§ 8.5.70 - Regolamento 10 febbraio 2006, n. 240.
Regolamento (CE) n. 240/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:10/02/2006
Numero:240


Sommario
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 8.5.70 - Regolamento 10 febbraio 2006, n. 240.

Regolamento (CE) n. 240/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 11 febbraio 2006, n. L 40).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione, è stato il primo atto normativo contenente tali misure.

      (2) Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni.

      (3) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.

      (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Obiettivo

     L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento. Relativamente alla riservatezza dell’allegato, si applica l’articolo 3 del regolamento summenzionato.

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     A norma dell’articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.