§ 3.1.28 - Legge Regionale 17 dicembre 1985, n. 65.
Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:17/12/1985
Numero:65


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire l'accesso - da parte di cooperative, anche di servizio, di loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli nonché di società nelle quali i produttori e loro organismi [...]
Art. 2.      Nei limiti di cui all'articolo precedente, il concorso regionale è determinato sulla base delle condizioni iniziali convenzionalmente previste per ciascuna operazione ed è proporzionalmente [...]
Art. 3.      Le provvidenze integrano i flussi finanziari attivabili attraverso il credito agevolato e sono accordate a favore di iniziative da realizzare nei comparti produttivi del settore primario di [...]
Art. 4.      Le provvidenze di cui alla presente legge sono dirette ad agevolare finanziamenti contratti per i seguenti scopi:
Art. 5.      In armonia con le linee di politica comunitaria, nazionale e regionale nel settore e tenuto conto della rilevanza che l'approvvigionamento del bestiame bovino da carne riveste nell'ambito [...]
Art. 6.      Le operazioni di finanziamento, in quanto istituibili secondo le vigenti norme in materia di credito agrario, sono assistite dalle garanzie da esse previste, compresa quella sussidiaria del [...]
Art. 7.      Per agevolare l'accesso ai finanziamenti e ad altre forme creditizie, potranno essere costituiti, fra produttori agricoli e loro organismi associativi, consorzi di garanzia in forma di società [...]
Art. 8.      Le provvidenze previste dal presente titolo sono estese agli analoghi interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 9.      I benefici di cui al presente titolo non sono cumulabili con le provvidenze concesse, per gli stessi scopi, dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti, salvo [...]
Art. 10.      Secondo le condizioni previste dall'art. 11 e su domanda della cooperativa beneficiaria, i finanziamenti concessi a norma della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, integrata dalla legge [...]
Art. 11.      La concessione del beneficio di cui al precedente articolo è subordinata alle seguenti condizioni:
Art. 12.      Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, determina i criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi, compresi i limiti di [...]
Art. 13.      Per gli interventi previsti dal titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.
Art. 14.      Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 15.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


§ 3.1.28 - Legge Regionale 17 dicembre 1985, n. 65. [1]

Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola.

(B.U. n. 53 del 20-12-1985).

 

 

Titolo I

  PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE FINANZIAMENTI DIRETTI AD ATTUARE INTERVENTI

INTEGRATI NEL SETTORE PRIMARIO

 

Art. 1.

     Al fine di favorire l'accesso - da parte di cooperative, anche di servizio, di loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli nonché di società nelle quali i produttori e loro organismi associativi abbiano una partecipazione maggioritaria - a finanziamenti idonei a sostenere e/o ad attuare processi di integrazione per il miglioramento delle condizioni di produzione e/o di commercializzazione, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere per il contenimento dell'onere della provvista di tali capitali, reperiti da parte degli intermediari abilitati, sia sul mercato nazionale che estero.

     Il concorso regionale si esplica in forma di contributo da corrispondersi all'ente finanziatore, entro il limite del 10 per cento dell'importo del finanziamento accordato e, comunque, in un'aliquota non superiore alla misura del concorso regionale negli interessi su operazioni di credito agrario aventi analoghe finalità.

 

     Art. 2.

     Nei limiti di cui all'articolo precedente, il concorso regionale è determinato sulla base delle condizioni iniziali convenzionalmente previste per ciascuna operazione ed è proporzionalmente ridotto qualora il costo effettivo sia inferiore a quello iniziale.

     Le operazioni ammesse a fruire del contributo regionale hanno la durata massima di anni due se riferite alla gestione e di anni dieci se relative agli investimenti.

 

     Art. 3.

     Le provvidenze integrano i flussi finanziari attivabili attraverso il credito agevolato e sono accordate a favore di iniziative da realizzare nei comparti produttivi del settore primario di maggior rilevanza per l'economia regionale, sulla base di progetti organici che, in armonia con le direttive della programmazione regionale, consentano la più conveniente combinazione dei fattori della produzione e della commercializzazione.

     I benefici sono accordati prioritariamente a organismi ad ampia base associativa, con particolare riguardo ai consorzi di cooperative e alle associazioni di produttori che operino su consistenti basi territoriali e che possiedano i necessari requisiti strutturali e organizzativi per concorrere incisivamente alla salvaguardia del reddito dei produttori.

 

     Art. 4.

     Le provvidenze di cui alla presente legge sono dirette ad agevolare finanziamenti contratti per i seguenti scopi:

     1) da parte di cooperative, anche di servizio, di loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli nonché da parte di società nelle quali i produttori agricoli e loro organismi associativi abbiano una partecipazione maggioritaria, per:

     a) far fronte alle necessità di gestione, comprese quelle relative all'invecchiamento e alla stagionatura di prodotti di particolare pregio nonché allo stoccaggio connesso a esigenze di mercato;

     b) provvedere all'acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali da destinare all'esercizio delle aziende dei soci produttori agricoli, singoli o associati, qualora ricorrano le ipotesi per favorire azioni coordinate nei settori e nei territori di maggiore rilevanza per l'economia regionale;

     2) da parte di cooperative, loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli nonché da parte di società nelle quali i produttori agricoli e loro organismi associativi abbiano una partecipazione maggioritaria per investimenti diretti all'adeguamento e al potenziamento tecnologico degli impianti direttamente gestiti ai fini della valorizzazione di prodotti agricoli zootecnici. E' riservato particolare riguardo alle iniziative che presentino specifici requisiti per concorrere a un miglioramento dei processi di trasformazione e commercializzazione in ordine alle più convenienti condizioni di collocamento dei prodotti medesimi sul mercato.

