Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 04/08/2006 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”. |
Art. 3. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni. |
Art. 5. Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”. |
Art. 6. Modifiche dell’articolo 2 e dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”. |
Art. 8. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”. |
Art. 9. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”. |
Art. 10. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”. |
Art. 11. Inserimento dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” |
Art. 12. Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 14. Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 15. Modifica all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40. |
Art. 16. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”. |
Art. 17. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”. |
Art. 18. Modifica dell’articolo 4 della regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”. |
Art. 19. Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”. |
Art. 20. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”. |
Art. 21. Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”. |
Art. 22. Modifica all’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”. |
Art. 23. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” |
Art. 24. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” |
Art. 25. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” |
Art. 26. Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” |
Art. 27. Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” |
Art. 28. Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” |
Art. 29. Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna”. |
Art. 30. Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni. |
Art. 31. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.1.148 – L.R. 4 agosto 2006, n. 15.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia.
(B.U. 8 agosto 2006, n. 70).
Disposizioni in materia di agricoltura
Modifica della
“Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali
di promozione economica” e successive modificazioni
Art. 1. Modifica dell’articolo 12 della
1. Al primo comma dell’articolo 12 della
Modifiche della
“Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni.”.
Art. 3. Modifiche dell’articolo 10 della
1. Nella rubrica dell’articolo 10 della
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della
“3 bis. In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente all’adozione della programmazione formativa della Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale.
3 ter. La Giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti, nell’individuazione della tipologia delle spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento nonché nella concessione dei relativi contributi, applica il
3 quater. Per i progetti di cui al comma 3 bis possono essere concesse, su richiesta, successivamente all’inizio delle attività di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell’importo anticipato.”.
Modifica della
“Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni
Art. 4. Modifica dell’articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore di istituti ed enti pubblici dalla stessa individuati in funzione della specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola:
a) finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;
b) contributi, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo, con messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06).”.
Modifiche della
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni
Art. 5. Modifiche della
[1. Al comma 5 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Modifiche della
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” e successive modificazioni
Art. 6. Modifiche dell’articolo 2 e dell’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 è cosi sostituita:
“e) quattro rappresentanti delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell'articolo 2, più rappresentative a livello regionale.”.
Art. 7. Modifica dell’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 8. Modifiche dell’articolo 7 della
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della
“2. Ogni trasferimento di alveari riguardante i comuni del territorio veneto deve essere comunicato al comune e alla Ulss di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dall’Ulss di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata presunta della transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell’allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.”.
Art. 9. Modifica dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8. Denuncia delle malattie delle api.
1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal
2. A seguito della denuncia, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle associazioni, provvedono ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria.”.
Art. 10. Modifica dell’articolo 9 della
1. Nella rubrica dell’articolo 9 della
2. Il comma 5 dell'articolo 9 della
“5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile.”.
3. Il comma 6 dell’articolo 9 della
Art. 11. Inserimento dell’articolo 9 bis della
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis. Anagrafe degli alveari.
1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l’anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale.
2. L’anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per territorio.
3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2.
4. Ai fini della costituzione dell’anagrafe, gli apicoltori provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie, secondo le specifiche definite dalla Giunta regionale.”
Modifiche della
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni
Art. 12. Modifica all’articolo 44 della
1. Al comma 3 dell’articolo 44 della
Art. 13. Inserimento dell’articolo 58 bis nella
1. Dopo l’articolo 58 della
“Art. 58 bis. Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica.
1. Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l’accesso al credito delle imprese agricole, la Giunta regionale concede un aiuto integrativo per le operazioni di finanziamento agevolato assistite dal fondo di rotazione di cui all’articolo 58.
2. L’aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e l’equivalente sovvenzione in conto capitale complessivo dei due interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui all’articolo 19.
3. L’aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo spa e la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari”.
