§ 3.1.51 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 30.
Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/04/1995
Numero:30


Sommario
Art. 5.  Parere comunitario di compatibilità.


§ 3.1.51 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 30.

Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria.

(B.U. 21 aprile 1995, n. 38).

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

Art. 5. Parere comunitario di compatibilità.

     1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste.

     2. La pubblicazione della presente legge nonché dei testi aggiornati delle leggi regionali modificate dalla medesima è effettuata successivamente all'ottenimento del riscontro di cui al comma 1.

 

Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 30

Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria

 

PARERE COMUNITARIO DI COMPATIBILITA'

 

     La legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 "Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 21 aprile 1995, n. 38, all'articolo 5, comma 1, prevede quanto segue:

     "1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste".

     In adempimento alla menzionata norma e in conformità a quanto preannunciato con la nota pubblicata in calce alla legge, a pag. 5467 del Bollettino ufficiale sopra citato, si informa che con decisione n. SG - 95

- D/14862 del 28 novembre 1995, il Commissario Franz Fischler ha comunicato

al Ministro degli Affari Esteri il parere della Commissione Europea che di

seguito si pubblica.

     "Con lettera del 3 maggio 1995, registrata l'8 maggio 1995, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione il disegno di legge di cui all'oggetto, conformemente all'articolo 93 paragrafo 3 del Trattato CEE.

     Questo aiuto è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati sotto il numero N. 443/95.

     Sulla base del disegno di legge in oggetto, si è riscontrata la necessità per l'aiuto in questione di un approccio differente in merito al suo esame a titolo delle regole di concorrenza del Trattato ed è stato deciso di dividere il dossier in due parti, ovvero:

     - aiuto n. N 443/A/95 per gli aiuti a favore dell'agricoltura di montagna (misure diverse da quelle riguardanti l'agriturismo di cui all'art. 1 del progetto di legge);

     - aiuto n. N 443/B/95 per gli aiuti nel settore dell'agriturismo (articolo 1 del progetto di legge).

     La presente decisione riguarda soltanto il primo degli aiuti di cui sopra.

     Tenuto conto che la legge regionale n° 1 del 20 gennaio 1992, che è stata modificata dal disegno di legge in oggetto, non è stata notificata conformemente all'articolo 93 paragrafo 3 del Trattato, l'aiuto N 443/A/95 è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati sotto il numero NN 177/95.

     Informazioni complementari sono state comunicate dalle autorità italiane con lettere del 14 dicembre 1994, del 20 settembre 1995 e del 9 ottobre 1995, in risposta alla richiesta della Commissione.

     Per quanto riguarda la forma, la Commissione si rammarica del fatto che la legge regionale n° 1 del 20 gennaio 1992, che è stata modificata dal progetto di legge in oggetto, è stata pubblicata senza essere notificata alla Commissione, in violazione dell'articolo 93 del paragrafo 3 del Trattato. La Commissione invita pertanto il governo italiano a prendere per il futuro le misure necessarie per rispettare questo obbligo di notifica preliminare.

     Per quanto riguarda il contenuto, la Commissione si pregia di informare il Suo governo che le misure previste all'articolo 2 della legge regionale n° 1/91, come modificato dall'articolo 2 del progetto di legge in oggetto, ed agli articoli 8, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, ultima linea esclusa (in collegamento con l'articolo 32) e 16 della legge regionale n° 2/94, come modificata dall'articolo 3 del progetto di legge in oggetto, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2328/91, articoli 11 e 12, paragrafi 2, 3 e 4, e fanno oggetto di un esame ai sensi di questo regolamento.

     In effetti, secondo l'articolo 35 del regolamento suddetto, le disposizioni degli articoli da 92 a 94 del Trattato, ad eccezione dell'articolo 92 paragrafo 2, non si applicano agli aiuti di cui all'articolo 11 e all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del Regolamento (CEE) n. 2328/91.

     Per quanto riguarda le altre misure, la Commissione non ha obiezioni di formulare nell'ambito degli articoli 92 e 93 del trattato.

     Per prendere questa decisione, la Commissione:

     - ha preso atto che gli aiuti di cui all'articolo 8 paragrafo 1 della legge regionale 2/94, secondo le precisazioni delle autorità italiane, riguardano soltanto degli investimenti relativi all'acquisto di vacche in gestazione;

     - ha preso atto che gli aiuti di cui all'articolo 20 della legge regionale 2/94 secondo le precisazioni delle autorità italiane non superano per i beneficiari le perdite risultanti dalle restrizioni alle quali si sono impegnati;

     - ha preso atto dell'impegno delle autorità italiane, riguardo agli atti previsti all'articolo 28 della legge regionale 2/94, che, nella misura in cui degli aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli dovessero essere previsti, di rispettare le disposizioni comunitarie relative agli aiuti nazionali alla pubblicità dei prodotti agricoli (GUCE n° 302/6 del 11.12.1987);

     - ha preso atto dell'impegno delle autorità italiane, riguardo agli aiuti previsti all'articolo 31 della legge regionale 2/94, in caso di cumulo degli aiuti per gli stessi investimenti di rispettare un tasso massimo del 75% in rapporto alle spese eleggibili;

     - ha preso atto delle precisazioni delle autorità italiane, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 2/94, secondo le quali il cumulo degli aiuti consentito da questo articolo non comporta un superamento dei tassi massimi previsti agli articoli 4, 13, 16 e 25 della legge regionale 2/94.".

 

 

 

 

 

 

 


[1] Modificano le LL.RR. 18 giugno 1991, n. 15, 20 gennaio 1992, n. 1., 18 gennaio 1994, n. 2 e 8 gennaio 1991, n. 1. L'art. 1 della presente legge è stato abrogato dall'art. 23 della L.R. 18 aprile 1997, n. 9. L'art. 2 comma 1 è stato abrogato dall'art. 8 della L.R. 13 marzo 2024, n. 6.