Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 27/12/2002 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti [...] |
Art. 2. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.4.40 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 35. [1]
Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica".
(B.U. n. 128 del 31 dicembre 2002).
Art. 1. Modifica della
1. All'articolo 1, comma 1, della
2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, qualora i comuni e le province interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D [4].
4. Al fine di consentire un equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunali sugli immobili relative alle aree e ai fabbricati situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede di accordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta imposta comunale [5].
5. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche alle ipotesi previste dal
7. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della
8. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della
a) l'edificazione di case di abitazione ai sensi degli articoli 3 e 5 della
b) l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
c) [gli indici di densità edilizia di cui alla lettera e) dell'articolo 3 della
Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 49 della
[2] Comma così modificato dall’art. 12 della
[3] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 11 della
[4] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 11 della
[5] Comma così modificato dall’art. 12 della
[6] Comma così modificato dall’art. 50 della
[7] Comma così modificato dall’art. 12 della
[8] Alinea così modificato dall’art. 12 della
[9] Lettera così modificata dall’art. 12 della
[10] Lettera abrogata dall’art. 50 della