§ 8.5.104 - Regolamento 29 settembre 2006, n. 1448.
Regolamento (CE) n. 1448/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:29/09/2006
Numero:1448


Sommario
Art. 1.      L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 8.5.104 - Regolamento 29 settembre 2006, n. 1448.

Regolamento (CE) n. 1448/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.

(G.U.U.E. 30 settembre 2006, n. L 271)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione, è stato il primo atto normativo a contenere tali misure.

     (2) Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni. Segnatamente, devono essere definiti i requisiti di prestazione delle apparecchiature di rilevamento di esplosivi (Explosive Detection Systems, EDS), ferma restando la revisione periodica, almeno ogni due anni, di detti requisiti per verificare che siano tuttora corrispondenti agli sviluppi tecnici, tenendo in considerazione le prestazioni, i costi e la disponibilità di apparecchiature EDS sul mercato.

     (3) I requisiti di prestazione applicabili alle apparecchiature EDS e i requisiti relativi alla qualità dell’immagine delle apparecchiature EDS di standard 1 e 2 devono essere i primi aspetti da prendere in considerazione nella prospettiva di una piena armonizzazione delle specifiche tecniche di tali apparecchiature. Essi devono essere integrati quanto prima dalla definizione dei requisiti relativi alla qualità dell’immagine dei sistemi EDS di standard 3 nonché da procedure armonizzate per la classificazione, ivi comprese le condizioni di prova, delle apparecchiature EDS.

     (4) Il normale ammortamento delle apparecchiature EDS richiede un periodo compreso tra sette e dieci anni. Occorre tener conto di tale durata nel fissare le date di scadenza dei suddetti apparati.

     (5) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.

     (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

     L'articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell'allegato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.