Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 29/09/2006 |
Numero: | 1448 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 8.5.104 - Regolamento 29 settembre 2006, n. 1448.
Regolamento (CE) n. 1448/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.
(G.U.U.E. 30 settembre 2006, n. L 271)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma del
(2) Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni. Segnatamente, devono essere definiti i requisiti di prestazione delle apparecchiature di rilevamento di esplosivi (Explosive Detection Systems, EDS), ferma restando la revisione periodica, almeno ogni due anni, di detti requisiti per verificare che siano tuttora corrispondenti agli sviluppi tecnici, tenendo in considerazione le prestazioni, i costi e la disponibilità di apparecchiature EDS sul mercato.
(3) I requisiti di prestazione applicabili alle apparecchiature EDS e i requisiti relativi alla qualità dell’immagine delle apparecchiature EDS di standard 1 e 2 devono essere i primi aspetti da prendere in considerazione nella prospettiva di una piena armonizzazione delle specifiche tecniche di tali apparecchiature. Essi devono essere integrati quanto prima dalla definizione dei requisiti relativi alla qualità dell’immagine dei sistemi EDS di standard 3 nonché da procedure armonizzate per la classificazione, ivi comprese le condizioni di prova, delle apparecchiature EDS.
(4) Il normale ammortamento delle apparecchiature EDS richiede un periodo compreso tra sette e dieci anni. Occorre tener conto di tale durata nel fissare le date di scadenza dei suddetti apparati.
(5) A norma del
(6) Occorre modificare di conseguenza il
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del
L'articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.