§ 3.1.40 - L.R. 20 gennaio 1992, n. 1.
Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:20/01/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi ordinari.
Art. 3.  Interventi straordinari.
Art. 4.  Premi annuali di incentivazione all'impianto.
Art. 5.  Modalità di attuazione degli interventi.
Art. 6.  Abrogazioni.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.40 - L.R. 20 gennaio 1992, n. 1. [1]

Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura.

(B.U. n. 6 del 21-1-1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Veneto, con la presente legge prevede azioni e stabilisce interventi per il sostegno, lo sviluppo e l'ammodernamento della gelsibachicoltura al fine di concorrere al mantenimento e allo sviluppo di redditi aziendali integrativi in settori non eccedentari a livello comunitario e di indirizzare le aziende alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento del paesaggio rurale.

 

     Art. 2. Interventi ordinari. [2]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola, un contributo di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti previsti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per l'attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli.

     1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore di istituti ed enti pubblici dalla stessa individuati in funzione della specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola:

     a) finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;

     b) contributi, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo, con messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06). [3]

     2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere all'Associazione bachicoltori un contributo annuo per studi ed iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del settore bachisericolo.

 

     Art. 3. Interventi straordinari.

     1. Al fine di concorrere a ridurre gli effetti negativi arrecati alla gelsibachicoltura da avversità di natura atmosferica o da eventi con carattere patologico, tali da determinare una perdita superiore al 35% della produzione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola e di vietare nelle zone di gelsibachicolture l'uso di fitofarmaci che si sono verificati nocivi per questo tipo di coltivazione.

 

     Art. 4. Premi annuali di incentivazione all'impianto.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5. Modalità di attuazione degli interventi.

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle provvidenze da essa previste.

 

     Art. 6. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 relativa a «Provvedimenti a favore della gelsibachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali» modificata con la legge regionale 30 aprile 1981, n. 19, è abrogata.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 12 «Interventi nel settore della bachisericoltura» del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1992 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 11588 denominato «Interventi nel settore gelsibachicolo» con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.

     2. Per l'anno 1993 e successivi, si farà fonte con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 13 marzo 2024, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[3] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.