§ 8.5.39 – Regolamento 15 gennaio 2004, n. 68.
Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:15/01/2004
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Obiettivo.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella


§ 8.5.39 – Regolamento 15 gennaio 2004, n. 68.

Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10).

 

      LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione ha l'obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 2320/2002, di adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione è stato il primo atto a contenere tali misure.

     (2) A norma del regolamento n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 devono restare segrete e non essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che recano modifiche a detto regolamento.

     (3) Esiste tuttavia l'esigenza di disporre di un elenco armonizzato, accessibile al pubblico, che identifichi separatamente gli articoli che i passeggeri non possono introdurre nelle aree sterili e nella cabina di un aeromobile e quelli non ammessi nei bagagli trasportati nella stiva dell'aeromobile.

     (4) Si riconosce che tale elenco non può essere esaustivo ed occorre quindi consentire all'autorità competente di vietare altri articoli oltre a quelli elencati. È opportuno comunicare chiaramente ai passeggeri, prima e durante la registrazione dei bagagli, quali sono tutti gli articoli proibiti.

     (5) Inoltre, è necessario disporre di regole armonizzate relative al personale, compreso il personale di bordo, e al porto da parte di essi di articoli vietati ai passeggeri ma necessari ai membri del personale per l'espletamento delle loro funzioni.

     (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

     (7) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Obiettivo.

     L'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

     L'articolo 3 di detto regolamento è di applicazione ai fini della riservatezza dell'allegato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

     A norma dell'articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.