Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 13/03/2024 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed oggetto. |
Art. 2. Salvaguardia ambientale e paesaggistica dei gelsi. |
Art. 3. Valorizzazione agricola, storica, turistica, didattica e culturale dei gelsi. Istituzione del “Registro dei gelsi” e promozione della costituzione di una rete regionale |
Art. 4. Sostegno economico alle attività della gelsibachicoltura. |
Art. 5. Formazione professionale nel settore della gelsibachicoltura. |
Art. 6. Promozione delle tradizioni collegate al gelso nell’ambito della “Giornata nazionale degli alberi”. |
Art. 7. Clausola valutativa. |
Art. 8. Abrogazioni. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
§ 3.1.194 - L.R. 13 marzo 2024, n. 6.
"Via della Seta Veneta": Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale.
(B.U. 15 marzo 2024, n. 35)
Art. 1. Finalità ed oggetto.
1. La Regione promuove la salvaguardia degli antichi filari, delle porzioni di filare e delle singole piante di gelso, detto “Moraro” o “Morer”, nelle diverse specie e varietà, nell’ambito delle politiche di sostenibilità ambientale e di tutela del patrimonio arboreo del Veneto al fine della valorizzazione delle tradizioni legate all’albero del gelso nella cultura veneta.
2. La Regione, nell’ambito ed in attuazione della normativa statale e dell’Unione europea, prevede azioni e stabilisce interventi per il sostegno, lo sviluppo e l’ammodernamento della gelsibachicoltura.
3. La Regione garantisce, anche attraverso i propri enti strumentali, una collaborazione continua ai progetti in materia gelsibachisericola dell’Unione europea o statali nonché oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa.
Art. 2. Salvaguardia ambientale e paesaggistica dei gelsi.
1. Nel rispetto della normativa statale di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all’articolo 7 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare appositi accordi o protocolli con i Comuni ovvero con le strutture statali competenti in materia forestale, per la salvaguardia ambientale e paesaggistica degli antichi filari, delle porzioni di filare e delle singole piante di gelso o la messa a dimora di piantine di gelso.
Art. 3. Valorizzazione agricola, storica, turistica, didattica e culturale dei gelsi. Istituzione del “Registro dei gelsi” e promozione della costituzione di una rete regionale
degli istituti e luoghi della cultura del gelso e della gelsibachicoltura.
1. La Regione promuove le tradizioni legate al gelso nella cultura veneta, in particolare nelle coltivazioni agricole per l’allevamento del baco da seta, detto “Cavaler” o “Cavalier”, favorendo e sostenendo le iniziative storiche, turistiche, didattiche e culturali collegate al gelso o alla gelsibachicoltura, ivi comprese quelle per la promozione e valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale denominato “Via della Seta veneta” che colleghi la produzione, le lavorazioni, il commercio della seta e gli antichi luoghi della tradizione nel territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce modalità e criteri per la concessione di contributi:
a) per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali di carattere storico, turistico, didattico e culturale nei mercati o manifestazioni fieristiche;
b) per favorire l’utilizzo ed il recupero delle strutture storiche adibite all’allevamento del baco da seta e alla filatura (filande).
3. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il “Registro dei gelsi”, di seguito “Registro”, in cui sono registrati gli antichi filari, le porzioni di filare e le singole piante di gelso al fine della identificazione, censimento, salvaguardia ed implementazione delle piante. Nel Registro sono altresì segnalati, in un’apposita sezione, i gelsi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 della
4. La Giunta regionale nell’ambito delle iniziative e nelle forme e con le modalità di cui alla
5. Le iniziative previste dalle disposizioni del presente articolo sono coordinate con gli strumenti della programmazione turistica, attuativi delle leggi regionali 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini veneti”, nonché della programmazione culturale, attuativi della
Art. 4. Sostegno economico alle attività della gelsibachicoltura.
1. Per il sostegno, lo sviluppo e l’ammodernamento della gelsibachicoltura, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, stabilisce modalità e criteri per concedere contributi:
a) a imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l’attività gelsibachicola per l’attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli, incentivando un approccio di economia circolare;
b) a favore di Università, centri di ricerca e sperimentazioni, istituti agrari, associazioni di categoria o altri enti, pubblici o privati, di specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo e la protezione dei gelsi mediante cure colturali e fitosanitarie, ivi compreso lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni, con pubblicazione e messa a disposizione dei dati;
c) per l’ammodernamento di laboratori ed unità di trasformazione dei prodotti bachicoli, con particolare riferimento ai loro utilizzi innovativi.
Art. 5. Formazione professionale nel settore della gelsibachicoltura.
1. La Giunta regionale promuove la formazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario-forestale e l’aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore della gelsibachicoltura, secondo le modalità stabilite dalla
Art. 6. Promozione delle tradizioni collegate al gelso nell’ambito della “Giornata nazionale degli alberi”.
1. Nell’ambito della “Giornata nazionale degli alberi” di cui all’articolo 1 della
Art. 7. Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, allo scadere dell’anno seguente all’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con decorrenza annuale, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sulle attività e sui risultati ottenuti dalle iniziative previste dalla presente legge.
Art. 8. Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) la
b) l’articolo 2 comma 1 della
c) l’articolo 4 della
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 3, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della
7. Le risorse per interventi di formazione ed aggiornamento professionale previste a valere sul “PR Veneto FSE+ 2021-2027” oggetto di approvazione con decisione di esecuzione della Commissione europea datata 1° agosto 2022, sono destinate anche a valere per gli interventi di cui all’articolo 5, per una quantificazione massima su base annua di euro 150.000,00.
8. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
9. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della