     Le medesime provvidenze possono essere accordate anche per il ripianamento di passività derivanti da debiti comunque contratti per gli scopi di cui al presente articolo.

 

     Art. 5.

     In armonia con le linee di politica comunitaria, nazionale e regionale nel settore e tenuto conto della rilevanza che l'approvvigionamento del bestiame bovino da carne riveste nell'ambito dell'agricoltura veneta, i benefici di cui al presente titolo possono essere accordati, in coordinamento con gli interventi previsti nell'articolo precedente, anche per l'approvvigionamento di tale bestiame da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati.

 

     Art. 6.

     Le operazioni di finanziamento, in quanto istituibili secondo le vigenti norme in materia di credito agrario, sono assistite dalle garanzie da esse previste, compresa quella sussidiaria del fondo interbancario di garanzia.

 

     Art. 7.

     Per agevolare l'accesso ai finanziamenti e ad altre forme creditizie, potranno essere costituiti, fra produttori agricoli e loro organismi associativi, consorzi di garanzia in forma di società cooperative o di altre forme societarie riconoscibili per legge. Gli statuti di tali consorzi devono prevedere i seguenti scopi e obblighi:

     1) gestione di un patrimonio di garanzia costituito dal patrimonio sociale e dalle fidejussioni sottoscritte dai soci in correlazione con le finalità che si intendono perseguire;

     2) obbligo da parte dei soci di contribuire alla costituzione e all'incremento del patrimonio sociale nonché alla formazione del monte fidejussioni nei modi e nei termini statutariamente prescritti.

     Alla formazione del patrimonio di garanzia possono contribuire amministrazioni di enti pubblici o privati, senza diritto a fruire delle agevolazioni fidejussorie del consorzio.

 

     Art. 8.

     Le provvidenze previste dal presente titolo sono estese agli analoghi interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

 

     Art. 9.

     I benefici di cui al presente titolo non sono cumulabili con le provvidenze concesse, per gli stessi scopi, dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge.

 

 

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER SOSTENERE L'AUTOFINANZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

 

     Art. 10.

     Secondo le condizioni previste dall'art. 11 e su domanda della cooperativa beneficiaria, i finanziamenti concessi a norma della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, integrata dalla legge regionale 24 novembre 1981, n. 62, e disciplinati dal regolamento regionale 17 maggio 1982, n. 3, sono trasformati in contributi in conto capitale per l'importo corrispondente alle perdite riportate nell'ultimo bilancio approvato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     La concessione del beneficio di cui al precedente articolo è subordinata alle seguenti condizioni:

     1) il contributo in conto capitale ottenuto a norma dell'articolo 10 deve essere portato a copertura delle perdite in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il beneficio è stato ottenuto;

     2) la cooperativa richiedente il beneficio deve costituire un'apposita riserva statutaria, denominata «Fondo di riserva sviluppo cooperativo», nella quale è accantonata annualmente una somma pari alla rata, che la cooperativa avrebbe dovuto restituire per l'importo corrispondente alla parte di finanziamento concesso a norma della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9; tale rata è trasformata in contributo in conto capitale. L'accantonamento dovrà avvenire per lo stesso numero di anni previsto per l'ammortamento del prestito e costituisce riserva statutaria indivisibile.

     Per tutta la durata della società non possono essere apportate allo statuto modifiche tali da alterare le condizioni sopra precisate, pena la perdita da parte della cooperativa di qualsiasi titolo da fruire di altri interventi regionali, oltre gli eventuali ulteriori effetti giuridici che possono conseguire dalla predetta inadempienza.

     Per favorire il finanziamento da parte dei soci ai sensi dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 e successive modificazioni, può essere concesso alle cooperative agricole un concorso negli interessi di prestiti ottenuti dai soci medesimi.

 

 

Titolo III

CRITERI E PROCEDURE

 

     Art. 12.

     Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, determina i criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi, compresi i limiti di spesa ammissibile al finanziamento e le misure del contributo regionale concedibile.

     La Giunta regionale, con il provvedimento di definizione del concorso regionale negli interessi e nelle modalità di presentazione delle domande, quantifica l'ammontare complessivo della spesa per l'esercizio di competenza, nonché gli eventuali oneri a carico degli esercizi futuri, prevedendo, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di priorità e preferenza stabiliti dalla vigente normativa di settore. Il provvedimento è previamente comunicato al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per gli adempimenti di cui all'articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni [2].

 

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 13.

     Per gli interventi previsti dal titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.

     Per gli esercizi successivi, l'ammontare degli stanziamenti sarà stabilito con legge di bilancio.

     Alla copertura dei relativi oneri per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione del capitolo 80230 concernente il «Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo».

 

     Art. 14.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 15.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.

[2] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.