Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 15/01/2004 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella |
§ 8.5.39 – Regolamento 15 gennaio 2004, n. 68.
Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha l'obbligo, ai sensi del
(2) A norma del
(3) Esiste tuttavia l'esigenza di disporre di un elenco armonizzato, accessibile al pubblico, che identifichi separatamente gli articoli che i passeggeri non possono introdurre nelle aree sterili e nella cabina di un aeromobile e quelli non ammessi nei bagagli trasportati nella stiva dell'aeromobile.
(4) Si riconosce che tale elenco non può essere esaustivo ed occorre quindi consentire all'autorità competente di vietare altri articoli oltre a quelli elencati. È opportuno comunicare chiaramente ai passeggeri, prima e durante la registrazione dei bagagli, quali sono tutti gli articoli proibiti.
(5) Inoltre, è necessario disporre di regole armonizzate relative al personale, compreso il personale di bordo, e al porto da parte di essi di articoli vietati ai passeggeri ma necessari ai membri del personale per l'espletamento delle loro funzioni.
(6) Occorre modificare di conseguenza il
(7) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Obiettivo.
L'allegato al
L'articolo 3 di detto regolamento è di applicazione ai fini della riservatezza dell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2004.
ALLEGATO
A norma dell'articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.