§ 8.5.61 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 857.
Regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:06/06/2005
Numero:857


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 8.5.61 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 857.

Regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 giugno 2005, n. L 143).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta l’Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione è stato il primo atto a contenere tali misure.

     (2) Sono necessarie misure per precisare le norme di base comuni.

     (3) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.

     (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Finalità.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

     L’articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell’allegato.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.