Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 07/08/2009 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e [...] |
Art. 2. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e [...] |
Art. 3. Introduzione dell’articolo 13 bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, [...] |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 5.2.181 - L.R. 7 agosto 2009, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”
(B.U. 11 agosto 2009, n. 65)
Art. 1. Modifiche all’articolo 8 della
1. All’articolo 8, della
“2 bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell’articolo 8, della
2. Il comma 3, dell’articolo 8 della
“3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della
Art. 2. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della
“1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.”.
Art. 3. Introduzione dell’articolo 13 bis nella
1. Dopo l’articolo 13 della
“Art. 13 bis - Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis - Aziende ospedaliero-universitarie integrate.
1. In attuazione del
2. Le modalità di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d’intesa previsti dal
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 della
“3 ter. Qualora in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 bis, comma 2, venga costituita l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata, l’Azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di Azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l’allegato B è automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.”.”.
2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati già sottoscritti i protocolli attuativi di cui all’articolo 4 bis della
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell’upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”, ai sensi del comma 4, dell’articolo 8, della