti o per costituire nuove unioni tra comuni contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la volontà di costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016. Il criterio di cui al periodo precedente si applica anche per la costituzione dei Gruppi di azione locale (GAL).".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali)

1. Nell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.";

b) in luogo del comma 5, già abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera s), della legge regionale n. 2 del 2016, è inserito il seguente:

"5. Il riferimento al numero degli abitanti contenuto nelle disposizioni di leggi regionali in materia di elezioni degli enti locali va interpretato, se non diversamente disciplinato, come numero degli abitanti risultante dai dati dell'Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).