2. Al comma 1 dell’art. 72 della
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocati all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 14. Inserimento dell’articolo 58 ter nella
1. Dopo l’articolo 58 bis della
“Art. 58 ter. Fondo di rotazione per le agrienergie.
1. É istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole, forestali e le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali.
3. Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell’aiuto è pari al quaranta per cento della spesa ammissibile.
4. Gli investimenti che consentono l’autoapprovvigionamento in autosufficienza di edifici pubblici, borghi rurali o agglomerati urbani possono beneficiare di una maggiorazione d’intensità pari a dieci punti percentuali rispetto al tasso di base del quaranta per cento della spesa ammissibile.
5. Il fondo di cui al comma 1, qualora sia dimostrata l’indispensabilità della sovvenzione, può concedere aiuti agli investimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili di cui al presente articolo fino a concorrenza del cento per cento della spesa ammissibile; in tal caso i relativi impianti non potranno beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.
6. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle industriali.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03.
8. Il fondo ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5 eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.
9. La restituzione delle quote finanziate decorre dall’annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.
10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.
11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 72 della
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocate all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 15. Modifica all’allegato B) alla
1. Alla lettera “M3) Produzioni suine” dell’allegato B) della
Disposizioni in materia forestale
Modifiche alla
“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”
Art. 16. Modifica dell’articolo 1 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della
“e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e incrementare l’arboricoltura da legno.”.
Art. 17. Modifica dell’articolo 3 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
“c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;
c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;
c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica;”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
a) dopo le parole “gli interventi di cui alle lettere a), b) e c)” sono aggiunte le seguenti parole “c bis), c ter) e c quater)”;
b) dopo le parole “dei soggetti di cui all’articolo 2” sono aggiunte le parole “e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati”.
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 18. Modifica dell’articolo 4 della regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
“b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari;
b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un’area di almeno mezzo ettaro accorpato;
b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro accorpato.”.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bando per la presentazione di domande di ammissione a contributo.
Art. 19. Modifiche dell’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 20. Modifiche dell’articolo 6 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della
“2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell’articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell’articolo 14 della
Modifiche alla
“Legge forestale regionale” e successive modificazioni
Art. 21. Modifica all’articolo 23 della
1. Dopo l’articolo 23 della
“Art. 23 bis. Promozione delle attività selvicolturali.
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’albo delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la tenuta dell’albo.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.”.
Art. 22. Modifica all’articolo 33 della
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della
Modifiche alla
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
Art. 23. Modifica dell’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 24. Modifica dell’articolo 3 della
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della
“4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’ articolo 5.”.
Art. 25. Modifiche dell’articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all’articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’articolo 5.
1 ter. La micorizzazione delle piantine deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del venditore.”.
Art. 26. Modifiche dell’articolo 5 della
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della
“6. La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione delle tartufaie riconosciute; il registro è articolato su base provinciale.”.
4. Il registro di cui al comma 6 dell’articolo 5 della
5. Le tartufaie riconosciute già iscritte all’albo previsto al comma 6 dell’articolo 5 della
Art. 27. Modifiche dell’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 9 della
Art. 28. Modifiche dell’articolo 15 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della
“c bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione.”.
2. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Modifica della
“Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna” e successive modificazioni
Art. 29. Modifica dell’articolo 5 bis della
1. L’articolo 5 bis della
“Art. 5 bis. Spese di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane.
1. Sono a carico della Regione le spese autorizzate dalla Giunta regionale per il funzionamento della Conferenza permanente per la montagna di cui all’articolo 19 bis della
2. Le spese di cui al comma primo sono anticipate dalle Comunità montane o dall’U.N.C.E.M. regionale. Il rimborso è disposto, entro i successivi sessanta giorni, con decreto del dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste ed economia montana su presentazione della relativa documentazione di spesa.”.
Rideterminazione di termini in materia di pianificazione faunistico venatoria
Art. 30. Rideterminazione dei termini della
[1. La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con
Norma finale
Art. 31. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
1
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della