§ 8.5.88 - Regolamento 2 giugno 2006, n. 831.
Regolamento (CE) n. 831/2006 della Commissione recante modificazione del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:02/06/2006
Numero:831


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 8.5.88 - Regolamento 2 giugno 2006, n. 831.

Regolamento (CE) n. 831/2006 della Commissione recante modificazione del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 3 giugno 2006, n. L 150).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile  in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme fondamentali comuni relative alla sicurezza aerea in tutta l’Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione  è stato il primo atto a contenere tali misure.

      (2) È necessario adottare misure volte a precisare le norme fondamentali comuni.

      (3) Per quanto attiene alle misure di attuazione delle norme applicabili al materiale del vettore aereo e alle merci, al corriere espresso e ai colli espressi, il contenuto del regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere rivisto alla luce dell’esperienza acquisita.

      (4) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario prevede idonee garanzie di sicurezza per la concessione dello status di operatore economico autorizzato. All’atto di designare, autorizzare o iscrivere in un registro un operatore come agente regolamentato l’autorità competente di uno Stato membro deve considerare l’ipotesi di tener conto delle informazioni pertinenti fornite dall’autorità doganale.

      (5) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.

      (6) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 622/2003 di conseguenza.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

     In considerazione della riservatezza dell’allegato, si applica l’articolo 3 del regolamento in questione.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

 

 

ALLEGATO

 

     A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.