Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 06/09/1991 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Criteri generali. |
Art. 3. Beneficiari. |
Art. 4. Piani d'intervento. |
Art. 5. Natura degli interventi. |
Art. 6. Applicazione di norme vigenti. |
Art. 7. Ulteriori disposizioni. |
Art. 8. Natura e disciplina degli interventi. |
Art. 9. Norme procedurali. |
Art. 10. Disposizioni transitorie. |
Art. 11. Norma finanziaria. |
Art. 12. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.1.39 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 27. [1]
Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare.
(B.U. n. 81 del 10-9-1991).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge, al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di produzione di valorizzazione del settore agricolo, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare nella Regione del Veneto.
2. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente gli interventi di competenza regionale a favore della cooperazione agricola e agro-alimentare, coordinandoli con quelli recati dalla vigente legislazione regionale in materia, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la
Art. 2. Criteri generali.
1. Dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi a favore delle cooperative agricole sono quelli indicati ai successivi artt. 5 e 8 [2].
2. Le provvidenze regionali, che possono essere integrative di quelle statali e comunitarie, riguardano interventi:
a) a carattere ordinario, diretti alla riorganizzazione, alla ristrutturazione, al consolidamento e allo sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello;
b) a carattere straordinario, finalizzati al risanamento, alla riorganizzazione, alla ristrutturazione del sistema cooperativo in comparti che presentano situazioni congiunturali tali da comprometterne l'assetto economico-produttivo.
3. Le azioni e gli interventi a carattere ordinario di cui alla lettera a) del comma 2 si esplicano in base a piani esecutivi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 3. Beneficiari.
1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative agricole, ivi comprese le cooperative ittiche e loro consorzi, operanti nella Regione del Veneto, che in forza di norme statutarie svolgono attività:
a) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e ittici, a condizione che il conferimento dei prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 50 per cento del quantitativo dei prodotti trasformati e commercializzati, salvo comprovati casi di forza maggiore ovvero quando tale condizione venga soddisfatta a seguito della realizzazione di un piano di ristrutturazione e rilancio approvato dalla Giunta regionale in armonia con quanto previsto dall'articolo 4 [3];
b) di servizi, a condizione che tale attività sia esercitata in modo continuativo e prevalente a favore delle aziende dei soci.
2. I benefici di cui trattasi possono essere altresì concessi a società nelle quali le cooperative, di cui alla lettera a) del comma 1, abbiano una partecipazione maggioritaria.
Art. 4. Piani d'intervento.
1. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della
2. I piani, formulati in base a valutazioni tecniche ed economiche delle condizioni strutturali, gestionali e finanziarie del comparto cooperativo interessato, debbono coordinarsi con il Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale e rappresentano le linee d'indirizzo per gli interventi a favore del sistema cooperativo.
3. I piani sono finalizzati:
a) al conseguimento di un sistema cooperativo economicamente efficiente e competitivo;
b) al miglioramento degli assetti degli organismi cooperativi sotto l'aspetto strutturale e manageriale;
c) a favorire i processi d'integrazione delle attività produttive con quelle agro-industriali, con particolare riguardo alla filiera agro- alimentare.
4. I piani devono contenere:
a) l'analisi della situazione e delle prospettive del settore interessato sotto il profilo economico-produttivo;
b) l'esame delle condizioni economico-finanziarie degli organismi cooperativi operanti in ciascun settore;
c) gli interventi a carattere ordinario ritenuti necessari per raggiungere le finalità della legge;
d) gli elementi fattoriali che consentono la realizzazione di un corretto equilibrio economico-finanziario dell'impresa cooperativa;
e) le necessarie misure per salvaguardare, compatibilmente con le esigenze dell'impresa, i livelli occupazionali.
Titolo II
INTERVENTI A CARATTERE ORDINARIO
Art. 5. Natura degli interventi.
