Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 24/12/1992 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della tabella A della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12. |
Art. 2. Interventi nel settore primario. |
Art. 3. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (Opere acquedottistiche). |
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.21 - Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992.
(B.U. n. 128 del 24-12-1992).
Art. 1. Modifica della tabella A della
1. La tabella A allegata alla
Art. 2. Interventi nel settore primario. [1]
[1. La Giunta regionale nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5, lett. d), punto 2, della
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono attivati per il conseguimento degli obiettivi del Piano straordinario di interventi di cui all'art. 8, comma 8 della medesima
3. I limiti di spesa fissati dall'art. 8, comma 5, lettera d) della
Art. 3. Modifica dell'art. 9 della
Il comma 1 dell'art. 9 della
(Omissis).
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Articolo abrogato dall’art. 1 della