§ 3.1.194 - L.R. 13 marzo 2024, n. 6.
"Via della Seta Veneta": Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:13/03/2024
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità ed oggetto.
Art. 2.  Salvaguardia ambientale e paesaggistica dei gelsi.
Art. 3.  Valorizzazione agricola, storica, turistica, didattica e culturale dei gelsi. Istituzione del “Registro dei gelsi” e promozione della costituzione di una rete regionale
Art. 4.  Sostegno economico alle attività della gelsibachicoltura.
Art. 5.  Formazione professionale nel settore della gelsibachicoltura.
Art. 6.  Promozione delle tradizioni collegate al gelso nell’ambito della “Giornata nazionale degli alberi”.
Art. 7.  Clausola valutativa.
Art. 8.  Abrogazioni.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 3.1.194 - L.R. 13 marzo 2024, n. 6.

"Via della Seta Veneta": Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale.

(B.U. 15 marzo 2024, n. 35)

 

Art. 1. Finalità ed oggetto.

1. La Regione promuove la salvaguardia degli antichi filari, delle porzioni di filare e delle singole piante di gelso, detto “Moraro” o “Morer”, nelle diverse specie e varietà, nell’ambito delle politiche di sostenibilità ambientale e di tutela del patrimonio arboreo del Veneto al fine della valorizzazione delle tradizioni legate all’albero del gelso nella cultura veneta.

2. La Regione, nell’ambito ed in attuazione della normativa statale e dell’Unione europea, prevede azioni e stabilisce interventi per il sostegno, lo sviluppo e l’ammodernamento della gelsibachicoltura.

3. La Regione garantisce, anche attraverso i propri enti strumentali, una collaborazione continua ai progetti in materia gelsibachisericola dell’Unione europea o statali nonché oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa.

 

     Art. 2. Salvaguardia ambientale e paesaggistica dei gelsi.

1. Nel rispetto della normativa statale di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” nonché dei beni di notevole interesse pubblico ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, la Regione promuove la salvaguardia dei gelsi nell’ambito delle azioni di miglioramento della qualità dell’aria, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di protezione del suolo e dell’ambiente naturale e di conservazione delle biodiversità.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare appositi accordi o protocolli con i Comuni ovvero con le strutture statali competenti in materia forestale, per la salvaguardia ambientale e paesaggistica degli antichi filari, delle porzioni di filare e delle singole piante di gelso o la messa a dimora di piantine di gelso.

 

     Art. 3. Valorizzazione agricola, storica, turistica, didattica e culturale dei gelsi. Istituzione del “Registro dei gelsi” e promozione della costituzione di una rete regionale

degli istituti e luoghi della cultura del gelso e della gelsibachicoltura.

1. La Regione promuove le tradizioni legate al gelso nella cultura veneta, in particolare nelle coltivazioni agricole per l’allevamento del baco da seta, detto “Cavaler” o “Cavalier”, favorendo e sostenendo le iniziative storiche, turistiche, didattiche e culturali collegate al gelso o alla gelsibachicoltura, ivi comprese quelle per la promozione e valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale denominato “Via della Seta veneta” che colleghi la produzione, le lavorazioni, il commercio della seta e gli antichi luoghi della tradizione nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce modalità e criteri per la concessione di contributi:

a) per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali di carattere storico, turistico, didattico e culturale nei mercati o manifestazioni fieristiche;

b) per favorire l’utilizzo ed il recupero delle strutture storiche adibite all’allevamento del baco da seta e alla filatura (filande).

3. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il “Registro dei gelsi”, di seguito “Registro”, in cui sono registrati gli antichi filari, le porzioni di filare e le singole piante di gelso al fine della identificazione, censimento, salvaguardia ed implementazione delle piante. Nel Registro sono altresì segnalati, in un’apposita sezione, i gelsi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10. La Giunta regionale stabilisce le modalità di censimento delle piante di gelso, anche avvalendosi, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, della collaborazione degli istituti scolastici ad indirizzo agrario e dei centri di ricerca, pubblici o privati, ivi compreso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), Centro Agricoltura e Ambiente, Laboratorio di gelsibachicoltura di Padova; nonché di tenuta e di pubblicazione del Registro nel proprio sito web.

4. La Giunta regionale nell’ambito delle iniziative e nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, promuove la costituzione, anche in collaborazione con enti, pubblici o privati, di una rete regionale degli istituti e luoghi della cultura del gelso e della gelsibachicoltura.

5. Le iniziative previste dalle disposizioni del presente articolo sono coordinate con gli strumenti della programmazione turistica, attuativi delle leggi regionali 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini veneti”, nonché della programmazione culturale, attuativi della legge regionale 6 maggio 2019, n. 17.

 

     Art. 4. Sostegno economico alle attività della gelsibachicoltura.

1. Per il sostegno, lo sviluppo e l’ammodernamento della gelsibachicoltura, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, stabilisce modalità e criteri per concedere contributi:

a) a imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l’attività gelsibachicola per l’attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli, incentivando un approccio di economia circolare;

b) a favore di Università, centri di ricerca e sperimentazioni, istituti agrari, associazioni di categoria o altri enti, pubblici o privati, di specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo e la protezione dei gelsi mediante cure colturali e fitosanitarie, ivi compreso lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni, con pubblicazione e messa a disposizione dei dati;

c) per l’ammodernamento di laboratori ed unità di trasformazione dei prodotti bachicoli, con particolare riferimento ai loro utilizzi innovativi.

 

     Art. 5. Formazione professionale nel settore della gelsibachicoltura.

1. La Giunta regionale promuove la formazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario-forestale e l’aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore della gelsibachicoltura, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, avvalendosi degli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Promozione delle tradizioni collegate al gelso nell’ambito della “Giornata nazionale degli alberi”.

1. Nell’ambito della “Giornata nazionale degli alberi” di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi comunque denominati con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto ovvero con i Ministeri competenti, per promuovere presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la conoscenza dell’importanza ambientale, paesaggistica, culturale, storica e gastronomica dei gelsi e delle attività gelsibachisericole.

 

     Art. 7. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, allo scadere dell’anno seguente all’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con decorrenza annuale, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sulle attività e sui risultati ottenuti dalle iniziative previste dalla presente legge.

 

     Art. 8. Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura”;

b) l’articolo 2 comma 1 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 “Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria”;

c) l’articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia”.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 3, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

7. Le risorse per interventi di formazione ed aggiornamento professionale previste a valere sul “PR Veneto FSE+ 2021-2027” oggetto di approvazione con decisione di esecuzione della Commissione europea datata 1° agosto 2022, sono destinate anche a valere per gli interventi di cui all’articolo 5, per una quantificazione massima su base annua di euro 150.000,00.

8. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

9. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.