§ 3.2.36 - Legge regionale 27 marzo 1991, n. 11.
Interventi finanziari per incentivare le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di automezzi non inquinanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:27/03/1991
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di permettere all'Amministrazione regionale, ai Comuni, alle Comunità Montane, all'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, nonché alle società concessionarie od esercenti di [...]
Art. 2.      1. Le convenzioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1 devono avere durata quinquennale e devono prevedere, da parte delle case produttrici o loro concessionarie, agevolazioni per gli [...]
Art. 3.      1. L'entità dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 è pari al 90 percento del prezzo di acquisto dell'autoveicolo elettrico o alimentato a metano e delle relative attrezzature.
Art. 4.      1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 250.000.000, che graverà sull'istituendo capitolo n. 20825 del Bilancio di previsione della Regione per [...]
Art. 5.      1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:


§ 3.2.36 - Legge regionale 27 marzo 1991, n. 11.

Interventi finanziari per incentivare le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di automezzi non inquinanti.

(B.U. 2 aprile 1991, n. 14).

 

Art. 1.

     1. Al fine di permettere all'Amministrazione regionale, ai Comuni, alle Comunità Montane, all'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, nonché alle società concessionarie od esercenti di servizi di trasporto pubblico operanti in Valle d'Aosta, di dotarsi di automezzi non inquinanti, la Giunta regionale è autorizzata:

     a) a stipulare convenzioni con case produttrici di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e loro concessionarie, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente [1];

     b) ad erogare contributi a Comuni, Comunità Montane e Unità Sanitaria Locale, per l'acquisto di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e delle relative attrezzature;

     c) ad erogare alle società concessionarie od esercenti di servizi di trasporto pubblico operanti in Valle d'Aosta, contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici o alimentati a metano e delle relative attrezzature;

     d) a promuovere e finanziarie sperimentazioni di servizi di trasporto pubblico con autoveicoli elettrici o alimentati a metano, in accordo con Comuni e società concessionarie di servizi di trasporto pubblico.

 

     Art. 2.

     1. Le convenzioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1 devono avere durata quinquennale e devono prevedere, da parte delle case produttrici o loro concessionarie, agevolazioni per gli acquisti, per la manutenzione e per la gestione degli autoveicoli a favore dell'Amministrazione regionale, dei Comuni, delle Comunità Montane, dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta e delle società concessionarie od esercenti di servizi di trasporto pubblico.

     2. Le sperimentazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sono approvate dalla Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente [2].

 

     Art. 3.

     1. L'entità dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 è pari al 90 percento del prezzo di acquisto dell'autoveicolo elettrico o alimentato a metano e delle relative attrezzature.

     2. Per accedere ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 i Comuni, le Comunità Montane, l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta e le società concessionarie od esercenti di servizi di trasporto pubblico devono presentare apposita domanda all'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

     3. La Giunta regionale delibera l'approvazione del contributo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

 

     Art. 4.

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 250.000.000, che graverà sull'istituendo capitolo n. 20825 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo della somma di lire 250.000.000 dal capitolo 67030 "fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" del Bilancio di previsione per l'anno 1991, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio stesso (Area di intervento settoriale. Settore Sanità B. Compattazione, discariche e incenerimento E. 2.3.).

     3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di bilancio di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

 

     Art. 5.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

     In diminuzione:

     Cap. 67030: Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento L. 250.000.000

     In aumento:

     Programma regionale: 2.1.1. " Finanza locale ".

     Codificazione: 21.2.3.2.3.08.29.02.

     (di nuova istituzione)

     Cap. 20825: Contributi agli enti locali per incentivare la dotazione di automezzi non inquinanti

     - LR 27 marzo 1991, n. 11

     L. 250.000.000

 

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

[2] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.