Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 06/06/2005 |
Numero: | 857 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 8.5.61 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 857.
Regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 7 giugno 2005, n. L 143).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma del
(2) Sono necessarie misure per precisare le norme di base comuni.
(3) A norma del
(4) Occorre modificare di conseguenza il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Finalità.
L’allegato del
L’articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell’allegato.
Art. 2. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.