Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 14/02/2020 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della [...] |
Art. 2. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della [...] |
Art. 3. Inserimento di articolo nella legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della [...] |
§ 3.9.91 - L.R. 14 febbraio 2020, n. 8.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".
(B.U. 18 febbraio 2020, n. 21)
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della
1. Al comma 1, dell’articolo 2 della
“a bis) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al comma 7, dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifiche dell’articolo 3 della
1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’articolo 3 della
“b bis) concessione di garanzie.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 della
“1 ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili fra loro e con altre forme agevolative nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.”.
3. Dopo il comma 3, dell’articolo 3, della
“3 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo destinati ai soggetti di cui alla lettera a) bis, comma 1, dell’articolo 2 è previsto un limite massimo di utilizzo delle relative risorse pari al dieci per cento delle risorse stesse.”.
4. Al comma 4, dell’articolo 3 della
Art. 3. Inserimento di articolo nella
1. Dopo l’articolo 3 bis della
“Art. 3 ter. Interventi per favorire l’accesso al credito.
1. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 sono introiate nel bilancio regionale per un importo di euro 5.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad operazioni di garanzia e controgaranzia e riassicurazione a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti di cui alle lettere a) e a bis) dell’articolo 2, anche tramite l’attivazione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria e artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” - Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.”.