1. Gli interventi a carattere ordinario che possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge riguardano:
a) Interventi a sostegno della politica dei fattori:
1) incentivi, di cui all'articolo 26 della
2) misure, di cui all'articolo 19 della
3) contributi, di cui all'articolo 55 della
4) misure, di cui all'articolo 27 della
5) misure, di cui all'articolo 29 della
1) agevolazioni, di cui all'articolo 30 della
2) contributi, di cui all'articolo 31 della
3) prestiti agrari di conduzione agevolati, di cui all'articolo 49 della
4) contributi, di cui all'articolo 50, primo e secondo comma, della
5) prestiti agrari agevolati, di cui all'articolo 50, quarto comma, della
6) concorsi negli interessi o contributi, di cui all'articolo 50, quinto e sesto comma della
7) provvidenze in conto capitale, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della
8) contributi o prestiti agevolati per l'esercizio della pesca, di cui all'articolo 52 della
9) mutui agevolati, di cui all'articolo 52 della
10) contributi ai Consorzi di garanzia o fidi, costituiti tra cooperative agricole per la formazione del proprio patrimonio, di cui all'articolo 7 della
11) prestiti agrari agevolati, di cui agli articoli 36 e 51 della
12) concorso negli interessi su prestiti ottenuti dalle cooperative agricole da parte dei propri soci, di cui all'articolo 11, comma 3 della
c) Interventi per l'incentivazione degli investimenti strutturali:
1) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 29 della
2) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 53 della
3) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 54 della
dell'acquacoltura, compreso l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti medesimi;
4) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 30 della
5) concessione di mutui integrativi agevolati, di cui all'articolo 31 della
d) Interventi per la normalizzazione degli assetti societari:
1) sovvenzioni per agevolare l'espletamento di procedure concorsuali "pro soluto" relative anche alle liquidazioni, volontarie o coatte amministrative, di società cooperative;
2) mutui agevolati per il consolidamento di cooperative agricole, ittiche e loro consorzi;
3) finanziamenti per la formazione del patrimonio sociale di Consorzi civili di solidarietà.
Art. 6. Applicazione di norme vigenti.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione regionale in materia, in particolare, dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 88/1980, n. 65/1985 e n. 1/1991 e loro successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7. Ulteriori disposizioni.
1. Al fine di agevolare l'espletamento di procedure concorsuali "pro soluto", extragiudiziarie e giudiziarie, relative anche alle liquidazioni, volontarie o coatte amministrative, di società cooperative e loro consorzi, di cui al punto 1), lettera d), art. 5, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al limite dell'80 per cento del fabbisogno netto di liquidazione risultante dall'azione concordataria "pro soluto", a condizione che la restante quota sia coperta complessivamente da versamenti dei soci.
2. A favore di cooperative agricole e ittiche e loro consorzi può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui contratti ai sensi della
3. La Regione Veneto può concorrere finanziariamente alla formazione del patrimonio o fondo sociale di consorzi civili di solidarietà, costituiti a norma del codice civile e regolati da propri Statuti, che abbiano per scopo interventi a favore dei soci, garanti o prestatori, di imprese di cooperative agricole e ittiche e loro consorzi, nei procedimenti di liquidazione volontaria o coatta amministrativa, di gestione commissariale di concordato giudiziale o extragiudiziale. La misura di tali interventi non potrà eccedere l'importo del patrimonio o fondo sociale apportato dai soci.
Titolo III
INTERVENTI A CARATTERE STRAORDINARIO
Art. 8. Natura e disciplina degli interventi. [4]
1. Gli interventi a carattere straordinario, oggetto dei benefici di cui alla presente legge, sono diretti a risolvere situazioni congiunturali del comparto zootecnico, tali da poter compromettere l'assetto produttivo del comparto medesimo e le imprese che in esso operano.
2. Tali interventi debbono essere attivati in forza di un piano straordinario, approvato dalla Giunta regionale, non assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 4 della presente legge, nella quale sono organicamente disciplinate le azioni urgenti dirette al risanamento, la riorganizzazione e la ristrutturazione del sistema cooperativo nella filiera agro-zootecnica, tenuto presente l'onere conseguente agli impegni assunti della Regione verso terzi creditori delle stesse società cooperative, in dipendenza di garanzie fidejussorie prestate.
3. Gli obbiettivi dello specifico piano sono rivolti al risanamento dell'intero sistema cooperativo del settore, anche in concorso di interventi statali ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752, 11 marzo 1988, n. 67 e 8 agosto 1991, n. 252, eliminando squilibri finanziari e patrimoniali esistenti e ripristinando condizioni di efficienza ed efficacia gestionali dei soggetti ricompresi nella filiera.
4. Il piano straordinario di interventi recepisce le azioni previste nel Piano Nord-Est, nell'ambito del programma nazionale zootecnico, approvato ai sensi della
5. Il piano straordinario deve prevedere organicamente le seguenti azioni:
a) consolidamento e valorizzazione delle presenze produttive nel comparto;
b) risanamento e riqualificazione delle strutture di trasformazione;
c) definizione di sinergie tra presenze cooperative e private;
d) ricomposizione delle iniziative in un progetto di filiera.
6. Gli interventi a carattere straordinario, ove necessario, sono integrati da interventi ordinari nei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.
