§ 3.9.48 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:29/11/2001
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della [...]
Art. 2.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della [...]
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 3.9.48 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

(B.U. n. 109 del 4 dicembre 2001).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

     1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come da ultimo sostituita dal comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

     1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42, è così sostituita:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito:

     (Omissis).

     3. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 3, la parola "autoformazione" è sostituita dalla parola (Omissis).

     4. La lettera h) del comma 6 dell'articolo 3, è così sostituita:

     (Omissis).

     5. La lettera i) del comma 6 dell'articolo 3, è abrogata.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. I procedimenti relativi all'applicazione dei benefici di cui alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 e successive modificazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della normativa previgente.