Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 18/04/1995 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 5. Parere comunitario di compatibilità. |
§ 3.1.51 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 30.
Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria.
(B.U. 21 aprile 1995, n. 38).
Artt. 1. - 4. [1]
Art. 5. Parere comunitario di compatibilità.
1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste.
2. La pubblicazione della presente legge nonché dei testi aggiornati delle leggi regionali modificate dalla medesima è effettuata successivamente all'ottenimento del riscontro di cui al comma 1.
Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria
PARERE COMUNITARIO DI COMPATIBILITA'
La
"1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste".
In adempimento alla menzionata norma e in conformità a quanto preannunciato con la nota pubblicata in calce alla legge, a pag. 5467 del Bollettino ufficiale sopra citato, si informa che con decisione n. SG - 95
- D/14862 del 28 novembre 1995, il Commissario Franz Fischler ha comunicato
al Ministro degli Affari Esteri il parere della Commissione Europea che di
seguito si pubblica.
"Con lettera del 3 maggio 1995, registrata l'8 maggio 1995, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione il disegno di legge di cui all'oggetto, conformemente all'articolo 93 paragrafo 3 del Trattato CEE.
Questo aiuto è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati sotto il numero N. 443/95.
Sulla base del disegno di legge in oggetto, si è riscontrata la necessità per l'aiuto in questione di un approccio differente in merito al suo esame a titolo delle regole di concorrenza del Trattato ed è stato deciso di dividere il dossier in due parti, ovvero:
- aiuto n. N 443/A/95 per gli aiuti a favore dell'agricoltura di montagna (misure diverse da quelle riguardanti l'agriturismo di cui all'art. 1 del progetto di legge);
- aiuto n. N 443/B/95 per gli aiuti nel settore dell'agriturismo (articolo 1 del progetto di legge).
La presente decisione riguarda soltanto il primo degli aiuti di cui sopra.
Tenuto conto che la
Informazioni complementari sono state comunicate dalle autorità italiane con lettere del 14 dicembre 1994, del 20 settembre 1995 e del 9 ottobre 1995, in risposta alla richiesta della Commissione.
Per quanto riguarda la forma, la Commissione si rammarica del fatto che la
Per quanto riguarda il contenuto, la Commissione si pregia di informare il Suo governo che le misure previste all'articolo 2 della
In effetti, secondo l'articolo 35 del regolamento suddetto, le disposizioni degli articoli da 92 a 94 del Trattato, ad eccezione dell'articolo 92 paragrafo 2, non si applicano agli aiuti di cui all'articolo 11 e all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del
Per quanto riguarda le altre misure, la Commissione non ha obiezioni di formulare nell'ambito degli articoli 92 e 93 del trattato.
Per prendere questa decisione, la Commissione:
- ha preso atto che gli aiuti di cui all'articolo 8 paragrafo 1 della
- ha preso atto che gli aiuti di cui all'articolo 20 della
- ha preso atto dell'impegno delle autorità italiane, riguardo agli atti previsti all'articolo 28 della
- ha preso atto dell'impegno delle autorità italiane, riguardo agli aiuti previsti all'articolo 31 della
- ha preso atto delle precisazioni delle autorità italiane, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 32 della
[1] Modificano le LL.RR. 18 giugno 1991, n. 15, 20 gennaio 1992, n. 1., 18 gennaio 1994, n. 2 e 8 gennaio 1991, n. 1. L'art. 1 della presente legge è stato abrogato dall'art. 23 della