7. Il piano straordinario a favore di cooperative e consorzi zootecnici regionali anche in deroga dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3 della presente legge, comprende quindi i seguenti interventi:
a) acquisto del complesso immobiliare di proprietà del Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario (Co.re.zoo.), Società cooperativa a rl, sito in Cadoneghe (PD) nel limite di spesa di lire 38 miliardi;
b) concessione direttamente tramite la Giunta regionale o tramite l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav) di garanzie primarie fino all'importo limite di 40 miliardi, nell'interesse dei soggetti inclusi nel piano di cui al presente comma, in favore degli istituti di credito finanziatori anche in sostituzione di altre garanzie già esistenti concesse dalla Regione, dall'Esav o da terzi, con rinuncia al diritto di regresso nei confronti di cooperative di produttori o di loro amministratori e soci che siano garanti perle stesse esposizioni o anche in favore del Ministero dell'agricoltura e foreste, al quale è succeduto il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentarie forestali, al fine di ottemperare alle condizioni necessarie per le erogazioni in acconto della
c) concessione delle provvidenze di cui all'articolo 7 della presente legge, perla normalizzazione di assetti societari dei soggetti inclusi nel piano;
d) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2, dell'articolo 5 della presente legge, a favore dei soggetti, inclusi nel piano straordinario, per il consolidamento patrimoniale degli stessi;
e) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 4 dell'articolo 5 della presente legge, per far fronte alla necessità di gestioni sociali dei soggetti inclusi nel piano;
f) mutui agevolati a termine di quanto previsto dal comma 1, lettera d), punto 2 dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 2 della
g) contributi in conto capitale su perdite di cambio, di anche alle provvidenze previste negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della
8. Qualora il valore dell'impianto di cui alla lettera a) del comma 7, stabilito dal competente Genio civile regionale risulti inferiore all'importo indicato, la residua somma è assegnata al Co.re.zoo. a titolo di contributo di risanamento della propria gestione.
9. Il corrispettivo dell'acquisto, ritenuto congruo in base al valore dell'impianto nonchè l'eventuale contributo di cui al comma 8, sono interamente destinati, anche con le modalità previste dall'articolo 1203, comma 1, n. 2, codice civile, al pagamento dei debiti bancari, a medio e lungo termine, contratti dal Co.re.zoo., con contestuale estinzione delle garanzie ipotecarie e fidejussorie regionali presentate a favore degli Istituti di credito in ordine ai finanziamenti da essi accordati al Consorzio medesimo.
10. Ad integrazione di quanto previsto dai precedenti commi per il conseguimento degli obbiettivi del piano straordinario possono essere anche attivati gli interventi a carattere ordinario ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9. Norme procedurali.
1. Le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale che provvede, altresì, a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi e per la concessione dei relativi benefici.
Art. 10. Disposizioni transitorie.
1. Fino all'approvazione dei piani esecutivi, di cui all'articolo 4, possono essere applicati gli analoghi interventi previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, in quanto compatibili con le norme disposte dalla presente legge.
Art. 11. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del Titolo II della presente legge, concernente gli interventi a carattere ordinario, si provvede con le assegnazioni dello Stato che deriveranno alla Regione nell'ambito dei provvedimenti legislativi nel settore agricolo-forestale e zootecnico ed entro i limiti delle assegnazioni medesime.
2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 8 per interventi a carattere straordinario si fa fronte:
a) quanto a lire 38 miliardi, di cui all'art. 8, comma 5, lettera a), mediante utilizzo di pari importo della partita n. 11 "Provvedimento per la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione in agricoltura", del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione, del capitolo n. 11500 denominato "Spesa per l'acquisto dell'impianto di proprietà del Consorzio regionale zootecnico e lattiero-caseario (CO.RE.ZOO.) di Cadoneghe" con lo stanziamento di lire 38 miliardi per competenza e per cassa;
b) quanto a lire 25 miliardi, di cui all'art. 8, comma 5, lettera c), da finanziare per lire 5 miliardi nel 1991, per lire 10 miliardi nel 1992 e per lire 10 miliardi nel 1993, si provvede mediante utilizzo di pari importo della stessa partita n. 11 del fondo globale iscritto al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993;
c) quanto a lire 7 miliardi, di cui all'art. 8, comma 5, lettera d), da finanziare per lire 1 miliardo nel 1991, per lire 3 miliardi nel 1992 e per lire 3 miliardi nel 1993, si provvede mediante utilizzo di pari importo della stessa partita n. 11 del fondo globale iscritto al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e del bilancio pluriennale 1991-1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo n. 11506 denominato "Interventi per agevolare l'espletamento di procedure di cessazione o di dismissione di società cooperative e loro consorzi" con lo stanziamento di lire 5 miliardi, per competenza e per cassa, per l'anno 1991, e di lire 10 miliardi per sola competenza per ciascuno degli anni 1992 e 1993;
- capitolo n. 11510 denominato "Contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società cooperative e loro consorzi" con lo stanziamento di lire 1 miliardo, per competenza e per cassa, per l'anno 1991 e di lire 3 miliardi per sola competenza per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
4. In ordine agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria di cui all'art. 8, comma 5, lettera b), si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 88030 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.
Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Vedi anche art. 2,
[3] Lettera così modificata dall'art. 17 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della