Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 09/11/1993 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27. |
Art. 2. Norma transitoria. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.1.42 - Legge regionale 9 novembre 1993, n. 49.[1]
Modifica ed integrazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27"Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola ed agroalimentare".
(B.U. 9-11-1993, n. 95).
Art. 1. Modifica dell'art. 8 della
(Omissis).
Art. 2. Norma transitoria.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 7, lettere c), d) ed e) della
- lire 4.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera c);
- lire 2.000 milioni per gli interventi di cui alla lettera d);
- lire 15.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera e).
2. Agli oneri di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 84000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1993.
3. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono disposte le seguenti variazioni in aumento:
(Omissis).
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della