Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 05/08/2010 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e obiettivi. |
Art. 2. Attività e compiti. |
Art. 3. Assetto organizzativo. |
Art. 4. Modalità di esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza. |
Art. 5. Regolamento. |
Art. 6. Abrogazioni e modifica dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. |
Art. 7. Norma transitoria. |
Art. 8. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 5.1.228 - L.R. 5 agosto 2010, n. 21.
Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto
(B.U. 10 agosto 2010, n. 65)
Art. 1. Finalità e obiettivi.
1. La Regione del Veneto esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull’Istituto oncologico veneto (IOV), sull'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e sugli enti pubblici e privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale, sanitario e socio-sanitario, per mezzo di una apposita struttura ispettiva [1].
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.
3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.
Art. 2. Attività e compiti.
1. Alla struttura ispettiva competono funzioni ispettive e di vigilanza di secondo grado, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario, nei confronti dei soggetti previsti dall’articolo 1, comma 1, della presente legge.
2. Particolare rilevanza nello svolgimento dell’attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge [2].
3. L’attività ispettiva può essere ordinaria e straordinaria [3].
4. L’attività ordinaria viene effettuata in conformità al piano annuale di attività predisposto, entro il primo trimestre di ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta regionale, al fine di consentire il coordinamento con la programmazione regionale.
5. L’attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio regionale. La commissione consiliare, con espressa motivazione, può individuare fra le segnalazioni pervenute quelle ritenute prioritarie.
6. Qualora la struttura ispettiva accerti nello svolgimento della propria attività irregolarità o inefficienze invia alla commissione consiliare specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte.
7. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti dell’attività di ispezione e di vigilanza alla Giunta regionale ai fini dell’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti; la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’invio, relaziona puntualmente sulla attività intrapresa.
Art. 3. Assetto organizzativo.
1. La responsabilità della struttura ispettiva è affidata ad un dirigente regionale secondo le procedure di cui alla
Art. 4. Modalità di esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza.
1. Nell’espletamento dei compiti e allo scopo di assicurare l’esercizio delle proprie funzioni la struttura ispettiva può:
a) richiedere a tutte le strutture e agli enti regionali le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività ispettiva e di vigilanza da fornirsi con sollecitudine;
b) accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario regionale;
c) avvalersi, a seguito di specifica richiesta, della collaborazione di personale in servizio presso i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che non siano direttamente coinvolti nell’attività di ispezione e di vigilanza, ovvero dell’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla
2. La struttura ispettiva può invitare i collegi sindacali e dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, a fornire eventuali chiarimenti in merito all’attività di controllo esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta e di consentire l’accesso alle proprie sedi e ai locali destinati all'esercizio della attività.
3 bis. I soggetti così come individuati all’articolo 15 della
3 ter. Per i direttori generali delle Aziende ULSS l’inadempimento o l’adempimento parziale o difforme all’obbligo di cui al comma 3 costituisce elemento funzionale alla valutazione annuale di competenza della Giunta regionale e della competente commissione consiliare di cui al comma 8 quinquies e seguenti dell’articolo 13 della
4. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge deve essere assicurata alla struttura ispettiva la più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti richiesti.
Art. 5. Regolamento.
1. Gli aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con regolamento.
Art. 6. Abrogazioni e modifica dell’articolo 15 della
1. Sono abrogati:
a) la
b) il
c) il comma 5 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 7. Norma transitoria.
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 continua a trovare applicazione per le parti compatibili il
2. Nella fase di prima applicazione della presente legge la direzione regionale, ivi comprese le posizioni organizzative, istituita ai sensi della
3. Sono fatte salve, fino ai termini di rispettiva scadenza e comunque fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la convenzione, già in essere tra la Regione del Veneto e la Procura regionale della Corte dei Conti, ed il Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e il Comando regionale della Guardia di Finanza.
Art. 8. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma già modificato dall'art. 11 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[4] Comma inserito dall'art. 12 della
[5] Comma inserito dall'art. 12 della