Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 04/04/2003 |
Numero: | 622 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Riservatezza |
Art. 3 bis. Nuove metodologie e procedure |
Art. 4. Notifica |
Art. 5. Misure compensative |
Art. 6. |
§ 8.5.35 – Regolamento 4 aprile 2003, n. 622. [1]
Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 5 aprile 2003, n. L 89).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.
(2) Conformemente alle disposizioni del
(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio inferiore.
(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di sicurezza equivalenti.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Obiettivo
Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza dell'aviazione civile.
Art. 2. Definizioni
Ai sensi del presente regolamento s'intende per:
- «Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile» i regolamenti, le pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5 del
- «Autorità competente» l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del
Art. 3. Riservatezza
Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.
Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.
Art. 3 bis. Nuove metodologie e procedure [2]
1. Gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure per i controlli di sicurezza diverse da quelle previste nell'allegato, a condizione che tale metodologia o procedura:
a) sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione;
b) non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto.
2. Almeno quattro mesi prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informerà per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri circa la nuova metodologia o procedura che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantirà che l'applicazione della nuova metodologia o procedura soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b). La notifica dovrà contenere anche informazioni dettagliate sul sito/sui siti nel quale tale metodologia o procedura sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.
3. In caso di risposta favorevole da parte della Commissione, o qualora non fosse pervenuta alcuna risposta entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta, lo Stato membro potrà autorizzare l'introduzione della nuova metodologia o procedura.
Qualora non ritenga che la nuova metodologia o procedura fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza dell’aviazione civile, la Commissione informerà di ciò gli Stati membri entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, esponendo le sue preoccupazioni. In tal caso lo Stato membro interessato non darà inizio a tale metodologia o procedura fino a quando non avrà risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni della Commissione.
4. Il periodo di valutazione massimo per ogni metodologia o procedura è di 18 mesi. La durata del periodo di valutazione potrà essere estesa dalla Commissione al massimo di 12 mesi, a condizione che lo Stato membro fornisca una giustificazione adeguata.
5. Durante il periodo di valutazione, l’autorità competente dello Stato membro interessato trasmetterà periodicamente alla Commissione, a intervalli non superiori a sei mesi, una relazione sullo stato di avanzamento della valutazione. La Commissione comunicherà agli altri Stati membri il contenuto di tale relazione.
6. Nessun periodo di valutazione potrà avere durata superiore a 30 mesi.
Art. 4. Notifica
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del
Art. 5. Misure compensative
Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato al
Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.
ALLEGATO [3]
MISURE DETTAGLIATE SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE
A norma dell'articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[1] Abrogato dall'art. 7 del
[2] Articolo inserito dall’art. 1 del
[3] Allegato modificato dall’art. 1 del